Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (2014/221/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio1, l'Unione è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.
I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013 e il 27 giugno 2013 è stato adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (il «trattato di Marrakech»).
Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore.
Il trattato di Marrakech rimane aperto alla firma di ogni parte che soddisfi i requisiti per l'adesione per un anno dopo l'adozione. Dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, per le materie di competenza dell'Unione, con riserva di conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris