Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 2082] (2014/190/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 91, paragrafo 2, e l'articolo 92, paragrafi 6 e 7,
Al fine di definire un quadro finanziario adeguato per i fondi, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
A norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione dovrebbe stabilire l'elenco delle regioni ammissibili per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche assegnate in base alle diverse categorie di regioni come precisato nell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa la dotazione supplementare a favore di Cipro per gli anni 2014 e 2015, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra.
È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche per il Fondo di coesione, ridotta degli importi che gli Stati membri trasferiscono al meccanismo per collegare l'Europa conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento di cui sopra.
È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche assegnate a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
È necessario stabilire l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
È necessario stabilire l'importo da trasferire dai pagamenti effettuati a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione agli aiuti agli indigenti. Questi trasferimenti si basano sulla dotazione per il Fondo di aiuti europei agli indigenti4.
È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche destinate ad azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea e delle risorse specifiche per le tre componenti di tale obiettivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Per motivi di trasparenza, le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011.
Per motivi di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione del 2 % l'anno in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per stabilire le risorse effettivamente disponibili previa deduzione del sostegno al meccanismo per collegare l'Europa, degli aiuti agli indigenti, dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e della dotazione per le azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è fissata nell'allegato I.
Art. 2
La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è fissata nell'allegato II.
Art. 3
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è fissata nell'allegato III.
Art. 4
Le regioni ammesse a beneficiare dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono elencate nell'allegato IV.
Art. 5
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato V.
Art. 6
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VI.
Art. 7
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VII.
Art. 8
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate al Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VIII.
Art. 9
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche e le regioni NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato IX.
Art. 10
La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato X.
Art. 11
La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa è fissata nell'allegato XI.