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Decisione di esecuzione della Commissione del 29 aprile 2014 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2013 [notificato con il numero C(2014) 2785] (2014/251/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 119, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione3, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del Comitato dei fondi agricoli,

L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 20144, prevede che l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 si applichi alla liquidazione delle spese e dei pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.

A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 [di cui all'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1310/2013], la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, di un certificato relativo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR5, per i conti del FEAGA l'esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell'anno N - 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nell'ambito della liquidazione dei conti, al fine di allineare il periodo di riferimento per le spese del FEASR con quello del FEAGA, per l'esercizio finanziario 2013 occorre prendere in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2012 al 15 ottobre 2013.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento sono determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento intermedio successivo o lo aggiunge ad esso.

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2014, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi.

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi nel rimborso degli importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. In particolare, le dichiarazioni del secondo e terzo trimestre 2013 contenevano rispettivamente gli importi di 753591,20 EUR e 532237,50 EUR per il programma di sviluppo rurale Lazio (CCI 2007IT06RP0005). Tali importi figuravano anche nella dichiarazione annuale dell'esercizio finanziario 2013. Gli importi in questione sono stati ridotti a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con decisione C(2013)8989 della Commissione per finanziamento irregolare e con decisione C(2014)1278 della Commissione per inosservanza dei termini della verifica obbligatoria. Poiché la procedura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è ancora in corso, tali riduzioni vanno mantenute.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, la decisione di liquidazione dei conti stabilisce gli importi da imputare al bilancio dell'UE e quelli da imputare allo Stato membro interessato ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A norma dell'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 continua ad applicarsi alle spese incorse e ai pagamenti versati per l'esercizio finanziario agricolo 2013. Durante l'esercizio finanziario agricolo 2013 gli articoli 32 e 33 erano in vigore, quindi gli importi derivanti dalla loro applicazione vanno presi in considerazione nella decisione di liquidazione dei conti in relazione all'esercizio 2013.

A norma dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero a seguito di irregolarità dovrebbero essere per il 50 % a carico dello Stato membro qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma qualora tali termini scadano prima della chiusura. L'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 reca le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2014 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti, rispettivamente, a oltre quattro o otto anni. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

A norma dell'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 885/2006, dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, del suddetto regolamento.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1310/2013), il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non dovrebbe superare il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 [di cui all'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013], i pagamenti intermedi sono effettuati nel rispetto dell'importo globale del contributo del FEASR assegnato a ciascun asse. Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, fatto salvo il massimale previsto all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 [di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013], quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il totale programmato per un dato asse del programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale asse. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007PT06RP0001 ha subito un superamento di 913212,81 EUR nella dichiarazione del terzo trimestre. La Commissione non ha pagato l'importo. La Commissione non ha approvato né adottato un nuovo piano di finanziamento. L'importo di 913212,81 EUR che figura nella dichiarazione annuale per l'esercizio finanziario 2013 dovrebbe di conseguenza essere escluso dalla decisione di liquidazione di quell'anno per essere oggetto di ulteriore rimborso da parte della Commissione in seguito all'adozione di un nuovo piano di finanziamento.

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2013.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

Art. 2

Per l'esercizio finanziario 2013, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell'allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Art. 3

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione