diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 20 marzo 2014 che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1742] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/160/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano1, in particolare l’articolo 16,

La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato la decisione 95/408/CE del Consiglio3 e ha stabilito che gli elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi mutatis mutandis, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5, al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio6. La decisione era applicabile fino alla data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, vale a dire il 1o gennaio 2006.

Gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale adottati in base alla decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi.

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce la procedura per la compilazione e l’aggiornamento dell’elenco degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. In base alle disposizioni di tale articolo, in particolare del paragrafo 5, che stabilisce che la Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi, gli elenchi degli stabilimenti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono pubblicati sul sito web della Commissione7.

A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione e in vista della compilazione di elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale, gli elenchi precedenti adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio sono diventati obsoleti ed è quindi necessario abrogarli formalmente per ragioni di certezza del diritto.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le decisioni della Commissione elencate nell’allegato sono abrogate.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione