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Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 settembre 2014 relativa al modello di accordo di finanziamento per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese (2014/660/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma,

La crisi finanziaria colpisce le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea dal 2009, anche in seguito alle operazioni di riduzione della leva finanziaria nei loro bilanci effettuate dalle banche europee al fine di rispettare i requisiti patrimoniali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE2 e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20123. Al fine di porre rimedio ai conseguenti potenziali fallimenti del mercato per quanto attiene ai servizi finanziari e agli strumenti finanziari accessibili alle PMI, il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di studiare le possibili opzioni atte a mettere a disposizione delle PMI strumenti finanziari a livello paneuropeo.

La Commissione, unitamente alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ha concluso nel dicembre 2013 un esercizio di valutazione ex ante4 dal quale si evince un fallimento del mercato nel finanziare le PMI economicamente solide nell'Unione europea per un importo stimato compreso tra 20 e 112 miliardi di EUR.

La valutazione ex ante ha posto in rilievo l'importanza di una risposta rapida alla crisi finanziaria che colpisce le PMI mediante uno sforzo comune europeo per ripristinare il funzionamento del canale del credito alle PMI, stimolare la crescita economica e contrastare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso delle PMI al credito.

Parte di tale risposta consiste nell'aprire sportelli specifici in relazione agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE5, nonché dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE6.

Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1287/2013 (COSME) e gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce Orizzonte 2020 sono esplicitamente mirati ad assicurare complementarità e sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), un'altra parte della risposta consiste nel consentire agli Stati membri di avvalersi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allo scopo di fornire un contributo finanziario a tali strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tali strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione sono gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii) e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20027, per quanto riguarda gli strumenti finanziari di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI. A tal fine la Commissione è tenuta a stipulare accordi di delega con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di fornire un contributo finanziario a carico delle risorse del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, l'articolo 39, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che lo Stato membro partecipante concluda un accordo di finanziamento con la BEI o il FEI.

Gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione possono produrre l'auspicata risposta rapida se il loro funzionamento rispetta due condizioni. In primo luogo devono essere assicurate condizioni uniformi e parità di trattamento agli Stati membri partecipanti nell'utilizzo delle risorse FESR e FEASR. In secondo luogo deve esservi coerenza tra le condizioni cui è subordinato il contributo delle risorse FESR e FEASR in applicazione di ogni singolo accordo di finanziamento concluso tra gli Stati membri partecipanti e la BEI o il FEI, e le condizioni esposte negli accordi di delega relativi ad altre fonti nel quadro di COSME e Orizzonte 2020. Un modello di accordo di finanziamento, messo a disposizione tanto degli Stati membri partecipanti quanto della BEI o del FEI, costituisce il modo migliore di assicurare il rispetto di tali condizioni. È quindi necessario stabilire un modello di accordo di finanziamento.

Al fine di assicurare un impiego efficiente delle pertinenti risorse FESR e FEASR il modello di accordo di finanziamento dovrebbe comprendere anche gli impegni e gli obblighi della BEI o del FEI, quali la remunerazione, il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti, le condizioni per la creazione di nuovo finanziamento del debito a favore delle PMI, le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione, un calendario dei pagamenti del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari, le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari coinvolti, le disposizioni sulla selezione degli intermediari finanziari, le disposizioni sulla sorveglianza, sulle relazioni, sull'audit e sulla visibilità degli strumenti finanziari, nonché le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il modello di accordo di finanziamento per il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese da concludere tra la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti ed ogni Stato membro partecipante è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso