Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2014/242/EU)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione 2013/695/UE del Consiglio1, il 29 novembre 2013 è stato firmato l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti («accordo») tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, con riserva della sua conclusione.
È opportuno approvare l'accordo.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio2; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio3; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo4:
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris