Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici») e ha aderito all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite («accordo FAO»). Tali disposizioni prevalentemente affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.
L’obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca3, è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca e degli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani. La pesca INN rappresenta inoltre una grave minaccia per la biodiversità marina, che deve essere affrontata in conformità degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre».
La FAO ha adottato nel 2001 un piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che la Comunità ha approvato. Inoltre, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, con il sostegno attivo della Comunità, hanno stabilito una serie di misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
La Comunità, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale e viste le dimensioni e l’urgenza del problema, dovrebbe rafforzare la propria lotta contro la pesca INN e adottare nuove misure di regolamentazione che tengano conto di tutti gli aspetti del fenomeno.
L’intervento della Comunità dovrebbe vertere in primo luogo sul comportamento che rientra nella definizione di pesca INN e che arreca maggiore pregiudizio all’ambiente marino, alla sostenibilità degli stock ittici e alla situazione socioeconomica dei pescatori operanti nel rispetto delle norme di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
In linea con la definizione di pesca INN, è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento alle attività esercitate nelle acque d’altura e nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi costieri, comprese le acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri.
Per tenere in debito conto la dimensione internazionale della pesca INN, è essenziale che la Comunità adotti le misure necessarie per assicurare una migliore osservanza delle norme della politica comune della pesca. In attesa della revisione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca4, è opportuno includere nel presente regolamento disposizioni aventi tale finalità.
Le norme comunitarie e, in particolare, il titolo II del regolamento (CEE) n. 2847/93, istituiscono un sistema organico per il controllo della legalità delle catture praticate dai pescherecci comunitari. Il sistema attuale applicabile ai prodotti della pesca catturati da pescherecci di paesi terzi e importati nella Comunità non garantisce un livello di controllo equivalente. Tale carenza costituisce un importante incentivo per gli operatori stranieri che praticano la pesca INN a commercializzare i loro prodotti nella Comunità per accrescere la redditività delle loro attività. La Comunità rappresenta il principale mercato e il primo importatore mondiale di prodotti della pesca; essa è quindi particolarmente tenuta a garantire che i prodotti della pesca importati nel suo territorio non provengano dalla pesca INN. È opportuno pertanto istituire un nuovo regime atto a garantire un controllo accurato della catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca importati nella Comunità.
È opportuno rafforzare le norme comunitarie che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi ai porti della Comunità, al fine di garantire il controllo della legalità dei prodotti della pesca sbarcati dai suddetti pescherecci. Ciò dovrebbe richiedere, in particolare, che l’accesso ai porti della Comunità sia autorizzato solo per i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che sono in grado di fornire precise informazioni sulla legalità delle loro catture e di far convalidare tali informazioni dal loro Stato di bandiera.
I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano un espediente comunemente utilizzato da quanti esercitano la pesca INN per occultare le catture praticate illegalmente. È quindi giustificato che la Comunità autorizzi le operazioni di trasbordo unicamente se effettuate nei porti designati degli Stati membri, nei porti dei paesi terzi fra pescherecci comunitari o fuori delle acque comunitarie fra pescherecci comunitari e pescherecci registrati come imbarcazioni a cura di un’organizzazione regionale di gestione della pesca.
È opportuno stabilire le condizioni, la procedura e la frequenza secondo le quali gli Stati membri devono svolgere attività di controllo, ispezione e verifica, in base alla gestione del rischio.
È opportuno vietare il commercio con la Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Per assicurare l’effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti della pesca scambiati, importati nella Comunità o da essa esportati, siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, è opportuno istituire un sistema di certificazione applicabile a tutti gli scambi di prodotti della pesca con la Comunità.
La Comunità dovrebbe tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo per l’attuazione del sistema di certificazione.
È opportuno che, nell’ambito di tale sistema, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità sia subordinata alla presentazione di un certificato. Tale certificato dovrebbe contenere informazioni che dimostrino la legalità dei prodotti considerati. Esso dovrebbe essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture, in ottemperanza all’obbligo imposto agli Stati dal diritto internazionale di garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
È essenziale che tale sistema di certificazione si applichi a tutte le importazioni nella Comunità e le esportazioni dalla stessa di prodotti della pesca marittima. Tale sistema dovrebbe applicarsi inoltre ai prodotti della pesca che, prima di essere immessi nel territorio della Comunità, sono stati trasportati o trasformati in un paese diverso dallo Stato di bandiera. È opportuno pertanto istituire disposizioni specifiche per tali prodotti, al fine di garantire che i prodotti immessi nel territorio della Comunità non siano diversi da quelli la cui legalità è stata certificata dallo Stato di bandiera.
È importante assicurare lo stesso livello di controllo su tutti i prodotti della pesca importati, fatti salvi il volume e la frequenza degli scambi, introducendo procedure specifiche volte a concedere lo status di «operatore economico riconosciuto».
È opportuno assoggettare al sistema di certificazione anche le esportazioni di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi.
Gli Stati membri cui sono destinate le importazioni dei prodotti dovrebbero essere in grado di verificare la validità dei certificati di cattura che accompagnano le partite e di rifiutare l’importazione in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento in relazione al certificato di cattura.
È importante che le attività di controllo, ispezione e verifica relative ai prodotti della pesca in transito o trasbordo siano in primo luogo svolte dagli Stati membri di destinazione finale al fine di migliorarne l’efficienza.
Al fine di assistere le autorità di controllo degli Stati membri incaricate di verificare la legalità dei prodotti della pesca scambiati con la Comunità e mettere in guardia gli operatori comunitari, è necessario istituire un sistema di allarme comunitario che consenta, se del caso, di divulgare informazioni quando sussistano dubbi fondati sul rispetto, da parte di determinati paesi terzi, delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione.
È essenziale che la Comunità adotti misure dissuasive nei confronti dei pescherecci dediti alla pesca INN che non formano oggetto di provvedimenti adeguati da parte degli Stati di bandiera.
A tal fine è opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, gli Stati terzi e altri organismi, identifichi i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN, in base alla gestione del rischio, e inviti lo Stato di bandiera competente a fornire informazioni sull’esattezza di quanto constatato.
Al fine di agevolare le indagini sui pescherecci sospettati di aver praticato pesca INN e impedire il proseguimento della presunta infrazione, è opportuno che gli Stati membri applichino a tali pescherecci disposizioni specifiche in materia di controllo e di ispezione.
La Commissione dovrebbe includere nell’elenco comunitario delle navi INN i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che abbiano praticato pesca INN senza che gli Stati di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo.
La Commissione dovrebbe includere nell’elenco comunitario delle navi INN i pescherecci comunitari per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che abbiano praticato pesca INN senza che gli Stati membri di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Per ovviare all’assenza di un’azione efficace degli Stati di bandiera nei confronti dei loro pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN e limitare il proseguimento delle attività di pesca da questi esercitate, gli Stati membri dovrebbero applicare misure adeguate nei confronti di tali pescherecci.
Per tutelare i diritti dei pescherecci inclusi nell’elenco comunitario delle navi INN e dei relativi Stati di bandiera, è opportuno che la procedura di inclusione nell’elenco offra allo Stato di bandiera la possibilità di informare la Commissione delle misure adottate e, se possibile, consenta al proprietario o agli operatori interessati di essere sentiti in ogni fase della procedura stessa e preveda la possibilità di radiare dall’elenco i pescherecci per i quali non ricorrono più i criteri di inclusione.
Per consentire l’instaurazione di un quadro unico all’interno della Comunità ed evitare la proliferazione di elenchi delle navi dedite alla pesca INN, è opportuno che i pescherecci figuranti negli elenchi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca siano automaticamente inclusi negli elenchi corrispondenti stabiliti dalla Commissione.
Uno dei principali fattori all’origine della pesca INN è rappresentato dall’incapacità di taluni Stati di assolvere all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure atte a garantire che i loro pescherecci o i loro cittadini si conformino alle norme in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca; ed è quindi opportuno che la Comunità affronti tale problematica.
A tal fine è opportuno che, oltre agli interventi che essa attua a livello internazionale e regionale, alla Comunità sia conferito il diritto di identificare, sulla base di criteri trasparenti, chiari ed obiettivi ispirati a norme internazionali, gli Stati non cooperanti e di adottare nei loro confronti misure non discriminatorie, legittime e proporzionate, incluse misure commerciali, dopo aver dato a tali Stati tempo adeguato per rispondere alla notifica preventiva.
Spetta al Consiglio adottare misure commerciali nei confronti di altri Stati. Poiché l’elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti dovrebbe comportare contromisure commerciali nei confronti degli Stati interessati, è opportuno che, in questo caso specifico, il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le competenze di esecuzione.
È essenziale dissuadere efficacemente i cittadini degli Stati membri dal praticare pesca INN o dall’agevolare l’esercizio di tali attività da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e operanti al di fuori della Comunità, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre le misure necessarie e cooperare tra loro e con paesi terzi per identificare i propri cittadini dediti alla pesca INN, garantire che siano loro inflitte sanzioni adeguate e verificare le attività dei propri cittadini che mantengono contatti con pescherecci di paesi terzi al di fuori della Comunità.
La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili a tali infrazioni in base alle legislazioni degli Stati membri non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dai livelli sanzionatori estremamente variabili da uno Stato membro all’altro, che incoraggiano l’esercizio di attività illegali nelle acque marittime o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. Per ovviare a tale carenza è opportuno, sulla base delle disposizioni previste in materia dai regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CEE) n. 2847/93, armonizzare le sanzioni amministrative massime applicate nella Comunità alle violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca, tenuto conto del valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo la grave infrazione, della sua ripetizione e del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati, nonché predisporre misure di esecuzione immediate e misure complementari.
Oltre al comportamento che costituisce un’infrazione grave alle norme che disciplinano le attività di pesca, anche le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN, o la falsificazione di documenti, dovrebbero essere considerate infrazioni gravi da perseguire in modo armonizzato con sanzioni amministrative massime a cura degli Stati membri.
Essendo per lo più commesse nell’interesse o per conto di persone giuridiche, è opportuno applicare anche alle persone giuridiche le sanzioni per le infrazioni gravi del presente regolamento.
È opportuno che le disposizioni concernenti l’avvistamento dei pescherecci in mare adottate da alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca si applichino in modo uniforme in tutta la Comunità.
La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.
Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del conseguimento dell’obiettivo fondamentale di eradicare la pesca INN, definire norme sulle misure previste dal presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, a norma dell’articolo 5, terzo comma, del trattato.
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.
Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell’ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell’ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto dei pescherecci di paesi terzi, che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo IX, un regime sanzionatorio specifico per la pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati6; detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento.
L’entrata in vigore di disposizioni del presente regolamento concernenti aspetti contemplati dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1093/947, (CE) n. 1447/19998, (CE) n. 1936/20019 e (CE) n. 601/200410 dovrebbe comportare l’abrogazione totale o parziale di tali regolamenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un regime Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
2. Ai fini del paragrafo 1, ogni Stato membro adotta, conformemente al diritto Unione, provvedimenti atti a garantire l’efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l’espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.
3. Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a tutta la pesca INN e alle attività connesse esercitate nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato o nelle acque Unione, nelle acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi e in alto mare. La pesca INN nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato è assimilata a quella effettuata nelle acque marittime di paesi terzi.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate;
2) «pesca illegale»: le attività di pesca:
a) praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
b) praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure
c) praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente;
3) «pesca non dichiarata»: attività di pesca:
a) che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all’autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure
b) che sono state praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione; o
4) «pesca non regolamentata»: attività di pesca:
a) praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure
b) praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine;
5) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le navi container;
6) «peschereccio Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione
7) «autorizzazione di pesca»: diritto a effettuare attività di pesca durante un determinato periodo in un’area prestabilita e per una specificata attività di pesca;
8) «prodotti della pesca»: tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune11, ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;
9) «misure di conservazione e di gestione»: le misure intese a preservare e a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e in vigore conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale e/o Unione;
10) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
11) «importazione»: l’introduzione nel territorio Unione di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;
12) «importazione indiretta»: importazione proveniente dal territorio di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio responsabile della cattura;
13) «esportazione»: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio dell'Unione, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro;
14) «riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio dell'Unione, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio dell'Unione;
15) «organizzazione regionale di gestione della pesca»: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente;
16) «parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell’accordo internazionale che istituisce un’organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;
17) «avvistamento»: l'osservazione, effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio dell'Unione o di un paese terzo, di un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN ai sensi dell'articolo 3;
18) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono trasferite dall’attrezzo da pesca di un peschereccio ad un altro o in cui la tecnica utilizzata da tali pescherecci richiede un attrezzo da pesca comune;
19) «persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche;
20) «rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda i prodotti della pesca importati nel territorio dell'Unione o da esso esportati, che impedisca la corretta applicazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione;
21) «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti o strategie internazionali, Unione o nazionali;
22) «alto mare»: tutte le parti di mare contemplate dall’articolo 86 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»);
23) «spedizione»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura.
Art. 3 Pescherecci dediti alla pesca INN
Si presume che un peschereccio pratichi la pesca INN se, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona interessata, ha esercitato una o più attività:
a) di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a m), del regolamento (CE) n. 1224/2009; o
b) considerate infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere da a) a f) e lettere h), i), j), l) e n), del regolamento (CE) n. 1224/2009.
1.
2.
Capo II. Ispezioni di pescherecci dei paesi terzi nei porti degli stati membri
Sezione 1. Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi
Art. 4 Regimi di ispezione in porto
1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è garantito un regime efficace di ispezione in porto per i pescherecci di paesi terzi che approdano nei porti degli Stati membri.
2. Ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo nei porti suddetti, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 della UNCLOS («forza maggiore o difficoltà») per quanto riguarda i servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.
3. Nelle acque Unione sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.
4. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzati a trasbordare in mare, al di fuori delle acque Unione, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi, a meno che non siano registrati come navi da trasporto presso un’organizzazione regionale per la pesca.
Art. 5 Porti designati
1. Gli Stati membri designano i porti o i luoghi in prossimità della costa in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di prodotti della pesca e i servizi portuali previsti all’articolo 4, paragrafo 2.
2. I pescherecci di paesi terzi possono accedere ai servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo unicamente nei porti designati.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati. Alla Commissione sono altresì notificate, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco.
4. La Commissione pubblica senza indugio l’elenco dei porti designati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul proprio sito Internet.
Art. 6 Notifica preventiva
1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
a) identificazione della nave;
b) nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi;
c) autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca;
d) date della bordata di pesca;
e) data e ora prevista di arrivo in porto;
f) quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa;
g) zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque Unione, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare);
h) quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie.
I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti sono esonerati dal notificare le informazioni di cui alle lettere a), c), d), g) e h) qualora un certificato di cattura sia stato convalidato a norma del capo III per la totalità delle catture da sbarcare o da trasbordare nel territorio dell'Unione.
2. Se il peschereccio di un paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III. Le disposizioni di cui all'articolo 13 in materia di riconoscimento dei documenti di cattura o dei moduli di controllo dello Stato di approdo che fanno parte dei sistemi di documentazione delle catture o di controllo in porto adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca si applicano mutatis mutandis.
3. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.
Art. 7 Autorizzazione
1. Fatto salvo l’articolo 37, punto 5, i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto solo se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono complete e, nel caso in cui i pescherecci detengano a bordo prodotti della pesca, sono accompagnate dal certificato di cattura di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
2. L’autorizzazione ad avviare operazioni di sbarco o trasbordo è subordinata a un controllo inteso a stabilire la completezza delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, di un’ispezione secondo le modalità previste nella sezione 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro di approdo può autorizzare l’accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non sono complete o il loro controllo o la loro verifica è ancora in corso, purché i prodotti della pesca siano conservati sotto il controllo delle autorità competenti. I prodotti della pesca potranno essere posti in vendita, presi in consegna o trasportati soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o il completamento del controllo o della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare i prodotti della pesca conformemente alla normativa nazionale. Il costo di magazzinaggio è a carico degli operatori.
Art. 8 Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo
1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti presentano, se possibile per via elettronica prima delle operazioni di sbarco o trasbordo, alle autorità degli Stati membri di cui intendono utilizzare i porti di sbarco o i luoghi di trasbordo designati, una dichiarazione che riporti il quantitativo di prodotti della pesca per specie da sbarcare o trasbordare nonché la data e il luogo di ciascuna cattura. I comandanti o i loro rappresentanti sono ritenuti responsabili dell’accuratezza di tali dichiarazioni.
2. Gli Stati membri conservano gli originali delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, o una copia cartacea in caso di trasmissione elettronica, per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.
3. Procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
4. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i quantitativi sbarcati e/o trasbordati nei loro porti, nel corso del trimestre precedente, da parte di pescherecci di paesi terzi.
Sezione 2. Ispezioni in porto
Art. 9 Principi generali
1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti designati, ispezioni su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, in base alla gestione del rischio, fatte salve le soglie più elevate adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
2. Sono comunque soggetti ad ispezione:
a) i pescherecci avvistati ai sensi dell’articolo 48;
b) i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell’ambito del sistema di allarme Unione ai sensi del capo IV;
c) i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato pesca INN ai sensi dell’articolo 25;
d) i pescherecci figuranti in un elenco di navi INN adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato agli Stati membri a norma dell’articolo 30.
Art. 10 Procedura di ispezione
Ai fini della verifica del rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione pertinenti, gli Stati membri applicano le disposizioni del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 11 Procedura applicabile in caso di infrazione
1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione ovvero qualsiasi altro dato o informazione pertinenti contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato la pesca INN ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il funzionario adempie gli obblighi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Se l'ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato la pesca INN ai sensi dell'articolo 3, l'autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture o ad accedere ai servizi del porto.
3. Lo Stato membro che ha eseguito l’ispezione notifica senza indugio alla Commissione o all’organismo da questa designato la sua decisione di non autorizzare operazioni di sbarco o trasbordo, adottata a norma del paragrafo 2, accompagnata da una copia del rapporto di ispezione. La Commissione o l’organismo designato da questa trasmette immediatamente tale notifica all’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia effettuato operazioni di trasbordo. Ove opportuno, copia della notifica è inviata anche al segretario esecutivo dell’organizzazione regionale di gestione della pesca nella cui zona di competenza sono state effettuate le catture.
4. Se la presunta violazione ha avuto luogo in alto mare, lo Stato membro di approdo collabora con lo Stato di bandiera per indagare sulla stessa e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione dello Stato membro di approdo, a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato di bandiera abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione. Inoltre, se la presunta violazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero nello svolgimento delle indagini e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione di detto Stato membro di approdo a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato costiero abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione.