REGOLAMENTO (CE) N. 2533/98 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 5.4,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE»)1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere della Commissione (3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto,
considerando che l'articolo 5.1 dello statuto prevede che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici; che, al fine di facilitare lo svolgimento di tali compiti definiti all'articolo 105 del trattato, in particolare l'attuazione della politica monetaria, queste informazioni statistiche sono utilizzate essenzialmente per la produzione di raccolte di informazioni statistiche, per le quali l'identità dei singoli operatori economici è irrilevante, ma possono anche essere utilizzate a livello di singoli operatori economici; che l'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 dello statuto; che l'articolo 5.4 enuncia che il Consiglio determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione; che per l'applicazione dell'articolo 5.1 dello statuto le banche centrali nazionali possono collaborare con le altre autorità competenti, in particolare con gli istituti statistici nazionali e le autorità preposte al controllo dei mercati;
considerando che, affinché le informazioni statistiche si rivelino uno strumento efficace ai fini dell'espletamento dei compiti del SEBC, le definizioni e le procedure relative alla raccolta delle suddette informazioni devono essere configurate in modo tale da garantire alla BCE la capacità e la flessibilità di avvalersi tempestivamente di statistiche di elevata affidabilità, che rispecchino l'evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie e tengano conto degli oneri imposti ai soggetti dichiaranti; che in questo contesto occorre tener conto non solo dei risultati del SEBC nell'espletamento dei compiti affidatigli e della sua indipendenza ma anche mantenere al minimo gli oneri a carico dei soggetti dichiaranti;
considerando che è dunque auspicabile definire le categorie di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione (in termini di unità economiche e di applicazioni statistiche) sulle quali possono esercitarsi poteri statistici della BCE e nell'ambito delle quali la BCE determina, attraverso i propri poteri regolamentari, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;
considerando che l'omogeneità degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione è un requisito necessario ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri partecipanti, il cui obiettivo principale è quello di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri partecipanti considerati come un unico territorio economico; che la BCE ha predisposto e gestisce un «Elenco di istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici» sulla base di una definizione comune di tali istituzioni;
considerando che la suddetta definizione comune a fini statistici precisa che le istituzioni finanziarie monetarie comprendono gli enti creditizi residenti, così come definiti dal diritto comunitario, e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici);
considerando che potrebbe essere necessario che le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro che non rispondono necessariamente alla definizione comune a fini statistici di istituzioni finanziarie monetarie siano sottoposte agli obblighi di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento dato che possono in larga misura accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili ed effettuare transazioni nel quadro dei sistemi di pagamento;
considerando che nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 19954 (in appresso denominato «il SEC 95») le istituzioni finanziarie monetarie comprendono dunque il sottosettore «banca centrale» e il sottosettore «altre istituzioni finanziarie monetarie» e possono essere ampliate esclusivamente attraverso l'inclusione di categorie di istituzioni provenienti dal sottosettore «altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione»;
considerando che le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, alla posizione patrimoniale sull'estero, ai valori mobiliari, alla moneta elettronica e ai sistemi di pagamento sono necessarie per consentire al SEBC di assolvere ai propri compiti in piena autonomia;
considerando che l'utilizzo dei termini «persone fisiche e giuridiche» nell'articolo 5.4 dello statuto deve essere inteso coerentemente con le prassi adottate dagli Stati membri in materia di statistiche monetarie e bancarie e di statistiche sulla bilancia dei pagamenti e pertanto comprende anche enti che non sono persone fisiche né persone giuridiche ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ma che tuttavia rientrano nei relativi sottosettori del SEC 95; che obblighi di segnalazione possono dunque essere imposti nei confronti di enti, quali, per esempio, società di persone, filiali, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e fondi che nei rispettivi ordinamenti non godono dello status di persona giuridica; che, in questi casi, l'obbligo di segnalazione ricade su quelle persone che, ai sensi delle legislazioni nazionali applicabili, rappresentano legalmente gli enti interessati;
considerando che le segnalazioni statistiche sui bilanci delle istituzioni di cui all'articolo 19.1 dello statuto possono anche essere utilizzate ai fini del calcolo dell'importo delle riserve minime che esse potrebbero essere obbligate a detenere;
considerando che è competenza del consiglio direttivo della BCE specificare la ripartizione dei compiti tra la BCE e le banche centrali nazionali relativamente alla raccolta e alla verifica delle informazioni statistiche nonché all'applicazione di misure coercitive, tenendo conto del principio sancito nell'articolo 5.2 dello statuto e dei compiti che saranno assunti dalle autorità nazionali, nei limiti delle proprie competenze, al fine di ottenere statistiche coerenti di elevata affidabilità;
considerando che nei primi anni dell'area della moneta unica considerazioni di efficienza in termini di costi potrebbero richiedere che gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE debbano essere soddisfatti con il ricorso a procedure transitorie dati i vincoli imposti agli attuali sistemi di raccolta; che ciò potrebbe comportare in particolare che, nel caso del conto finanziario della bilancia dei pagamenti, i dati sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, potrebbero nei primi anni dell'area della moneta unica essere compilati utilizzando tutte le posizioni o le operazioni tra residenti di uno Stato membro partecipante e residenti di altri paesi;
considerando che i limiti e le condizioni che regolano la facoltà della BCE di irrogare sanzioni alle imprese in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati sono stati definiti, conformemente all'articolo 34.3 dello statuto, dal regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (5); che, in caso di conflitto tra disposizioni del suddetto regolamento e del presente regolamento che consentano alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento; che le sanzioni previste in caso d'inadempienza degli obblighi definiti nel presente regolamento non ostano al fatto che il SEBC può adottare, nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, adeguate disposizioni di esecuzione che prevedano, in particolare, l'esclusione di un soggetto dichiarante dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inadempienza degli obblighi di segnalazione statistica;
considerando che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
considerando che la Danimarca, in base al paragrafo 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, ha notificato, nel quadro della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; che, di conseguenza, conformemente al paragrafo 2 del suddetto protocollo, sono applicabili alla Danimarca tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto relativi ad una deroga;
considerando che, conformemente al paragrafo 8 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'articolo 34 dello statuto non si applica al Regno Unito a meno che quest'ultimo non partecipi alla terza fase dell'Unione economica e monetaria;
considerando che, sebbene vi sia consenso sul fatto che le informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE non sono identiche per gli Stati membri partecipanti e per quelli non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica anche agli Stati membri non partecipanti; che ciò, congiuntamente all'articolo 5 del trattato, comporta l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri ritengono idonee ai fini della raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e di realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari per divenire Stati membri partecipanti;
considerando che le informazioni statistiche riservate che la BCE e le banche centrali nazionali devono ricevere per l'espletamento dei compiti del SEBC devono essere tutelate al fine di conquistare e mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti; che una volta adottato il presente regolamento non vi saranno ulteriori ragioni per invocare norme sulla riservatezza che impediscano lo scambio di informazioni statistiche riservate riguardanti i compiti del SEBC, fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6;
considerando che l'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, e che l'articolo 38.2 dello statuto stabilisce che le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme;
considerando che qualsiasi infrazione delle norme che vincolano i membri del personale della BCE, sia essa intenzionale o dovuta a negligenza, li rende passibili di sanzioni disciplinari e, se del caso, delle sanzioni previste dalla legge per la violazione del segreto professionale, fatte salve le disposizioni combinate degli articoli 12 e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
considerando che l'eventuale utilizzazione delle informazioni statistiche per assicurare l'assolvimento dei compiti tramite il SEBC ai sensi dell'articolo 105 del trattato pur riducendo l'onere totale connesso con gli obblighi di segnalazione, implica che il regime di riservatezza definito dal presente regolamento debba differire, per certi aspetti, dai principi comunitari o internazionali generali relativi alla riservatezza delle informazioni statistiche e in particolare dalle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni statistiche del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie7; che, fatto salvo questo punto, la BCE terrà conto dei principi applicabili alle statistiche comunitarie quali stabiliti nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97;
considerando che il regime di riservatezza definito dal presente regolamento si applica esclusivamente alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE per l'espletamento dei compiti del SEBC e che esso non incide sulle norme specifiche nazionali o comunitarie riguardanti la trasmissione alla BCE di informazioni di altra natura; che devono essere rispettate le norme relative alla riservatezza delle informazioni statistiche che gli istituti nazionali e la Commissione applicano ai dati statistici che essi raccolgono per proprio conto;
considerando che, per i fini dell'articolo 5.1 dello statuto, la BCE è tenuta a cooperare, in materia di statistiche, con le istituzioni o gli organi comunitari, con le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi e con gli organismi internazionali; che la BCE e la Commissione creeranno adeguate forme di cooperazione nel settore delle statistiche al fine di svolgere i propri compiti con la massima efficienza, sforzandosi di ridurre al minimo gli oneri imposti ai soggetti dichiaranti;
considerando che il SEBC e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre, per l'area dell'euro, gli obblighi di segnalazione statistica ai fini della loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata «terza fase»); che la tempestività dei preparativi nel settore statistico è essenziale per consentire al SEBC di adempiere ai suoi compiti nella terza fase; che elemento essenziale dei preparativi è l'adozione, prima della terza fase, di norme della BCE in campo statistico; che è opportuno informare nel 1998 gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessarie stabilire per l'adempimento dei suoi obblighi di segnalazione statistica; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;
considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti hanno adottato, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella verifica e nella raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende/si intendono per:
1) «obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE», le informazioni statistiche che i soggetti dichiaranti devono fornire e che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC;
1bis) «Statistiche europee», le statistiche che sono: i) necessarie affinché il SEBC possa svolgere i compiti assegnatigli dal trattato; ii) definite nel programma statistico del SEBC; e iii) sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 3 bis;
2) «soggetti dichiaranti», le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti e le filiali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, che sono soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE;
3) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
4) «residente», qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico prevalente nel territorio economico di un paese, come descritto nell’allegato A, capitolo 1, paragrafi 1.61 e 2.07 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 che istituisce il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 2010 (di seguito «SEC 2010»); in questo contesto, «posizioni transfrontaliere» e «operazioni transfrontaliere» indicano, rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;
5) «posizione patrimoniale sull’estero», il bilancio delle attività e delle passività finanziarie transfrontaliere;
6) «moneta elettronica», un valore monetario registrato in forma elettronica, anche magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento e accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente;
7) «uso a fini statistici», l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;
8) «sviluppo», attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;
9) «produzione», tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;
10) «diffusione», le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche, le analisi statistiche e le informazioni non riservate;
11) «informazioni statistiche», dati aggregati e individuali, indicatori e metadati correlati;
12) «informazioni statistiche riservate», informazioni statistiche che consentono l’identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome o dall’indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione, divulgando in tal modo informazioni individuali. Per determinare se un soggetto dichiarante o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, ente o filiale sia identificabile, si deve tenere conto di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il suddetto soggetto dichiarante oppure la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o la filiale.
13) «condivisione» delle informazioni, mettere le informazioni a disposizione di un’altra parte, oppure consentirne l’utilizzo alla stessa parte, sulla base del diritto applicabile dalla parte che condivide o riceve le informazioni o da questa applicato, e per i fini da esso consentiti;
14) «altra parte legittima», il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2; l’autorità competente di uno Stato membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico quale definita all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio3; un’Autorità europea di vigilanza, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5 o dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6, e la rispettiva autorità competente quale definita in tali regolamenti; oppure il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7, e l’autorità nazionale di risoluzione quale definita in tale regolamento;
15) «dati di riferimento fondamentali», i seguenti attributi di identificazione e classificazione per persone giuridiche, filiali o unità istituzionali, se del caso: denominazione della persona giuridica, della filiale o dell’unità istituzionale, stato, data di registrazione o istituzione, indirizzo, forma giuridica, registrazione e altri numeri di identificazione, Stato membro dove la persone giuridica, la filiale o l’unità istituzionale è registrata o residente, attività che rappresentano gli oggetti della persona giuridica, della filiale o dell’unità istituzionale, come il codice NACE o una classificazione nazionale derivata da esso (in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8) e della classificazione settoriale SEC 2010.
Art. 2 Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest’ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell’articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC. Le informazioni possono essere raccolte in particolare nei settori delle statistiche monetarie e finanziarie, delle statistiche sulle banconote, delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento, delle statistiche di stabilità finanziaria, delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero. Quando necessario ai fini dello svolgimento dei compiti del SEBC, è possibile raccogliere informazioni supplementari anche in altri settori in casi debitamente motivati. Le informazioni raccolte per assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE sono definite ulteriormente nel programma statistico del SEBC.
2. Ai fini del presente regolamento, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i soggetti dichiaranti seguenti:
a) persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e che rientrano nel settore «società finanziarie (S.12)» come definito nel SEC 2010;
b) istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro situate in uno Stato membro;
c) persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere o abbiano effettuato operazioni transfrontaliere;
d) persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui abbiano emesso titoli o moneta elettronica;
e) persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro partecipante, nella misura in cui detengano posizioni finanziarie nei confronti dei residenti degli altri Stati membri partecipanti o abbiano eseguito operazioni finanziarie con i residenti degli altri Stati membri partecipanti.
f) enti finanziari e imprese quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, residenti in uno Stato membro partecipante e che non rientrano nel settore «società finanziarie (S.12)» quale definito nel SEC 2010.
3.
Qualsiasi ente che rientrerebbe nella definizione di cui al paragrafo 2, ma che, ai sensi della legislazione nazionale del paese di residenza, non si configura né come persona giuridica né come gruppo di persone fisiche, benché possa essere soggetto di diritti e di obblighi, è un soggetto dichiarante. L'obbligo di segnalazione di tale ente deve essere adempiuto dalle persone che lo rappresentano sul piano giuridico.
Nel caso in cui una persona giuridica, un gruppo di persone fisiche o un ente che rientri nella definizione del primo comma abbia una filiale residente in un altro paese, quest'ultima sarà considerata un soggetto dichiarante a sé stante, indipendentemente dalla residenza della casa madre, a patto che la filiale soddisfi i requisiti elencati al paragrafo 2, ad eccezione di quello relativo alla personalità giuridica distinta. Gruppi di filiali istituite nello stesso Stato membro saranno considerati come un'unica filiale se appartenenti allo stesso sottosettore economico. L'obbligo di segnalazione di una filiale deve essere adempiuto dalle persone che la rappresentano sul piano giuridico.
4.
La BCE ha la facoltà di raccogliere presso un soggetto dichiarante che rientra nell’ambito degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 o 3 informazioni statistiche in materia di:
a) persone giuridiche, gruppi di persone fisiche, oppure organismi che sono controllati dai soggetti dichiaranti (di seguito «enti controllati»); o
b) una delle filiali del soggetto dichiarante, indipendentemente dal luogo in cui è ubicata.
La BCE precisa le modalità di segnalazione delle informazioni di cui al primo comma, compresi i principi di consolidamento e di compensazione da applicare.
Ai fini delle lettere a) e b), gli enti controllati o le filiali non sono soggetti dichiaranti a pieno titolo.
Art. 2 bis Cooperazione con l’SSE
Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, il SEBC e l’SSE collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 3 bis.
Art. 3 Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica
Nel definire e nell’imporre gli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori definite nell’articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione statistica, la BCE:
a) utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile;
b) tiene conto delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale;
c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l’esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti; e
d) può tenere conto del potenziale utilizzo delle informazioni statistiche per l’assolvimento dei compiti riguardanti politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, senza fatte salve le competenze in questo ambito dell’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima di adottare un regolamento di cui all’articolo 5 in materia di nuove statistiche la BCE valuta i meriti e i costi relativi alla raccolta delle nuove informazioni statistiche in questione. In particolare, la BCE tiene conto delle caratteristiche specifiche della raccolta, del numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e della periodicità della segnalazione, nonché delle informazioni già in possesso delle autorità e amministrazioni statistiche, o di altri enti, organi o organismi dell’Unione o in possesso delle autorità competenti degli Stati membri, alle quali i membri del SEBC hanno diritto di accesso.
Art. 3 bis Principi statistici applicati alle statistiche europee prodotte dal SEBC
Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee da parte del SEBC si ispirano ai principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, favorevole rapporto costi-benefici, segreto statistico, minimizzazione dell’onere di segnalazione e alta qualità del prodotto, compresa l’affidabilità, e le definizioni di tali principi sono adottate, sviluppate e pubblicate dalla BCE. Tali principi sono analoghi ai principi statistici enunciati nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee9.
Art. 4 Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri organizzano i propri compiti nel settore statistico e cooperano pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.
Art. 5 Poteri normativi della BCE
1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.
2. Qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, la BCE consulta la Commissione sui progetti di regolamento al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione. Il Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti prende parte, nei limiti delle proprie competenze, al processo di cooperazione tra la Commissione e la BCE.
Art. 6 Diritto di verifica e raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche
1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuarne la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea10. Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:
a) richiedere l'esibizione di documenti;
b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;
c) eseguire copie o richiedere estratti dei libri e dei registri contabili;
d) richiedere chiarimenti scritti o orali.
2. La BCE o la banca centrale nazionale competente notifica per iscritto al soggetto dichiarante la decisione di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria e specifica il termine fissato per ottemperare alle richieste di verifica, le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza e il diritto di riesame. La BCE e le banche centrali nazionali si informano a vicenda in caso di tali richieste di verifica.
3. Per la verifica e la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche devono essere seguite le procedure nazionali. I costi connessi con tali procedure sono sostenuti dal soggetto dichiarante interessato nel caso in cui sia accertata la sua inadempienza agli obblighi di segnalazione.
4. La BCE può adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
5. Entro i limiti delle rispettive competenze, le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti forniscono alla BCE e alle banche centrali nazionali l'assistenza necessaria per l'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo.
6. Qualora un soggetto dichiarante si opponga od ostacoli il processo di verifica o la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche richieste, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali del soggetto interessato fornisce ai funzionari della BCE o della banca centrale nazionale l'assistenza necessaria, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbiano accesso ai locali, affinché possano essere esercitati i diritti di cui al paragrafo 1.
Art. 7 Irrogazione di sanzioni
1. La BCE ha il potere di irrogare le sanzioni previste dal presente articolo ai soggetti dichiaranti sottoposti agli obblighi di segnalazione e residenti in uno Stato membro partecipante, qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti dal presente regolamento o da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono e impongono gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.
2. L’obbligo di segnalare informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato dai soggetti dichiaranti nei casi in cui:
a) la BCE o la banca centrale nazionale non riceve alcuna informazione statistica entro la scadenza prevista;
b) le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti; oppure
c) le informazioni statistiche non soddisfano le norme minime specificate in regolamenti o decisioni della BCE per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione statistica diversi da quelli di cui alle lettere a) o b).
3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
4. La BCE può irrogare le seguenti sanzioni a un soggetto dichiarante:
a) in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 30000 EUR, per una sanzione complessiva non superiore a 500000 EUR;
b) in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 3, una sanzione non superiore a 500000 EUR.
c)
5. Le sanzioni di cui al paragrafo 4 si aggiungono all'obbligo per il soggetto dichiarante di assumersi le spese della procedura di verifica e di raccolta obbligatoria, previsto all'articolo 6, paragrafo 3.
6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98.
Art. 7 bis Condivisione di dati non riservati dal SEBC all’SSE
Fatto salvo l’articolo 2 bis, un membro del SEBC condivide dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari di dati privati, con l’SSE su richiesta, se i dati richiesti sono necessari e disponibili in forma aggregata, in settori di responsabilità condivisa o di interesse comune, e sono necessari per assolvere i compiti dell’autorità dell’SSE richiedente.
Art. 8 Protezione, utilizzo e condivisione di informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC
1. Le norme di cui al presente articolo si applicano al fine di impedire l’utilizzo e la divulgazione illeciti di informazioni statistiche riservate fornite dal soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale a un membro del SEBC o trasmesse all’interno del SEBC.
2. I membri del SEBC utilizzano e condividono tra di loro informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei compiti del SEBC, anche per lo sviluppo, la produzione o la diffusione di statistiche, oppure per aumentarne la qualità.
3. Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 2, i membri del SEBC:
a) possono utilizzare informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale;
b) condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell’assolvimento dei rispettivi compiti relativi alla vigilanza o alla stabilità e all’efficacia del sistema finanziario, comprese l’integrità del mercato e la tutela degli investitori.
c) possono condividere informazioni statistiche riservate con il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e con autorità o organi dell'Unione o degli Stati membri che non sono altre parti legittime, come segue:
i) con il MES e con autorità o organi responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della normativa nazionale, nei limiti e al livello di dettaglio necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti;
ii) con autorità o organi titolari di un diritto abbiano la facoltà di raccogliere tali informazioni statistiche riservate per assolvere i rispettivi compiti statutari, nella misura e al livello di dettaglio necessari per evitare che tali informazioni siano raccolte due volte dallo stesso soggetto dichiarante;
d) condividono informazioni statistiche riservate con le autorità dell’SSE conformemente all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2;
e) possono consentire a ricercatori affiliati a enti per la ricerca scientifica l’accesso a informazioni statistiche riservate che non consentono l’identificazione diretta di un soggetto dichiarante, di un’altra persona fisica o giuridica, di un ente o di una filiale;
f) qualora siano banche centrali nazionali, possono utilizzare e condividere informazioni statistiche riservate per lo svolgimento delle funzioni delle banche centrali nazionali diverse da quelle specificate nello statuto, conformemente all’articolo 14.4 dello statuto;
g) possono utilizzare o condividere informazioni statistiche riservate per altri scopi, se il soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale che può essere identificata ha esplicitamente dato il proprio consenso a tale utilizzo o condivisione.
4. In tutte le circostanze di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f), le informazioni statistiche riservate non sono utilizzate o condivise a fini commerciali o fiscali o ai fini di procedimenti giudiziari, ad eccezione dei seguenti casi:
a) procedimenti relativi all’inadempimento di un obbligo derivante da regolamenti o decisioni della BCE, compresi quelli che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistica; oppure
b) i casi in cui le informazioni statistiche riservate raccolte da una banca centrale nazionale sono utilizzate a tali fini per svolgere funzioni diverse da quelle precisate nello statuto, in conformità all’articolo 14.4 dello statuto.
5. La BCE può decidere di raccogliere informazioni riservate inizialmente raccolte a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 5 dello statuto, nei limiti e al livello di dettaglio necessari per lo sviluppo o la produzione efficiente di statistiche o per aumentarne la qualità, e se tali statistiche sono necessarie per l’assolvimento dei compiti del SEBC stabiliti nel trattato. Una volta integrate con informazioni statistiche, tali informazioni riservate sono soggette alle stesse norme che si applicano alle informazioni statistiche riservate.
6.
I membri del SEBC possono condividere informazioni statistiche riservate con un soggetto dichiarante nelle seguenti circostanze:
a) laddove le informazioni statistiche riservate sono esclusivamente dati di riferimento fondamentali e tali dati di riferimento fondamentali sono utilizzati dal soggetto dichiarante per identificare e classificare:
i) il soggetto dichiarante,
ii) le persone giuridiche, gli enti o le filiali del soggetto dichiarante, o
iii) le controparti alle operazioni con il soggetto dichiarante;
b) laddove le informazioni statistiche riservate provengono da fonti a disposizione del soggetto dichiarante, a condizione che la condivisione di tali informazioni sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità, o per l’assolvimento dei compiti del SEBC o dei compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Tali dati di riferimento fondamentali di cui alla lettera a) possono essere condivisi con un soggetto dichiarante a condizione che la condivisione di tali dati sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche europee o per aumentarne la qualità.
7. I membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. La BCE stabilisce regole comuni e applica norme minime al fine di impedire la divulgazione illecita e l’utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate. Gli Stati membri e la BCE adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l’applicazione di misure coercitive appropriate in caso d’infrazione.
8. Qualsiasi parte che riceve informazioni statistiche riservate:
a) adotta tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate in conformità alle regole comuni e alle norme minime stabilite dalla BCE; e
b) può trasmette ulteriormente le informazioni statistiche riservate a condizione che sia necessario per assolvere i suoi compiti statutari e con l’esplicita autorizzazione del membro del SEBC che le ha condivise. Tale autorizzazione non è richiesta per l’ulteriore trasmissione ai parlamenti nazionali da parte dei membri del MES nella misura stabilita dal diritto nazionale, a condizione che il membro del MES abbia consultato il pertinente membro del SEBC prima della trasmissione, e che lo Stato membro del parlamento nazionale che riceve le informazioni statistiche riservate dal membro del SEBC abbia adottato le misure di cui alla lettera a).
9. I soggetti dichiaranti sono informati circa gli utilizzi delle informazioni statistiche da loro fornite. A tal fine, i membri del SEBC pubblicano le informazioni sull’utilizzo delle informazioni statistiche a fini statistici o per assolvere i compiti del SEBC o i compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché le informazioni su altre eventuali circostanze nelle quali informazioni statistiche riservate sono utilizzate o condivise ai sensi del paragrafo 3. I soggetti dichiaranti hanno il diritto di richiedere informazioni riguardanti la base giuridica che giustifica la condivisione delle informazioni e le misure di salvaguardia introdotte.
10. Le informazioni statistiche legittimamente a disposizione del pubblico e che rimangono accessibili al pubblico ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale non sono considerate riservate. Tali informazioni comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave delle singole società elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione12.
11. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche del diritto dell’Unione o del diritto nazionale relative alla trasmissione o condivisione delle informazioni diverse dalle informazioni statistiche riservate con la BCE.
12. Il presente articolo non si applica alle informazioni statistiche riservate inizialmente trasmesse tra un’autorità dell’SSE e un membro del SEBC.
13. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte da un membro del SEBC a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.
14. Il presente articolo non osta a che i membri del SEBC concedano l’accesso a informazioni statistiche riservate ai prestatori di servizi al solo fine di fornire servizi funzionali all’assolvimento dei compiti per i quali tali informazioni possono essere utilizzate e condivise ai sensi del presente regolamento.