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Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2014/239/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

Conformemente alla decisione 2014/242/UE del Consiglio1, l'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian («accordo») è stato firmato, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

È opportuno approvare l'accordo.

L'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che dovrà adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione dell'Unione in questo caso.

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non ne sono vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo2.

Art. 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo.

Art. 4

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris