Decisione del Consiglio del 12 maggio 2014 relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione (2014/279/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
In conformità della decisione 2013/40/UE del Consiglio2, l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
Le disposizioni dell'accordo diverse dall'articolo 33, paragrafo 2, connesse alla riammissione, saranno oggetto di una decisione distinta3 adottata parallelamente alla presente decisione.
È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'articolo 33, paragrafo 2, è approvato a nome dell'Unione4.
Art. 2
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 44 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.
Art. 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo5.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton