Decisione della Banca centrale europea del 29 luglio 2014 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2014/34) (2014/541/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema1,
visto l'Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/92,
Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie.
Il 5 giugno 2014, nel perseguimento del mandato di preservare la stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre misure intese a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria sostenendo l'erogazione di prestiti all'economia reale. Una misura specifica annunciata dal Consiglio direttivo in relazione a tale obiettivo è stata la decisione di condurre una serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) nell'arco di due anni. Tramite le OMRLT, il Consiglio direttivo mira a sostenere l'erogazione di prestiti bancari a favore del settore privato non finanziario, ossia famiglie e società non finanziarie, negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questa misura non riguarda i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Dai prestiti idonei a favore del settore privato non finanziario nel contesto della presente misura sono esclusi pertanto i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni.
Al fine di agevolare la partecipazione di enti che, per motivi organizzativi, ricorrono ai finanziamenti dell'Eurosistema attraverso l'uso di una struttura di gruppo, si prevede che la partecipazione alle OMRLT sarà possibile su base di gruppo laddove esista una base istituzionale per un regime di gruppo. La partecipazione di gruppo sarà effettuata attraverso un membro del gruppo specificamente individuato e conformemente alle condizioni prescritte. Inoltre, al fine di affrontare le problematiche collegate alla distribuzione della liquidità all'interno del gruppo, si garantisce che in caso di gruppi costituiti sulla base di stretti legami tra i membri, tutti i membri del gruppo diano formale conferma scritta della loro partecipazione al gruppo.
I partecipanti alle OMRLT saranno soggetti a limiti di prestito. Essi avranno diritto ad un plafond iniziale rispetto alle due OMRLT che saranno condotte a settembre e a dicembre 2014. L'importo che può essere preso in prestito a titolo di tale plafond iniziale sarà determinato sulla base dell'ammontare totale in essere dei prestiti idonei erogati dal partecipante al settore privato non finanziario al 30 aprile 2014. Indipendentemente dalla loro partecipazione alle OMRLT condotte nel 2014, i partecipanti avranno diritto a plafond aggiuntivi rispetto alle sei OMRLT successive condotte nel 2015 e nel 2016. Gli importi che possono essere presi in prestito a titolo di tali plafond aggiuntivi saranno determinati sulla base dell'ammontare di prestiti netti idonei erogati dal partecipante a favore del settore privato non finanziario, calcolato in base ai criteri prescritti nel corso di un periodo determinato, che risulti superiore ad uno specifico valore di riferimento. Nel definire il valore di riferimento applicabile, il Consiglio direttivo intende trovare un equilibrio tra l'esigenza di mantenere la natura mirata del provvedimento e l'obiettivo di agevolare la partecipazione sufficiente a queste operazioni per ottenere un impatto significativo sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria.
Decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti avranno l'opzione di rimborsare gli importi ottenuti conformemente alle procedure prescritte.
Gli obiettivi della OMRLT sono rafforzati da un obbligo di rimborso anticipato nel settembre 2016 se l'ammontare dei prestiti netti idonei di un partecipante che ha ottenuto finanziamenti nell'ambito delle OMRLT, calcolato in base ai criteri prescritti nel corso di un periodo determinato, è inferiore al suo valore di riferimento applicabile.
Gli enti che intendono partecipare alle OMRLT saranno soggetti a determinati obblighi di segnalazione. I dati segnalati verranno utilizzati per determinare il plafond iniziale e i plafond aggiuntivi, calcolare il valore di riferimento applicabile, calcolare eventuali rimborsi obbligatori anticipati e monitorare l'impatto della OMRLT. Si prevede inoltre che le BCN che ricevono i dati segnalati possano scambiarli all'interno dell'Eurosistema nella misura e al livello necessario per la corretta attuazione nonché per l'analisi dell'efficacia del regime delle OMRLT. Per la convalida appropriata dei dati forniti, i dati statistici raccolti possono essere condivisi all'interno dell'Eurosistema.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) per «mese di aggiudicazione di riferimento» si intende il mese più recente per il quale sono disponibili dati sui prestiti netti idonei per ogni aggiudicazione di OMRLT;
2) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio ai sensi dell'appendice 2 (glossario) dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14;
3) per «prestiti idonei» si intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni; il termine «residente», a tali fini, va inteso nell'accezione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio3;
4) per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;
5) per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) si intende il termine nell'accezione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/32)4;
6) per «codice IFM» si intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM a fini statistici redatto e pubblicato dalla BCE a fini statistici ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);
7) per «consistenze in essere dei prestiti idonei» si intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o trasferiti altrimenti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II;
8) per «partecipante» si intende una controparte ammessa alle operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema ai sensi dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, che presenta offerte nelle procedure d'asta relative a OMRLT su base individuale o di gruppo come ente capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli obblighi connessi alla sua partecipazione alle procedure d'asta relative a OMRLT;
9) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui un partecipante è stabilito.
Art. 2 Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
1. L'Eurosistema conduce otto OMRLT secondo un calendario pubblicato sul sito Internet della BCE.
2. Tutte le OMRLT in essere scadono ad una data prestabilita pubblicata sul sito Internet della BCE.
3. Le OMRLT sono:
a) operazioni temporanee di finanziamento;
b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
c) effettuate mediante aste standard; e
d) effettuate in forma di procedure d'asta a tasso fisso.
4. Le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito si applicano con riguardo alle OMRLT, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni comprendono le procedure per l'esecuzione di operazioni di mercato aperto, i criteri che determinano l'idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte, come stabilite nelle discipline generali e temporanee applicabili alle operazioni di rifinanziamento e attuate mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.
5. In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2011/14, unitamente ad ogni altro atto giuridico della BCE che stabilisce il quadro giuridico applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o alle misure che vi diano attuazione al livello nazionale, la presente decisione prevale.
Art. 3 Partecipazione
1. Gli enti possono partecipare alle OMRLT su base individuale se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema. Un ente partecipante alle OMRLT su base individuale non può partecipare su base di gruppo.
2. Gli enti possono partecipare alle OMRLT su base di gruppo formando un gruppo OMRLT. La partecipazione su base di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di prestito e valori di riferimento applicabili di cui all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 8. La partecipazione su base di gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni:
a) un ente non può fare parte di più di un gruppo OMRLT;
b) un ente partecipante alle OMRLT su base di gruppo non può partecipare su base individuale;
c) l'ente designato come ente capofila è l'unico membro del gruppo OMRLT che può partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT; e
d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT restano invariati per tutte le otto OMRLT, fatti salvi i paragrafi 5 e 6.
3.
La partecipazione alle OMRLT tramite un gruppo OMRLT richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni.
a) A decorrere dal 31 luglio 2014, ogni membro del gruppo:
i) ha uno stretto legame con un altro membro del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nel glossario di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 e i riferimenti ivi inclusi a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» sono intesi come riferiti a un membro del gruppo; ovvero
ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9)5 in maniera indiretta tramite un altro membro del gruppo o è utilizzato da un altro membro del gruppo per detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta.
b) Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.
c) Tutti i membri del gruppo OMRLT sono enti creditizi stabiliti in Stati membri la cui moneta è l'euro, che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi a) e b) della sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.
d) L'ente capofila presenta domanda di partecipazione di gruppo alla propria BCN secondo il calendario approvato dal Consiglio direttivo e pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica:
i) la denominazione dell'ente capofila;
ii) l'elenco dei codici IFM e delle denominazioni di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT;
iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i membri del gruppo (identificando ogni membro con il suo codice IFM);
iv) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica che ciascun membro del suo gruppo OMRLT ha adottato una decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT, nonché la prova adeguata che la relativa conferma scritta dell'ente capofila è stata sottoscritta da firmatari debitamente autorizzati; l'esistenza di validi accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), consente a un ente capofila di effettuare la necessaria certificazione in relazione ai membri del proprio gruppo OMRLT qualora tali accordi stabiliscano espressamente che i relativi membri del gruppo partecipano esclusivamente ad operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema tramite l'ente capofila; la BCN competente, in collaborazione con le BCN dei relativi membri del gruppo, può decidere di effettuare controlli ex post, di forma e di sostanza, in relazione alla validità della suddetta conferma scritta; e
v) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i): (1) una conferma scritta di ciascuno di tali membri della sua decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT; nonché (2) la prova adeguata, confermata dalla BCN del relativo membro del gruppo, che questa decisione formale è stata presa al più alto livello decisionale della struttura societaria del membro (come il consiglio di amministrazione o un organo decisionale equivalente) conformemente ad ogni applicabile disposizione normativa e statutaria.
e) L'ente capofila ha ottenuto conferma dalla sua BCN che il gruppo OMRLT è stato riconosciuto come tale. Prima di dare la sua conferma, la BCN competente può chiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la sua valutazione del potenziale gruppo OMRLT. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tenere conto anche delle valutazioni delle BCN dei membri del gruppo che si rendessero necessarie, come ad esempio le verifiche dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 3), lettera d).
Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, possono essere considerati come richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le limitazioni e le condizioni previste nel presente articolo. La presente disposizione agevola la formazione di gruppi OMRLT tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Al fine di dare una conferma relativa alla formazione o una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT di questo tipo, le disposizioni dei paragrafi 3), lettera d), punto iv) e 6), lettera c), punto (ii), numero 4) si applicano rispettivamente.
4. Se uno o più degli enti inclusi nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In questo caso, gli enti che presentano la domanda decidono se agire come un gruppo OMRLT la cui composizione è ridotta di conseguenza o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT.
5. In casi eccezionali, ove sussistano giustificazioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle limitazioni e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Fatto salvo il paragrafo 5 che precede, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può cambiare in presenza delle seguenti circostanze:
a) Un membro del gruppo è escluso dal gruppo OMRLT se:
i) perde il suo status di ente creditizio; oppure
ii) non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).
Nei casi di cui ai punti i) o ii) di cui sopra, l'ente capofila notifica alla sua BCN la modifica di status del/i membro/i del suo gruppo.
b) Se un ente capofila perde la sua idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il gruppo OMRLT perde il suo riconoscimento come gruppo OMRLT.
c) Se, in relazione al gruppo OMRLT, dopo il 31 luglio 2014, si instaurano ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT può cambiare per consentirvi l'ingresso di un nuovo membro a condizione che:
i) l'ente capofila faccia domanda alla sua BCN per il riconoscimento di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT;
ii) la domanda includa: (1) la denominazione dell'ente capofila, (2) l'elenco dei codici IFM e delle denominazioni di tutti gli enti da includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT, (3) una spiegazione dei presupposti per la domanda, compreso un elenco delle modifiche intervenute agli stretti legami e/o ai rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i membri del gruppo (identificando ogni membro con il suo codice IFM); (4) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica che ciascun membro del suo gruppo OMRLT ha adottato una decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT; l'esistenza di validi accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), consente a un ente capofila di effettuare la necessaria certificazione in relazione ai membri del proprio gruppo OMRLT qualora tali accordi stabiliscano espressamente che i relativi membri del gruppo partecipano esclusivamente ad operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema tramite l'ente capofila; la BCN competente, in collaborazione con le BCN dei relativi membri del gruppo, può decidere di effettuare controlli ex post, di forma e di sostanza, in relazione alla validità della suddetta conferma scritta; (5) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ogni membro aggiuntivo della sua decisione formale di essere un membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o come membro di altri gruppi OMRLT e una conferma scritta di ogni ente appartenente al gruppo OMRLT (incluso nella vecchia e nella nuova composizione) della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT nonché la prova adeguata, confermata dalla BCN del membro del gruppo in questione, di cui paragrafo (3), lettera (d), punto (v) di cui sopra;
iii) l'ente capofila abbia ottenuto conferma dalla sua BCN che il gruppo OMRLT oggetto di modifica è stato riconosciuto come tale. Prima di dare la sua conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della nuova composizione del gruppo OMRLT. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche delle valutazioni delle BCN dei membri del gruppo che si rendessero necessarie, come ad esempio le verifiche dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 6), lettera c), punto ii) di cui sopra.
7. A condizione che i fatti che comportano l'esclusione di un membro del gruppo si siano verificati o che le modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT siano state accettate dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 5 o 6, si applicano le seguenti disposizioni, salvo decisione contraria del Consiglio direttivo:
a) l'ente capofila può partecipare ad una OMRLT sulla base della nuova composizione del suo gruppo OMRLT per la prima volta sei settimane dopo che l'ente capofila abbia presentato con esito favorevole alla sua BCN la domanda per il riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo;
b) un ente che non è più membro di un gruppo OMRLT non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT, né a titolo individuale né come membro di un altro gruppo OMRLT, a meno che non presenti una nuova domanda in conformità dei paragrafi 1, 3 o 6.
Art. 4 Limiti al prestito
1. La partecipazione alle OMRLT su base individuale o come ente capofila di un gruppo TLTRO è soggetta a limiti di prestito. I limiti di prestito applicabili a un partecipante individuale sono calcolati sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione agli importi in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante individuale. I limiti di prestito applicabili all'ente capofila di un gruppo OMRLT sono calcolati sulla base dei dati relativi ai prestiti su base aggregata in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei erogati da tutti i membri del gruppo OMRLT. Qualora siano state riconosciute modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT ai sensi dei paragrafi 5 o 6 dell'articolo 3, tutti i successivi calcoli dei limiti di prestito sono effettuati sulla base dei dati di bilancio del gruppo OMRLT nella nuova composizione. I limiti di prestito applicabili a ciascun partecipante rispetto ad ogni OMRLT sono da considerare come costituenti un limite massimo di offerta per ciascuno di essi e si applicano le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, come previste alla sezione 5.1.4 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.
2. Nelle due OMRLT consecutive da effettuare nel settembre e nel dicembre 2014 ogni partecipante ha diritto di prendere in prestito un importo che complessivamente non superi il plafond iniziale a titolo di OMRLT. Il plafond iniziale a titolo di OMRLT di ogni partecipante è pari al 7 % del totale delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 30 aprile 2014. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici. I plafond iniziali a titolo di OMRLT rimasti inutilizzati non sono disponibili nelle successive OMRLT.
3. Per ciascuna delle successive OMRLT effettuate trimestralmente nel periodo da marzo 2015 a giugno 2016, ogni partecipante ha diritto ad un plafond aggiuntivo a titolo di OMRLT. Il plafond aggiuntivo a titolo di OMRLT di ciascun partecipante è pari al numero più elevato tra (i) zero e (ii) tre volte l'importo per il quale i prestiti netti idonei complessivamente erogati da tale partecipante nel periodo tra il 1o maggio 2014 e la rispettiva data di aggiudicazione di riferimento superano il valore di riferimento stabilito a norma del paragrafo 4, al netto dell'importo precedentemente preso in prestito nell'ambito di OMRLT effettuate nel periodo decorrente da marzo 2015. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici.
4. Il valore di riferimento di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel periodo di dodici mesi dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2014 (il «periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento»), come segue:
a) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo nel periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento ovvero se il partecipante è stato costituito dopo il 1o maggio 2013, il valore di riferimento applicabile è pari a zero;
b) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento, questo è calcolato determinando l'ammontare medio mensile dei prestiti netti idonei di ciascun partecipante nel periodo rilevante ai fini del calcolo del valore di riferimento e moltiplicando tale dato medio per il numero di mesi trascorsi tra il 30 aprile 2014 e la fine del mese di aggiudicazione di riferimento. Questa formula si applica per i mesi di aggiudicazione di riferimento fino ad aprile 2015 incluso. Successivamente, il valore di riferimento rimane invariato rispetto al valore raggiunto il 30 aprile 2015. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici.
Art. 5 Interesse
Con riferimento alle OMRLT effettuate nel settembre 2014 e nel dicembre 2014, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base. Con riferimento alle OMRLT effettuate dal marzo 2015 al giugno 2016, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT.
Gli interessi sono corrisposti posticipatamente al momento della scadenza dell'operazione, o al momento del rimborso anticipato di cui agli articoli 6 e 7, secondo i casi.
Art. 6 Rimborso anticipato
1. Salvo il paragrafo 2, decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza semestrale, integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza. Le date di rimborso anticipato coincideranno con i giorni di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.
2. I partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza a una data coincidente con il giorno di regolamento della prima OMRLT condotta ai sensi della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10)4. Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato alla prima data di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di effettuare a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno tre settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante tre settimane prima della data di rimborso anticipato cui si riferisce. A scanso di equivoci, il plafond aggiuntivo disponibile per l'OMRLT da effettuarsi nel giugno 2016 e da calcolarsi in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, è determinato sulla base degli importi presi in prestito nel corso delle OMRLT condotte a partire da marzo 2015, senza deduzione degli eventuali importi rimborsati alla prima data di rimborso anticipato.
3. In relazione alle altre date di rimborso, al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di procedere a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante due settimane prima della relativa cui si riferisce.
4. Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)5 e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
Art. 7 Rimborso anticipato obbligatorio
1. I partecipanti alle OMRLT i cui prestiti netti idonei complessivi nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 siano inferiori al valore di riferimento loro applicabile alla data del 30 aprile 2016, sono tenuti a rimborsare la totalità dei loro prestiti OMRLT iniziali e aggiuntivi il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.
2. Se i prestiti totali di un partecipante rispetto al suo plafond aggiuntivo nelle OMRLT condotte da marzo 2015 a giugno 2016 superano il suo plafond aggiuntivo calcolato al mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016, l'importo di tale eccedenza è dovuto il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.
3. Qualora delle modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT siano state riconosciute ai sensi dei paragrafi 5 o 6 dell'articolo 3, il calcolo ai fini dei rimborsi anticipati obbligatori dell'ente capofila (compreso il valore di riferimento applicabile) è effettuato sulla base dei dati di bilancio della nuova composizione in relazione a tutti i prestiti sia antecedenti che successivi alla modifica nel gruppo OMRLT.
4. La BCN competente informa i suoi partecipanti che sono soggetti a rimborso anticipato obbligatorio al più tardi il 31 agosto 2016,, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. Un avviso di rimborso anticipato obbligatorio da parte di una BCN ai sensi del presente articolo 7 o del successivo articolo 9 non costituisce notifica di un evento inadempienza.
5. Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Art. 8 Obblighi di segnalazione
1. I partecipanti alle OMRLT presentano alle rispettive BCN i modelli di segnalazione accuratamente compilati nel rispetto:
a) del contenuto e delle scadenze prescritte come approvati dal Consiglio direttivo e pubblicati sul sito Internet della BCE;
(b) degli indirizzi specificati nell'allegato II.
2. I termini utilizzati nel modello di segnalazione vanno intesi con riferimento al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione a cui sono soggetti a norma del paragrafo 1, i partecipanti applicano i requisiti minimi richiesti per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità concettuale e le revisioni di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
4. Se un ente partecipa ad una OMRLT, e fintanto che ha credito in essere nell'ambito di una OMRLT, esso è tenuto a presentare i modelli di segnalazione dei dati compilati su base trimestrale ai sensi del paragrafo 1 finché non sono stati forniti tutti i dati necessari a determinare l'obbligo di rimborso obbligatorio ai sensi dell'articolo 7.
5. I partecipanti presentano i modelli di segnalazione relativi al periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento anteriore alla prima partecipazione a OMRLT entro le scadenze pubblicate sul sito Internet della BCE per l'invio dei modelli di segnalazione compilati alla BCN competente.
6. Gli enti capofila di gruppi OMRLT presentano modelli di segnalazione dei dati che riflettono i dati su base aggregata di tutti i membri del gruppo OMRLT. La BCN dell'ente capofila o una BCN di un membro di un gruppo OMRLT può, salvo il coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo membro del gruppo.
7. Qualora siano state riconosciute modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT conformemente ai paragrafi 5 o 6 dell'articolo 3, l'ente capofila presenta modelli di segnalazione per determinare il plafond rilevante e il valore di riferimento applicabile rispecchianti la nuova composizione del gruppo OMRLT entro le scadenze pubblicate sul sito Internet della BCE per l'invio di modelli di segnalazione compilati alla BCN competente.
8. Fino al completo rimborso di tutti gli importi in essere nell'ambito delle OMRLT cui partecipa in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, ciascun partecipante a OMRLT è tenuto a sottoporsi a una verifica annuale dell'accuratezza sui dati segnalati in conformità al paragrafo 1. Tale esercizio, che potrebbe aver luogo nel contesto di una revisione annuale, può essere effettuato da un revisore esterno. Anziché avvalersi di un revisore esterno, i partecipanti possono progettare l'utilizzo di modalità equivalenti, approvate dall'Eurosistema. La BCN del partecipante è informata dell'esito della verifica. In caso di partecipazione di gruppo a OMRLT, l'esito della verifica è condiviso con le BCN dei membri del gruppo OMRLT. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei membri del gruppo.
9. Le informazioni relative alla composizione dei gruppi OMRLT verranno conservate nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD), affinché siano condivise nell'Eurosistema.
Art. 9 Inosservanza degli obblighi di segnalazione
1.
Se un partecipante non adempie agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 8:
a) i limiti di prestito sono fissati a zero qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per il calcolo dei limiti di prestito relativi al plafond iniziale o al plafond aggiuntivo entro il relativo termine; e
b) l'intero importo dei prestiti rispetto a tutte le OMRLT diventa esigibile qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per valutare se rimborsi anticipati obbligatori sono applicabili e per calcolare i relativi rimborsi, secondo la necessità.
Prima dell'adozione di una misura ai sensi del presente paragrafo, al partecipante interessato è data la possibilità di fornire spiegazioni qualora ritenga che il mancato adempimento fosse dovuto a circostanze che esulavano dal suo controllo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni che possono essere applicate a norma della decisione BCE/2010/106 rispetto agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
3. Qualora un partecipante o la BCN identifichi e comunichi degli errori nei dati presentati tramite i modelli di segnalazione, l'Eurosistema effettua una valutazione sull'impatto dell'errore in questione e adotta iniziative adeguate, compresa la possibilità di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 luglio 2014 Il presidente della BCE Mario Draghi