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Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 3898] (2014/388/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,

sentito il parere del comitato di coordinamento dei fondi europei strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio2,

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sostiene l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a favore della cooperazione transfrontaliera, in alcune regioni corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito «livello NUTS 3»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio3, modificato dal regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione4, nonché, a favore della cooperazione transnazionale, in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della stessa classificazione (di seguito «livello NUTS 2»). È pertanto necessario stabilire gli elenchi delle regioni ammissibili al finanziamento.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'elenco delle regioni ammissibili nel quadro della cooperazione transfrontaliera specifica anche le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera a tutte le frontiere interne e alle frontiere esterne contemplate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come lo strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati, tale elenco può includere anche le regioni di livello NUTS 3 delle aree ultraperiferiche che si trovano lungo confini marittimi separati da una distanza superiore ai 150 km quali aree transfrontaliere.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1299/2013, la decisione della Commissione che stabilisce gli elenchi delle zone transfrontaliere e transnazionali cita inoltre, a titolo informativo, le regioni dei paesi terzi o dei territori di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento.

È pertanto necessario stabilire gli elenchi delle zone transfrontaliere e transnazionali ammissibili ai finanziamenti del FESR, ripartite per programma di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le regioni e le zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro della componente transfrontaliera dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, sono quelle elencate nell'allegato I.

Art. 2

Le regioni dell'Unione di livello NUTS 3, prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera, ma non facenti parte delle zone transfrontaliere di cui all'allegato I, e contemplate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come lo strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 sono quelle elencate nell'allegato II.

Art. 3

Le regioni e le zone ammissibili ad un finanziamento del FESR, nel quadro della componente transnazionale dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, sono quelle elencate nell'allegato III.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014 Per la Commissione Johannes Hahn Membro della Commissione