Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio ha esaminato le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio2. Dell'esperienza maturata nell'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le sue disposizioni.
Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, agli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo, alle misure da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea ("bilancio dell'Unione") nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico. Tale delega dovrebbe anche riguardare le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile e la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3. La medesima delega dovrebbe riguardare inoltre il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e le condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR. In aggiunta, tale delega dovrebbe riguardare la sospensione dei pagamenti mensili o dei pagamenti intermedi per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di controlli, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche nel contesto della procedura di verifica di conformità, il recupero dei crediti. Tale delega dovrebbe altresì concernere i requisiti in materia di procedure doganali, le revoche degli aiuti e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. Analogamente, tale delega dovrebbe riguardare le misure di mercato per le quali la Commissione può sospendere i pagamenti mensili, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo nonché le misure escluse dal controllo delle operazioni. Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato ai sensi del presente regolamento, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti. Infine, tale delega dovrebbe riguardare le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro, le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale, il contenuto del quadro comune di monitoraggio e valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC e le misure transitorie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
La PAC comporta varie misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che presentano alcune similitudini ma anche talune differenze, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni. Ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due fondi agricoli europei: il FEAGA e il FEASR ("Fondi"). È opportuno mantenere tali due Fondi.
È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni con riguardo alla gestione concorrente con gli Stati membri, basate sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, come anche disposizioni relative ai compiti degli organismi riconosciuti e ai principi di bilancio, che dovrebbero essere rispettate nel quadro del presente regolamento.
Per assicurare la coerenza tra le prassi degli Stati membri e l'applicazione armonizzata della clausola di forza maggiore da parte degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali che dovrebbero essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Tali autorità dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove, ed applicando il concetto di forza maggiore nell'ambito del diritto agrario dell'Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
È opportuno che le spese della PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei Fondi.
È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e per l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché per la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Al fine di evitare costi superflui di riorganizzazione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
È importante che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo pubblico di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune e tenere la Commissione informata del seguito dato. Inoltre, tale organismo dovrebbe promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.
Solo quando vengono utilizzati gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti dagli Stati membri esistono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.
Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario per gli Stati membri che istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri dovrebbero anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.
Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi a livello di azienda derivanti dagli obblighi e dalle norme in materia di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nonché misure proposte dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità. Tale sistema dovrebbe inoltre contemplare i requisiti imposti ai beneficiari dagli Stati membri per attuare disposizioni specifiche della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6, in particolare requisiti concernenti l'osservanza dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema dovrebbe essere aperta a tutti i beneficiari, anche agli agricoltori che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è opportuno che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che gli Stati membri e i beneficiari coinvolti nell'amministrazione della PAC sopportino ciascuno le proprie spese amministrative e per il personale.
Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari dovrebbe fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio delle spese agricole e monitorare le risorse agricole a medio e lungo termine. Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio8, è opportuno incorporare nel presente regolamento alcune delle sue disposizioni e abrogare pertanto il regolamento (CE) n. 165/94.
Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio9.
La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza, è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti giuridici nel settore della PAC proposti dalla Commissione o adottati dall'Unione o dalla Commissione e che sono finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.
Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/200910, attraverso il quale il livello del sostegno diretto dovrebbe essere adattato. Nei casi in cui essi non siano stati fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare tali adattamenti.
Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli è opportuno istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.
L'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 stabilisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo e che tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Di conseguenza, qualora gli stanziamenti siano così riportati all'esercizio successivo, le amministrazioni nazionali dovrebbero procedere a pagamenti a due gruppi di beneficiari di pagamenti diretti in un unico esercizio: da un lato rimborsare, dall'importo inutilizzato della disciplina finanziaria riportato, agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nel corso dell'esercizio precedente, dall'altro effettuare i pagamenti diretti nell'esercizio N agli agricoltori che li hanno richiesti. Per evitare un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni nazionali è opportuno prevedere una deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 966/2012 che consenta alle amministrazioni nazionali di rimborsare l'importo riportato all'esercizio N agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nell'anno N anziché agli agricoltori soggetti ad essa nell'anno N-1.
Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria dei Fondi, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. È quindi opportuno che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del 19 novembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria e del regolamento (CE, Euratom) n. 1311/2013.
La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è opportuno che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché la maniera in cui la compensazione dovrebbe essere divisa tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.
Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.
È opportuno che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 stabilisce disposizioni che si applicano al sostegno finanziario concesso dai fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali norme riguardano anche l'ammissibilità delle spese, la gestione finanziaria e i sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi previsti dal presente regolamento, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.
Oltre al prefinanziamento, è necessario operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e stabilire norme dettagliate sulle modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.
L'aiuto dell'Unione dovrebbe essere versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Il principio di proporzionalità di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere mantenuto e dovrebbe applicarsi ad entrambi i Fondi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per i Fondi. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni, nella prassi vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo. L'imposizione di tali riduzioni e sospensioni sono, tuttavia, subordinate a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. Per tali ragioni è necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 per le riduzioni e le sospensioni e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili ad entrambi i Fondi. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto in linea con le prassi amministrative in vigore. È opportuno che la possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali sia rafforzata al fine di fornire alla Commissione la possibilità di sospendere rapidamente i pagamenti ove siano individuate lacune gravi. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai casi di negligenza nel sistema di recupero di pagamenti irregolari.
La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione dei Fondi. Le statistiche di controllo sono un'importante fonte di informazione a disposizione della Commissione affinché quest'ultima possa assicurarsi della corretta gestione dei Fondi e costituiscono un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza delle statistiche di controllo e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.
Per permettere che le risorse dei Fondi possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato aggiungendovi gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio13 conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il regolamento (CEE) n. 352/78 dovrebbe pertanto essere abrogato.
Il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio14 e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 [FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 ("comunicazione della Commissione relativa a un bilancio per la strategia Europa 2020") - Parte II: schede tematiche.
Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche che la Commissione deve effettuare e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e a prescindere dei controlli eseguiti dagli Stati membri, è opportuno prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione ad intervenire per suo conto e la facoltà, per queste ultime, di chiedere assistenza agli Stati membri.
È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.
Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi (liquidazione finanziaria dei conti). È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con il diritto dell'Unione.
La Commissione ha il compito di dare esecuzione al bilancio dell'Unione europea in cooperazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 317 TFUE. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale bilancio, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese effettuate dagli Stati membri con il diritto dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013.
In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell'Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un'irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.
Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.
Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio15. È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.
È opportuno evitare il finanziamento a titolo della PAC di attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento comprese nel bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica. Inoltre, l'introduzione di nuovi regimi di pagamento e dei connessi sistemi di controllo e di sanzionamento non dovrebbe determinare procedure amministrative e oneri burocratici aggiuntivi non necessari.
Diversi regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno raccogliere tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse dovrebbero riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo è verificare la conformità alle disposizioni delle misure della PAC, nonché le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. È opportuno anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.
Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.
È opportuno che negli Stati membri sia istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integratoper altri regimi di sostegno unionali.
È opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato - in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto - siano mantenuti tenendo conto dell'evoluzione della politica, dell'introduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e dei vantaggi ecologici degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.
Al fine di creare un livello di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole adattato alle aree di interesse ecologico, gli Stati membri dovrebbero poter tener conto di eventuali informazioni specifiche richieste agli agricoltori nelle loro domande relative agli anni dal 2015 al 2017, quali l'identificazione degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, la dimensione di tali elementi e altre aree.
Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di effettuare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.
Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio16. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.
A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
I documenti in base ai quali è effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.
Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.
Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.
Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio17, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/200518 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio19. Nell'ambito del risultante meccanismo della condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.
Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie attraverso un miglioramento della coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e dovrebbe pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne l'ambito di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la coerenza del meccanismo della condizionalità sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è opportuno redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. Di conseguenza, è opportuno definire meglio tale ambito di applicazione. È opportuno inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2015 e nel 2016.
Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.
In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio20 deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per mantenere le medesime regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterrane stabilite nella direttiva 80/68/CEE, come esistenti l'ultimo giorno della validità di tale direttiva, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
Il meccanismo della condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste dal diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della normativa settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire sanzioni in virtù di tale normativa.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.
È opportuno che i beneficiari capiscano chiaramente i loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.
L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente dovrebbe essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, l'avvenuto rispetto dell'obbligo.
Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.
Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.
Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.
Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.
Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio21 e completano disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2799/98.
È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.
È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.
È opportuno sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti le prestazioni della politica agricola comune con riferimento agli obiettivi strategici di una produzione alimentare sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'azione per il clima, nonché di uno sviluppo equilibrato del territorio. Nel valutare, in particolare, le prestazioni della PAC in relazione all'obiettivo di una produzione alimentare sostenibile, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compreso l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione. È opportuno che la Commissione crei un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che dovrebbe essere aumentata almeno fino al 20 % la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È perciò opportuno che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
Si applica il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio23.
La sentenza della Corte di giustizia, del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e 93/0924Volker und Markus Schecke ed Eifert / v Land Hessen, ha dichiarato invalide le disposizioni dell'articolo 42, punto 8 ter, e dell'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione25 nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi, tali disposizioni imponevano la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.
In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 259/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione26 per stabilire espressamente che l'obbligo gravante sui beneficiari di pubblicazione delle informazioni non si applica alle persone fisiche.
Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto del principio di proporzionalità all'atto della pubblicazione delle informazioni pertinenti. In tale conferenza si è discussa la necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una migliore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, assicurando al contempo che tale pubblicazione non vada al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.
Nella sentenza Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert / Land Hessen la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi. Tuttavia ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari interessati che siano conformi all'obiettivo di tale pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare.
È opportuno analizzare l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà applicato dal 1o gennaio 2014 e alla luce dell'esperienza acquisita negli Stati membri. In tale nuovo quadro, non è possibile che i controlli da parte delle amministrazioni nazionali siano esaustivi, in particolare in quanto per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione. Inoltre tale nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco. Un aumento significativo dei tassi minimi di controllo comporterebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali tali da risultare impossibili da sopportare.
In tale contesto, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei Fondi fornisce un mezzo per rafforzare il controllo pubblico dell'utilizzo dei Fondi e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori per l'utilizzo degli stanziamenti pubblici ricevuti.
In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso scorretto degli stanziamenti pubblici.
La pubblicazione delle informazioni pertinenti è inoltre coerente con l'approccio di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
In alternativa, l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari potrebbe essere consegito richiedendo agli Stati membri di assicurare il pubblico accesso alle informazioni pertinenti su richiesta, senza pubblicazione. Questa alternativa sarebbe tuttavia meno efficace e rischierebbe di creare divergenze indesiderate nell'applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbe pertanto essere consentito di affidarsi al controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari attraverso la pubblicazione dei loro nominativi e altri dati pertinenti.
Se si intende conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, devono essere pubblicate alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e al loro diritto alla protezione dei dati personali in particolare, entrambi diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Per assicurare che il presente regolamento sia conforme al principio di proporzionalità, il legislatore ha esplorato tutti i metodi alternativi per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, analizzati in un memorandum di cui all'allegato del documento 6370/13 del Consiglio, e ha scelto quello che determinerebbe la minore interferenza con i diritti individuali interessati.
La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto o del sostegno, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto o del sostegno, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un sussidio e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno è stato concesso. Ciò contribuisce anche a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.
Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti dei Fondi e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, è opportuno tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è necessario stabilire una soglia espressa in relazione all'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.
È opportuno che tale soglia sia di tipo "de minimis", e che rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 63 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza, nel caso degli Stati membri che applicano il regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello degli importi fissati dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, (UE) n. 1307/2013 secondo comma, del regolamento. Nel caso di Stati membri che decidano di non applicare il suddetto regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello dell'importo massimo di aiuto possibile nell'ambito del regime, come stabilito nell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.
Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali al pubblico previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre ciò porta all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modola legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.
È pertanto necessario considerare cheprevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non vada al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, alla luce della necessità di protezione degli interessi finanziari dell'Unione nonché dell'estrema importanza dell'obiettivo del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti dei Fondi.
Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla direttiva 95/46/CE e delle procedure applicabili per esercitarli.
Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nel corso dei negoziati del presente regolamento, è opportuno stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari di stanziamenti dei Fondi definiti nel presente regolamento.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le norme concernenti le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore, il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni da parte di detto organismo di coordinamento; le norme concernenti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati e le relazioni che devono redigere e i relativi documenti di accompagnamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio27.
Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche i principi degli audit su cui si fondano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni e il livello degli elementi probatori di audit richiesto, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.
Esse dovrebbero riguardare anche: norme per la uniforme attuazione del sistema di consulenza aziendale, la determinazione dei pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri; la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico; le norme concernenti il finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, delle immagini satellitari necessarie per i controlli e le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole; la procedura per la conduzione dell'acquisizione da parte della Commissione di dette immagini satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.
Esse dovrebbero riguardare altresì, nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare i pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri.
Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale della Commissione. la riduzione o sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri; i dettagli relativi alla contabilità separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme concernenti il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi, le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, la procedura e gli altri adempimenti per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri in caso di presentazione tardiva delle informazioni da parte degli Stati membri.
Inoltre, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare altresì. le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli, le procedure concernenti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i controlli in loco da parte della Commissione e l'accesso alle informazioni; le procedura e agli altri adempimenti relativi all'obbligo di segnalare irregolarità e frodi, le condizioni per la conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione; la liquidazione dei conti e la verifica di conformità, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione, le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi e la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito alle irregolarità.
Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi spettanti agli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei sistemi di controllo nell'Unione, l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti o dei diritti all'aiuto; il recupero dei pagamenti indebiti e delle multe, quali le sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi. Esse dovrebbero riguardare anche l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate; e la sospensione dei pagamenti mensili in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni. Esse dovrebbero riguardare anche le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i termini di pagamento e il pagamento di anticipi; norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi.
Analogamente, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco, le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del sistema integrato di gestione e di controllo; norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi; e norme sul pagamento degli anticipi Esse dovrebbero inoltre riguardare le norme intese ad assicurare un'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali, le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi; le procedure relative alla cooperazione e all'assistenza tra autorità e organismi di controllo, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli.
Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero, inoltre, riguardare il contesto dei controlli relativi alla denominazione di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione; le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, le azioni che gli Stati membri devono attuare per impedire l'uso non corretto di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e menzioni tradizionali protette, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami. Esse dovrebbero inoltre riguardare norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di condizionalità; norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata osservanza dei requisiti di condizionalità; norme riguardanti la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 104e misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.
Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero altresì riguardare la serie di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione della PAC; le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC; le norme concernenti la forma e il calendario della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi.
Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.
È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalità per i pagamenti mensili.
Poiché il passaggio dal sistema di cui ai regolamenti abrogati dal presente regolamento al sistema previsto dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche, è opportuno consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.
Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1o gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, poiché l'esercizio finanziario agricolo copre la spesa sostenuta e l'entrata ricevuta ed iscritta nei conti del bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori rispetto all'esercizio finanziario "N" che inizia il 16 ottobre dell'anno "N-1" e finisce il 15 ottobre dell'anno "N", le disposizioni relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento degli organismi pagatori e dei pertinenti poteri della Commissione nella gestione finanziaria dei Fondi, quali il massimale di bilancio, la riserva per la crisi nel settore agricolo, la disciplina finanziaria e l'assegnazione dell'entrate dovrebbero applicarsi a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013. Per la stessa ragione, le disposizioni relative alla procedura per i pagamenti mensili effettuati dalla Commissione agli Stati membri e il rispetto da parte degli organismi pagatori delle scadenze di pagamento dovrebbe applicarsi alle spese effettuate a partire dall'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013.
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere28.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle relative priorità, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:
a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
b) al sistema di consulenza aziendale;
c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
d) al regime della condizionalità;
e) alla liquidazione dei conti.
Art. 2 Termini usati nel presente regolamento
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;
e) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
f) "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;
g) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Titolo II. Disposizioni generali applicabili ai fondi agricoli
Capo I. Fondi agricoli
Art. 3 Fondi per il finanziamento delle spese agricole
1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).
Art. 4 Spese del FEAGA
1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:
a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:
a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Art. 5 Spese del FEASR
Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.
Art. 6 Altre spese compresa l'assistenza tecnica
I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:
a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
c) le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 22;
d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 45;
f) gli studi della PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;
g) ove rilevante, l'istituzione di agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio29, che operano nell'ambito della PAC;
h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
Capo II. Organismi pagatori e altri organismi
Art. 7 Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento
1.
Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.
Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.
2.
Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.
Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.
3.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
a) i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;
b) una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.
La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1o marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.
4.
Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
Art. 8 Poteri della Commissione
1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 111 riguardanti:
a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;
b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.
2.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;
c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Art. 9 Organismi di certificazione
1.
L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.
L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.
2.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:
a) i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
b) le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Art. 10 Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori
Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.
Art. 11 Pagamento integrale ai beneficiari
Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.