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Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per funzionare, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili.

Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state rilevate, compilate e diffuse in base a una classificazione regionale comune detta "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica" (in seguito denominata NUTS). È opportuno che tale classificazione regionale sia ora fissata in un quadro giuridico e siano stabilite regole chiare per le sue future modifiche. La classificazione NUTS non dovrebbe precludere l'esistenza di altre suddivisioni e classificazioni.

Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno.

Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno.

Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate a livello nazionale ed europeo. È quindi opportuno disporre di almeno tre livelli gerarchici di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS. Gli Stati membri potrebbero disporre di ulteriori livelli di dettaglio relativi alla NUTS, nei casi in cui lo ritengano necessario.

Le informazioni relative all'attuale composizione territoriale delle regioni NUTS di livello 3 sono necessarie per una corretta gestione della classificazione NUTS e dovrebbero quindi essere trasmesse regolarmente alla Commissione.

I criteri oggettivi sono necessari per la definizione delle regioni e al fine di garantire l'imparzialità nella compilazione e nell'uso delle statistiche regionali.

Gli utenti delle statistiche regionali dovrebbero disporre di una nomenclatura stabile nel tempo. Per tale motivo la classificazione NUTS non dovrebbe essere modificata troppo spesso. L'esistenza di questo regolamento garantirà una maggiore stabilità delle regole nel tempo.

Per garantire la comparabilità delle statistiche regionali, la popolazione delle regioni deve essere di entità comparabile. Per raggiungere tale obiettivo le modifiche della classificazione NUTS dovrebbero rendere la struttura regionale più omogenea in termini di dimensione della popolazione.

Deve inoltre essere rispettata l'attuale situazione politica, amministrativa ed istituzionale. Le unità non amministrative devono rispecchiare circostanze economiche, sociali, storiche, culturali, geografiche o ambientali.

Occorrerebbe fare riferimento alla definizione di "popolazione" sulla quale si basa la classificazione.

La classificazione NUTS è limitata al territorio economico degli Stati membri e non copre completamente il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Il suo utilizzo per scopi comunitari dovrà pertanto essere valutato caso per caso. Il territorio economico di ogni paese, secondo la definizione contenuta nella decisione 91/450/CEE della Commissione5 comprende anche un territorio extraregionale, costituito da parti del territorio economico che non possono essere annesse ad una determinata regione (spazio aereo, acque territoriali e piattaforma continentale, enclave, in particolare ambasciate, consolati e basi militari, depositi di petrolio, gas naturale, ecc. in acque internazionali, al di fuori della piattaforma continentale, gestiti da unità residenti). La classificazione NUTS deve anche prevedere la possibilità di statistiche per questo territorio extraregionale.

Le modifiche della classificazione NUTS saranno apportate dopo aver consultato accuratamente gli Stati membri.

Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire l'armonizzazione delle statistiche regionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

La classificazione NUTS oggetto del presente regolamento dovrebbe sostituire la "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" istituita finora dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" negli atti comunitari andrebbero intesi come riferimenti alla classificazione NUTS oggetto del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie6, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.

A norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio8 è stato consultato il comitato del programma statistico istituito dalla suddetta decisione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali dell'Unione.

2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

3. Le unità amministrative locali (local administrative units – LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Tali griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.

Art. 2 Struttura

1. La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri, come definito dalla decisione 91/450/CEE in unità territoriali. Essa attribuisce a ogni unità territoriale un nome ed un codice specifici.

2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.

3. Tuttavia, una determinata unità territoriale può essere classificata a vari livelli NUTS.

4. Allo stesso livello NUTS due unità territoriali diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due unità territoriali in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome delle unità territoriali è aggiunto l'identificatore del paese.

5.

Art. 3 Criteri di classificazione

1.

Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle unità territoriali.

A tal fine, per "unità amministrativa" si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro.

2.

Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

LivelloMinimoMassimo
NUTS 13 milioni7 milioni
NUTS 28000003 milioni
NUTS 3150000800000

Se la popolazione di un intero Stato membro è inferiore al limite minimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro costituisce una unità territoriale NUTS per tale livello.

3. Ai fini del presente regolamento, la popolazione di un'unità territoriale comprende le persone che risiedono abitualmente in questa zona.

4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'allegato II in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

5.

Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative contigue esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto di pertinenti criteri quali le circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali.

