Decisione di esecuzione della Commissione del 29 aprile 2014 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013 [notificata con il numero C(2014) 2792] (2014/260/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l'articolo 119, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, in particolare l'articolo 30,
visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR3, in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR4, in particolare l'articolo 10,
previa consultazione del Comitato dei fondi agricoli,
L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 20145, prevede che l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 si applichi alla liquidazione delle spese e dei pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.
A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, per l'esercizio finanziario 2013 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2012 al 15 ottobre 2013.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2013, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge al pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti.
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2014, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
I conti annuali e la documentazione a corredo presentati da taluni organismi pagatori permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da versare agli stessi per i quali è stata accertata la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti.
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione annuale di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2013 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti degli importi da liquidare.
La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2013 per superamento dei massimali o per inosservanza dei termini di pagamento. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi nel rimborso degli importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, nell'ambito della procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, la decisione di liquidazione dei conti dovrebbe fissare gli importi da imputare all'UE e allo Stato membro interessato ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A norma dell'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 continua ad applicarsi alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013, durante il quale gli articoli 32 e 33 erano in vigore, e pertanto gli importi risultanti dalla loro applicazione dovrebbero essere presi in considerazione nella decisione di liquidazione dei conti relativa all'esercizio finanziario agricolo 2013.
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero degli importi corrispondenti a irregolarità non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 50 % a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa dagli Stati membri nel 2014. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 885/2006, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non avviare il procedimento di recupero e le relative ragioni figurano nella tabella riepilogativa che lo Stato membro in questione ha trasmesso a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Commissione non dovrebbe imputare tali importi a seguito della presente decisione agli Stati membri interessati e le rispettive conseguenze finanziarie dovrebbero pertanto essere a carico del bilancio dell'Unione. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite non in conformità alle norme dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013.
Gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.
Art. 2
Per l'esercizio finanziario 2013 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell'allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Art. 3
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione