Decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014 che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2014/170/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/19991, in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
1. INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l’elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall’elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell’elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
A norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha notificato, con decisione del 15 novembre 20122 («decisione del 15 novembre 2012»), a otto paesi terzi della possibilità che potessero essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti.
Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle considerazioni alla base di tale identificazione.
Sempre il 15 novembre 2012, per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.
Nelle sue missive la Commissione sottolineava che, per evitare l’identificazione e la proposta di inserimento nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento INN, tali paesi terzi erano invitati a stabilire, in stretta cooperazione con la Commissione, un piano d’azione volto a colmare le lacune identificate nella decisione del 15 novembre 2012.
Di conseguenza la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati ad: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nei piani d’azione suggeriti dalla Commissione; ii) valutare l’attuazione delle azioni contenute nei piani d’azione suggeriti dalla Commissione; e iii) trasmettere alla Commissione, con cadenza semestrale, relazioni dettagliate nelle quali si valuti l’attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l’altro, l’efficacia, sia essa individuale o collettiva, nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.
Agli otto paesi terzi è stata concessa la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente indicate nella decisione del 15 novembre 2012 nonché a ogni altra informazione pertinente, consentendo loro di presentare elementi a sostegno o a sfavore dei fatti citati nella decisione predetta o di adottare, se del caso, un piano d’azione volto a migliorare la situazione e idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
Il 15 novembre 2012 la Commissione ha avviato un dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state esaminate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle deliberazioni della Commissione.
Con decisione di esecuzione del 26 novembre 20133 («decisione di esecuzione del 26 novembre 2013»), la Commissione ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento INN, la Commissione ha presentato i motivi per cui essa ritiene che tali tre paesi non adempiano all’obbligo imposto loro dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
Una decisione di esecuzione del Consiglio che inserisce il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN deve pertanto essre presa nel contesto dell’attuazione del regolamento INN quale risultato di procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN. Tali procedure di indagine e dialogo includono la corrispondenza scambiata e le riunioni tenutesi nonché la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, che sono alla base della presente decisione e ne condividono le ragioni poste a fondamento. È opportuno che la presente decisione che inserisce il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN comporti le conseguenze di cui all’articolo 38 del regolamento INN.
A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.
2. PROCEDURA RELATIVA AL BELIZE
Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato al Belize, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante e ha invitato il Belize a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d’azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e agosto 2013 il Belize ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto al Belize le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Belize in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e il Belize è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nelladecisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dal Belize. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell’allegato piano d’azione presentato dal Belize.
3. IDENTIFICAZIONE DEL BELIZE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi del Belize e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.La Commissione ha riesaminato la conformità del Belizealla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e in considerazione delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dal Belize, nonché del piano d’azione proposto e delle misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d’azione proposto afferivano a diverse lacune nell’attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all’assenza di un’adeguata sorveglianza, di un sistema di controllo ed ispezione, di un sistema di sanzioni dissuasivo e di un’adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d’azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l’identificazione.
Nella decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 la Commissione ha identificato il Belize come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che il Belize è un paese in via di sviluppo, è d’uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.
Considerate la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, nonché il processo di dialogo con il Belize condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dal Belize alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), agli articoli 18, 19 e 20 dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) nonché all’articolo II(8) dell’accordo di conformità FAO.
Il Belize non si è pertanto conformato all’obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere incluso nell’elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.
4. PROCEDURA RELATIVA AL REGNO DI CAMBOGIA
Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato al Regno di Cambogia (Cambogia), a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificare la Cambogia come paese terzo non cooperante e ha invitato tale paese a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d’azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2013 la Cambogia ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto alla Cambogia le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalla Cambogia in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e la Cambogia è stata tenuta al corrente oralmente o per iscritto delle considerazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dalla Cambogia. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell’allegato piano d’azione.
5. IDENTIFICAZIONE DELLA CAMBOGIA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi della Cambogia e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. La Commissione ha riesaminato la conformità della Cambogia alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e del piano d’azione proposto, successivamente integrato dalle informazioni pertinenti comunicate dalla Cambogia.
Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d’azione proposto afferivano ad alcune lacune nell’attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all’assenza di un’adeguata sorveglianza, di un sistema di controllo ed ispezione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata altresì identificata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni di organismi competenti, come il piano d’azione contro la pesca INN (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l’identificazione.