Le unità risultanti dall'aggregazione sono definite in seguito "unità non amministrative". La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS deve rientrare nei limiti indicati dalla tabella di cui al paragrafo 2.

Alcune unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti a causa di particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.

Art. 4 Unità amministrative locali

1. In ciascuno Stato membro, le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali. Almeno uno dei livelli LAU è un'unità amministrativa, come definita all'articolo 3, paragrafo 1, e descritta nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle LAU, prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente ed indicando le eventuali modifiche apportate e la regione NUTS 3 alla quale appartengono le LAU. Nella trasmissione deve essere rispettato il formato dei dati elettronici richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica l'elenco delle LAU nella sezione dedicata del suo sito web entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 bis Griglie statistiche

La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica un sistema di griglie statistiche a livello di Unione nella sezione dedicata del suo sito web. Le griglie statistiche sono conformi alle specifiche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione1.

Art. 4 ter Tipologie territoriali dell'Unione

1. La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica, nella sezione dedicata del suo sito web, le tipologie dell'Unione composte da unità territoriali a livello della NUTS, delle LAU e delle celle della griglia.

2. La tipologia basata sulla griglia è stabilita con livello di risoluzione di 1 chilometro quadrato nel modo seguente:

«Centri urbani»,

«Agglomerati urbani»,

«Celle rurali della griglia».

3. Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

  1. a) grado di urbanizzazione (DEGURBA):

    «Zone urbane»:

    «Città» o «Zone densamente popolate»,

    «Piccole città e sobborghi» o «Zone a densità intermedia di popolazione»,

    «Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;

  2. b) zone urbane funzionali:

    «Città» più le loro «Zone di pendolarismo»;

  3. c) zone costiere:

    «Zone costiere»,

    «Zone non costiere».

Se in uno Stato membro esiste più di un livello amministrativo delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

4. Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

  1. a) tipologia urbana-rurale:

    «Zone prevalentemente urbane»,

    «Zone intermedie»,

    «Zone prevalentemente rurali»;

  2. b) tipologia metropolitana:

    «Zone metropolitane»,

    «Zone non metropolitane»;

  3. c) tipologia costiera:

    «Zone costiere»,

    «Zone non costiere».

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione. Tali condizioni descrivono il metodo secondo il quale le tipologie saranno assegnate alle singole LAU e regioni di livello NUTS 3. Nell'applicare le condizioni uniformi, la Commissione tiene conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7.

Art. 5 Emendamenti della NUTS

1. Gli Stati membri informano la Commissione di:

  1. a) tutte le modifiche intervenute nelle unità amministrative nella misura in cui possano avere effetti sulla classificazione NUTS di cui all'allegato I o sui contenuti degli allegati II e III;

  2. b) tutte le altre modifiche a livello nazionale che possano avere effetti sulla classificazione NUTS, secondo i criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

2. Le modifiche dei confini del livello NUTS 3 dovute a modifiche delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III:

  1. a) non sono considerate emendamenti della classificazione NUTS se comportano un trasferimento di popolazione uguale o inferiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate;

  2. b) sono considerate emendamenti della classificazione NUTS, a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se comportano un trasferimento di popolazione superiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate.

3. Gli emendamenti della classificazione NUTS per le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 5, possono essere apportati se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione in termini di popolazione di tutte le unità territoriali dell'Unione europea.

4.

Le modifiche della classificazione NUTS nell'allegato I sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri definiti all'articolo 3. In caso di riorganizzazione sostanziale della relativa struttura amministrativa di uno Stato membro, tali modifiche della classificazione NUTS possono tuttavia essere adottate a intervalli più brevi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare la classificazione NUTS di cui al primo comma del presente paragrafo in funzione dei cambiamenti nelle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. I dati regionali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) sono basati sulla classificazione NUTS modificata a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione di tale atto delegato.

5.

Qualora la Commissione adotti un atto delegato di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, al fine di sostituire i dati già trasmessi. Lo Stato membro interessato trasmette le suddette serie storiche entro il 1o gennaio del quarto anno successivo all'adozione di tale atto delegato.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per le serie storiche e la loro durata, tenendo conto della fattibilità della loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.

Art. 6

Gestione La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare:

  1. a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS;

  2. b) l'analisi di problemi legati derivanti dall'applicazione della NUTS per la classificazione delle unità territoriali degli Stati membri.

Art. 7 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.