Nella decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 la Commissione ha identificato la Cambogia come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che la Cambogia è un paese in via di sviluppo, è d’uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.
Le azioni adottate dalla Cambogia alla luce degli obblighi che ad essa incombono in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 91 e 94 dell’UNCLOS. Si rammenta che è irrilevante che la Cambogia abbia ratificato l’UNCLOS, poiché le relative disposizioni in materia di navigazione in alto mare (articoli da 86 a 115 dell’accordo) sono considerate diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, tali disposizioni codificano norme preesistenti di diritto internazionale consuetudinario e riprendono quasi letteralmente la formulazione della convenzione sull’alto mare, che la Cambogia ha ratificato, e della convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua, cui tale paese ha aderito.
Considerate la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, nonché il processo di dialogo con la Cambogia condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalla Cambogia alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 91 e 94 dell’UNCLOS.
La Cambogia non si è pertanto conformata all’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere inclusa nell’elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.
6. PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI GUINEA
Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato alla Repubblica di Guinea (Guinea), a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarla come paese terzo non cooperante e ha invitato la Guinea a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d’azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2013 la Guinea ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto alla Guinea le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalla Guinea in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e la Guinea è stata tenuta al corrente oralmente o per iscritto delle deliberazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dalla Guinea. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell’allegato piano d’azione.
7. IDENTIFICAZIONE DELLA GUINEA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi della Guinea e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.La Commissione ha riesaminato la conformità della Guinea alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e in considerazione delle pertinenti informazioni tramesse in merito dalla Guinea, nonché del piano d’azione proposto come successivamente elaborato con le informazioni pertinenti fornite dalla Guinea.
Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d’azione proposto afferivano alle riforme necessarie al fine di garantire un controllo sufficientemente adeguato ed efficiente della flotta di pesca, un’efficace attuazione del diritto e della regolamentazione nazionale in materia di pesca, il rispetto delle norme (perseguire e sanzionare le attività di pesca INN rilevate), il rafforzamento dei mezzi di ispezione e sorveglianza, un sistema di sanzioni dissuasivo e una politica della pesca compatibile con la capacità amministrativa in termini di controllo e sorveglianza. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle ORGP e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata altresì identificata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni di organismi competenti, come il piano d’azione contro la pesca INN (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l’identificazione.
Nella decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 la Commissione ha identificato la Guinea come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che la Guinea è un paese in via di sviluppo, è d’uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate, dell’assistenza fornita dall’Unione e dagli Stati membri nonché delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il livello di sviluppo della Guinea non può spiegare il comportamento generale della Guinea nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero, né l’inadeguatezza dell’azione da essa intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
Considerate la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, nonché il processo di dialogo con la Guinea condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalla Guinea alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 dell’UNCLOS e agli articoli 18, 19 e 20 dell’UNFSA.
La Guinea non si è pertanto conformata all’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera e Stato costiero di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere inclusa nell’elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.
8. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI
Alla luce delle conclusioni di cui sopra relativamente al Belize, alla Cambogia e alla Guinea, è opportuno che tali Stati siano inseriti in un elenco di paesi terzi non cooperanti da istituire a norma dell’articolo 33 del regolamento INN.
Le misure che dovrebbero essere applicate al Belize, alla Cambogia e alla Guinea sono elencate all’articolo 38 del regolamento INN. Il divieto di importazione riguarda tutti gli stock e le specie, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento INN, poiché l’identificazione non è giustificata dall’assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN praticate su un dato stock o una data specie. In linea con la definizione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento INN, per importazione si intende l’introduzione nel territorio dell’Unione di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati.
Si osservi tra l’altro che la pesca INN provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l’ampiezza del problema connesso alla pesca INN, è necessario attuare rapidamente azioni nei confronti del Belize, della Cambogia e della Guinea in qualità di paesi terzi non cooperanti. Alla luce di quanto suesposto, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se il Belize, la Cambogia o la Guinea dimostrano che la situazione che ne ha causato l’inserimento nell’elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia il paese terzo di cui trattasi dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti, in linea con l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che il Belize, la Cambogia o la Guinea abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo di la situazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è stabilito nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris