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Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La relazione predisposta su richiesta della Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, concludeva che il quadro di vigilanza del settore finanziario dell’Unione doveva essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme profonde della struttura della vigilanza di tale settore, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell’Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi», la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e nella comunicazione del 20 ottobre 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future», ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità europee di vigilanza (AEV) con il compito di contribuire all’applicazione uniforme della normativa dell’Unione e all’elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità di regolamentazione e vigilanza. Le AEV comprendono l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Le AEV svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l’opera da esse svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.

I derivati negoziati fuori borsa («contratti derivati OTC») mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Tali contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l’incertezza nei periodi di tensione sui mercati, creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per attenuare tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009, i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante una controparte centrale (CCP) e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l’applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria.

La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati nella stessa misura dai partner internazionali dell’Unione ed eserciterà il necessario monitoraggio. La Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni eventuale sovrapposizione. Con l’assistenza dell’AESFEM, la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti nel presente regolamento. Al fine di evitare potenziali duplicazioni o conflitti normativi, la Commissione potrebbe adottare decisioni sull’equivalenza del quadro delle disposizioni legislative, di vigilanza e di esecuzione dei paesi terzi, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione che costituisce la base di tali decisioni non dovrebbe inficiare il diritto di una CCP stabilita in un paese terzo e riconosciuta dall’AESFEM di fornire servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, giacché la decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto alla valutazione. Analogamente, né la decisione di equivalenza né la valutazione dovrebbero inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e riconosciuto dall’AESFEM di fornire servizi a soggetti stabiliti nell’Unione.

Con riferimento al riconoscimento di CCP di paesi terzi e in conformità degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compreso l’Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l’equivalenza tra i regimi giuridici di paesi terzi e il regime giuridico dell’Unione dovrebbero essere adottate solo se il regime giuridico del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici stranieri, conformemente agli obiettivi generali e alle norme di regolamentazione fissati dal G20 nel settembre 2009, di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema dovrebbe essere considerato equivalente qualora garantisca che il risultato sostanziale del regime di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell’Unione e dovrebbe essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

In tale contesto è opportuno e necessario, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati dei derivati e del funzionamento delle CCP, verificare l’effettiva equivalenza dei sistemi di regolamentazione stranieri ai fini del rispetto degli obiettivi e delle norme del G20 e per migliorare così la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. La situazione molto particolare delle CCP richiede che le disposizioni relative ai paesi terzi siano organizzate ed operino secondo modalità che sono specifiche alla struttura del mercato di tali soggetti. Pertanto questo approccio non costituisce un precedente per altra normativa.

Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato sull’esistenza della necessità di rafforzare in misura notevole la attenuazione del rischio di credito di controparte e sull’importanza del rafforzamento della trasparenza, dell’efficienza e dell’integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Mercati dei derivati: azioni strategiche future», si è espresso a favore dell’introduzione dell’obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su contratti derivati OTC.

L’AESFEM dovrebbe operare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. Tale Autorità è anche incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e ha un ruolo centrale nell’autorizzazione e nel controllo delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale ambito, i membri del SEBC attuano la sorveglianza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, CCP comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell’autorizzazione e nel controllo delle CCP, nel riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e nell’approvazione degli accordi di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l’elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni. Il presente regolamento fa salva la responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e solidi all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare che possano essere create normative parallele, l’AESFEM e il SEBC dovrebbero collaborare strettamente nell’elaborazione dei pertinenti progetti di norme tecniche. Inoltre, l’accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale per l’esecuzione dei loro compiti di sorveglianza sui sistemi di compensazione e di pagamento e per le loro funzioni di banca centrale di emissione.

Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari7.

Gli incentivi per promuovere il ricorso alle CCP sono risultati insufficienti per assicurare l’effettiva compensazione a livello centralizzato dei contratti derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante CCP per i contratti derivati OTC che possono essere compensati a livello centralizzato.

È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un’applicazione uniforme nell’Unione dell’obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

Affinché l’obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i contratti derivati OTC compensati mediante CCP sono idonei a essere assoggettati all’obbligo di compensazione mediante CCP.

Il presente regolamento definisce i criteri per decidere se assoggettare all’obbligo di compensazione le diverse categorie di contratti derivati OTC. Sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’AESFEM, la Commissione dovrebbe decidere se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata all’obbligo di compensazione e a decorrere da quando, comprese l’eventuale applicazione graduale e la durata residua minima dei contratti stipulati o novati prima della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione, secondo il disposto del presente regolamento. Un’attuazione graduale dell’obbligo di compensazione potrebbe essere definita in termini di tipologie di partecipanti al mercato tenuti al rispetto di tale obbligo. Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, l’AESFEM dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per le obbligazioni garantite.

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, l’AESFEM dovrebbe inoltre tener debito conto di altre pertinenti considerazioni — soprattutto dell’interconnessione fra le controparti che fanno uso delle categorie di contratti derivati OTC in questione e dell’impatto sui livelli di rischio di credito di controparte — e promuovere pari condizioni di concorrenza nel mercato interno conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM, laddove abbia accertato che un prodotto derivato OTC è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono CCP disposte a compensarlo, dovrebbe individuarne il motivo.

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, occorre tenere debito conto delle specificità delle categorie di contratti derivati OTC interessate. Il rischio preponderante nelle operazioni in talune categorie di contratti derivati OTC può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso l’utilizzo di specifiche infrastrutture e può distinguere determinate categorie di contratti derivati OTC (ad esempio su tassi di cambio) da altre. La compensazione mediante CCP affronta specificamente il rischio di credito di controparte e può non essere la soluzione ottimale per il rischio di regolamento. Il regime applicabile a tali contratti dovrebbe fondarsi in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate.

Per assicurare un’applicazione uniforme e coerente del presente regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata assoggettata all’obbligo di compensazione, tale obbligo dovrebbe applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di contratto derivato OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell’autorizzazione di una CCP ai fini dell’obbligo di compensazione ricevuta dall’AESFEM, ma prima della data a decorrere dalla quale l’obbligo di compensazione diventa efficace, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.

Nel determinare se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l’AESFEM dovrebbe guardare alla riduzione del rischio sistemico. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come il livello di standardizzazione contrattuale e operativa dei contratti, il volume e la liquidità della pertinente categoria di contratti derivati OTC e la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi eque, affidabili e generalmente accettate per la categoria di contratti di cui trattasi.

Per la compensazione di un contratto derivato OTC occorre che entrambe le parti del contratto siano soggette all’obbligo di compensazione o siano d’accordo. Occorre che le esenzioni dall’obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l’efficacia dell’obbligo e i vantaggi della compensazione mediante CCP e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

Al fine di accrescere la stabilità finanziaria nell’Unione, potrebbe essere altresì necessario sottoporre agli obblighi di compensazione e di ricorso alle tecniche di attenuazione dei rischi le operazioni realizzate da soggetti stabiliti in paesi terzi, sempre che queste abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove detti obblighi siano necessari od opportuni per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

I contratti derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante CCP comportano un rischio di credito di controparte e operativo, per cui occorre definire norme per la gestione di tale rischio. Per attenuare il rischio di credito di controparte, i partecipanti al mercato soggetti all’obbligo di compensazione dovrebbero seguire procedure di gestione dei rischi che richiedano lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate. Nel predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino tali procedure di gestione del rischio, l’AESFEM dovrebbe tener conto delle proposte avanzate dagli organismi regolatori internazionali in materia di obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. In sede di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le modalità per uno scambio corretto e accurato di garanzie per la gestione dei rischi connessi alle operazioni non compensate, l’AESFEM dovrebbe tener conto degli ostacoli incontrati dagli emittenti di obbligazioni garantite o dai gruppi di copertura nel fornire garanzie in determinate giurisdizioni territoriali dell’Unione. L’AESFEM dovrebbe anche tener conto del fatto che il diritto di prelazione concesso alle controparti degli emittenti di obbligazioni garantite sugli attivi di questi ultimi fornisce una protezione equivalente contro il rischio di credito di controparte.

È opportuno che le norme in materia di compensazione dei contratti derivati OTC, di segnalazione delle operazioni sui derivati e di tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed il suo esercizio8, alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita9, alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita10, alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione11, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, se del caso, alle relative società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)12, agli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali13, e ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi14.

Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L’obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle CCP. Per scongiurare il probabile effetto negativo che tale obbligo avrebbe sul reddito dei pensionati futuri, l’obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai regimi pensionistici finché le CCP non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata al problema del trasferimento di garanzie non in contanti come margini di variazione. Tale soluzione tecnica dovrebbe tener conto della specificità degli schemi pensionistici ed evitare gravi effetti avversi sui pensionati. Nel corso di un periodo di transizione è opportuno assoggettare i contratti derivati OTC stipulati per ridurre i rischi d’investimento direttamente collegati con la solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici non solo all’obbligo di segnalazione, ma anche a obblighi di collateralizzazione bilaterale. Il fine ultimo resta, tuttavia, la compensazione a livello centralizzato non appena le circostanze la consentano.

È importante assicurare che il trattamento preferenziale si applichi soltanto agli opportuni soggetti e schemi e tener conto della diversità dei sistemi pensionistici operanti nell’Unione, garantendo nel contempo pari condizioni a tutti i fondi pensione. Pertanto, è opportuno concedere la deroga temporanea agli enti pensionistici aziendali o professionali registrati a norma della direttiva 2003/41/CE, compresi i soggetti autorizzati responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d’investimento da detti enti e che operano nel loro esclusivo interesse, e alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali dei soggetti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE.

La deroga temporanea dovrebbe applicarsi anche alle attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione del ramo vita, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente, senza possibilità di trasferimento. Dovrebbe inoltre applicarsi agli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o agli schemi che sono offerti principalmente nel territorio di uno Stato membro, ma soltanto qualora entrambi siano riconosciuti dal diritto nazionale e siano finalizzati in via prioritaria a fornire prestazioni durante il pensionamento. Gli enti e gli schemi di cui al presente considerando dovrebbero essere assoggettati alla decisione dell’autorità competente interessata e, al fine di garantire coerenza ed evitare eventuali asimmetrie ed abusi, al parere dell’AESFEM previa consultazione dell’AEAP. Potrebbero rientrare in questa tipologia i soggetti e gli schemi che, pur senza essere necessariamente collegati ad un programma pensionistico aziendale, sono comunque finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione in base a contributi obbligatori o volontari. Fra i possibili esempi si annoverano i soggetti giuridici che gestiscono schemi pensionistici secondo il principio di capitalizzazione a norma del diritto nazionale, a condizione che investano in base al principio della «diligenza del buon padre di famiglia», e gli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente, anche offerti da imprese di assicurazione del ramo vita. Tuttavia, nel caso degli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente la deroga non dovrebbe applicarsi ai contratti derivati OTC collegati agli altri prodotti di assicurazione vita dell’impresa che non sono finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione. Ulteriori esempi potrebbero essere le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione di cui alla direttiva 2002/83/CE, a condizione che tutte le attività corrispondenti siano incluse in un registro speciale in conformità all’allegato della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione15, nonché gli schemi pensionistici aziendali o professionali delle imprese di assicurazione basati su contratti collettivi. Anche gli enti istituiti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento dovrebbero essere considerati schemi pensionistici ai fini del presente regolamento.

Ove opportuno, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. È riconosciuto che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti derivati OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali o di finanziamento di tesoreria. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all’obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i contratti derivati OTC e dell’entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Per dare ai soggetti non finanziari la possibilità di esprimersi sulle soglie di compensazione, in sede di preparazione delle relative norme tecniche di regolamentazione l’AESFEM dovrebbe procedere a una consultazione pubblica aperta che garantisca la partecipazione dei soggetti non finanziari. L’AESFEM dovrebbe anche consultare tutte le autorità pertinenti, ad esempio l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di quei settori. Inoltre, entro il 17 agosto 2015 la Commissione dovrebbe valutare l’importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui contratti derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell’energia.

Nell’accertare se un contratto derivato OTC riduca i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e di tesoreria di una controparte non finanziaria, occorre tener debito conto delle strategie globali di copertura e attenuazione dei rischi di tale controparte. In particolare, occorre valutare se un contratto derivato OTC sia economicamente adatto per la riduzione dei rischi nella condotta e gestione di una controparte non finanziaria, laddove i rischi sono legati alle fluttuazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, dei tassi d’inflazione o dei prezzi delle materie prime.

La soglia di compensazione costituisce un dato molto importante per tutte le controparti non finanziarie. Per la definizione di tale soglia occorre tener conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di contratti derivati OTC. Al riguardo occorre adoperarsi opportunamente per riconoscere i metodi di attenuazione del rischio adottati dalle controparti non finanziarie nel quadro della loro normale attività commerciale.

I membri del SEBC e gli altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, gli altri organismi pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e la Banca per i regolamenti internazionali dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento per evitare di limitarne la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune.

Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all’obbligo di compensazione possono diventare partecipanti diretti della CCP, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti oppure, a determinate condizioni, come clienti indiretti.

L’introduzione di un obbligo di compensazione e la procedura mirante a stabilire quali CCP possano essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una CCP potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite su determinate sedi di negoziazione perché appartenente a una sede di negoziazione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le CCP accettino di compensare le operazioni eseguite in sedi di negoziazione differenti, sempre che queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa operazione in derivati OTC, purché tale documentazione sia conforme agli standard di mercato. Le sedi di negoziazione dovrebbero fornire alle CCP flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio. Il diritto di accesso di una CCP a una sede di negoziazione dovrebbe consentire accordi in virtù dei quali molteplici CCP utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non dovrebbe tuttavia condurre all’interoperabilità in materia di compensazione dei derivati o creare una frammentazione della liquidità.

Il presente regolamento non dovrebbe bloccare il libero ed equo accesso tra le sedi di negoziazione e le CCP nel mercato interno, subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente regolamento e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’AESFEM e adottate dalla Commissione. È opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l’evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire distorsioni della concorrenza sul mercato interno, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza sui mercati finanziari.

In determinate aree del settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati possono anche esistere diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi diritti si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell’Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie che non finanziarie, onde fornire dati comparati anche all’AESFEM e alle autorità competenti interessate.

Un’operazione infragruppo è un’operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi. Tali imprese aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, o, nel caso degli enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, sono entrambe enti creditizi ovvero una è un ente creditizio e l’altra un organismo centrale. I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all’interno di gruppi finanziari o non finanziari nonché di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie e se sono considerati un’operazione infragruppo per una controparte, tali contratti dovrebbero essere considerati tali anche per l’altra controparte del contratto. È riconosciuto che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all’interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all’obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l’efficienza di tali processi di gestione del rischio infragruppo, può risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragruppo, purché non ne consegua un aumento del rischio sistemico. Conseguentemente, se utile per attenuare i rischi di credito di controparte infragruppo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante CCP con uno scambio adeguato di garanzie.

Tuttavia, alcune operazioni infragruppo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione delle autorità competenti, dagli obblighi di collateralizzazione purché le rispettive procedure di gestione dei rischi siano sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni e non ci siano impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni dovrebbero essere specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente ai regolamenti istitutivi delle AEV. Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV dovrebbero preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sui partecipanti al mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione. Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d’uso dei derivati.

Le controparti dovrebbero essere considerate come appartenenti allo stesso consolidamento almeno quando sono entrambe conglobate in un consolidamento ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio16 o in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio17 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, in base ai principi contabili generalmente accettati da un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in conformità del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione18 [o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007], o quando sono entrambe coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19 oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata dell’autorità competente di un paese terzo accertata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.

È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati saranno centralizzate e facilmente accessibili, tra l’altro, all’AESFEM, alle autorità competenti, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e alle banche centrali del SEBC interessate.

La prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni è caratterizzata da economie di scala, che possono ostacolare la concorrenza in questo particolare settore. Al tempo stesso, l’imposizione di un obbligo di segnalazione completo agli operatori del mercato può aumentare il valore delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni anche per i terzi che offrono servizi ausiliari come conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, riconciliazione o compressione del portafoglio. È opportuno assicurare che le pari condizioni di concorrenza nel settore della post-negoziazione in senso lato non siano compromesse da un eventuale monopolio naturale nella prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto i repertori di dati dovrebbero essere tenuti a fornire l’accesso alle informazioni detenute nel repertorio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, fatte salve le necessarie precauzioni in termini di protezione dei dati.

Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico, è opportuno che i contratti derivati, compensati o no mediante CCP, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

È opportuno che le AEV dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.

Le controparti e le CCP che concludono, modificano o pongono fine a un contratto derivato dovrebbero garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Esse dovrebbero poter delegare la segnalazione del contratto ad un altro soggetto. Occorre che i soggetti, o i loro dipendenti, che comunicano le informazioni relative ad un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni. Nel predisporre i progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di segnalazione, l’AESFEM dovrebbe tener conto dei progressi compiuti relativamente all’adozione di un identificativo unico per contratto e dell’elenco dei dati da notificare che figurano nell’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/200620 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE e consultarsi con altre autorità competenti come l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell’Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l’efficacia. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse dovrebbero basarsi sugli orientamenti adottati dall’AESFEM per promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori applicabili al settore finanziario. Gli Stati membri dovrebbero garantire, laddove opportuno, la pubblicità delle sanzioni imposte e la pubblicazione, a intervalli regolari, di relazioni di valutazione sull’efficacia delle norme vigenti.

Il presente regolamento dovrebbe permettere lo stabilimento di una CCP in qualunque Stato membro. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi di compensazione. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare o impedire che una CCP di una giurisdizione compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Occorre che l’autorizzazione di una CCP sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP, sia in qualsiasi momento proporzionato al rischio che deriva dalle attività della CCP, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle sue attività.

Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, un obbligo giuridico di compensazione mediante specifiche CCP, è essenziale assicurare che queste siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziali fissati dal presente regolamento. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle CCP.

È pertanto necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a CCP che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. Tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia, l’imposizione di tali requisiti supplementari non dovrebbe incidere sul diritto delle CCP autorizzate in altri Stati membri o riconosciute conformemente al presente regolamento di fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette CCP non sono soggette a tali requisiti e non sono tenute a conformarvisi. Entro il 30 settembre 2014 l’AESFEM dovrebbe redigere una relazione sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri.

La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle CCP è un corollario essenziale dell’obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC. È opportuno che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, ivi compresa la responsabilità di verificare il rispetto da parte della CCP richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli21, dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento quotidiano della CCP, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

Quando una CCP rischia l’insolvenza, la responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica può ricadere prevalentemente sullo Stato membro in cui detta CCP è stabilita. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP siano esercitate dall’autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i partecipanti diretti di una CCP possono essere stabiliti in differenti Stati membri e che saranno i primi a subire gli effetti dell’inadempimento della CCP, è indispensabile che tutte le autorità competenti e l’AESFEM partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà misure o prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, nessuna proposta o misura di un membro di un collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualsiasi valuta. È opportuno che l’AESFEM partecipi a ogni collegio in modo tale da garantire la coerente e corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che l’AESFEM coinvolga nell’elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

Stante il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino all’assolvimento dei loro compiti. Il collegio dovrebbe essere composto non solo dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP, ma anche dagli organi di vigilanza dei soggetti sui quali potrebbero avere un impatto le operazioni della CCP, ossia determinati partecipanti diretti, sedi di negoziazione, CCP interoperabili e sistemi di deposito accentrato. Dovrebbero poter far parte del collegio i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP e delle CCP interoperabili e quelli responsabili dell’emissione delle valute di denominazione degli strumenti finanziari compensati dalle CCP. Poiché i soggetti sottoposti a vigilanza o sorveglianza sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la CCP, un’unica autorità competente o un unico membro del SEBC potrebbe assumere la responsabilità della vigilanza o della sorveglianza di un certo numero di essi. Per assicurare una collaborazione ordinata tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati.

Poiché si presume che l’istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire loro la prerogativa di determinarne le procedure decisionali, trattandosi di una questione delicata. Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate in un accordo scritto concluso fra i membri del collegio. Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e degli Stati membri interessati, il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge a norma del presente regolamento. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto.

L’assoluta particolarità della situazione delle CCP impone che i collegi siano organizzati e operino sulla base di modalità specifiche riguardanti la vigilanza delle CCP stesse.

Le modalità previste dal presente regolamento non costituiscono un precedente per altre normative sulla vigilanza e la sorveglianza delle infrastrutture che operano sui mercati finanziari, specie per quanto riguarda le modalità di voto per il deferimento all’AESFEM.

L’autorizzazione di una CCP dovrebbe essere rifiutata se tutti i membri del collegio, escluse le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, concordano su un parere comune che considera inopportuna l’autorizzazione. Qualora, tuttavia, una maggioranza sufficiente del collegio abbia espresso parere negativo e un’autorità competente interessata, sulla base della maggioranza di due terzi del collegio, abbia sottoposto la questione all’AESFEM, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe rinviare la sua decisione in merito all’autorizzazione e attendere l’eventuale decisione dell’AESFEM sulla conformità al diritto dell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro dove è stabilita la CCP dovrebbe decidere in linea con tale decisione dell’AESFEM. Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, adottino un parere comune in cui si considera che i requisiti non sono soddisfatti e che la CCP non deve ricevere l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe poter sottoporre la questione all’AESFEM affinché decida in merito alla conformità al diritto dell’Unione.

È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti, AESFEM e altre autorità interessate. Considerato l’intensificarsi dell’attività transfrontaliera, è opportuno che dette autorità si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l’applicazione efficace del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione possano interessare le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa del largo impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali le autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell’energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari, occorre che all’AESFEM sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle CCP stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di prestare servizi di compensazione nell’Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l’equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell’Unione e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Pertanto, le CCP stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o a sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione dovrebbero essere riconosciute dall’AESFEM. Tuttavia, per non ostacolare l’ulteriore sviluppo delle attività di gestione degli investimenti transfrontalieri nell’Unione, le CCP dei paesi terzi che prestano servizi a clienti stabiliti nell’Unione tramite partecipanti diretti stabiliti in un paese terzo non dovrebbero essere necessariamente riconosciute dall’AESFEM. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell’Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello globale e la stabilità finanziaria.

Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità che l’Unione promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell’Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato alle imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

È opportuno che una CCP disponga di solidi dispositivi di governo societario, di un’alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall’assetto proprietario. Almeno un terzo dei membri del suo consiglio, e comunque non meno di due, dovrebbero essere indipendenti. Tuttavia, la capacità o la volontà delle CCP di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei loro dispositivi di governo societario e dei loro assetti proprietari. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le CCP dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell’ambito della CCP. Occorre che i partecipanti diretti e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle CCP.

Le CCP possono esternalizzare funzioni. Il comitato dei rischi della CCP dovrebbe pronunziarsi in merito alle esternalizzazioni. Le attività importanti relative alla gestione dei rischi non dovrebbero essere esternalizzate se non con previa approvazione dell’autorità competente.

È opportuno che i requisiti di partecipazione a una CCP siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l’accesso in via remota, sempre che ciò non esponga la CCP a rischi aggiuntivi.

Occorre che ai clienti dei partecipanti diretti che compensano i loro contratti derivati OTC mediante CCP sia accordato un elevato livello di protezione. Il livello effettivo di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le CCP dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un partecipante diretto inadempiente verso un partecipante diretto solvibile o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti. Le disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle attività della clientela dovrebbero pertanto prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle.

È opportuno che le CCP siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativi e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altri soggetti a causa di interdipendenze. Occorre che le CCP siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all’inadempimento di un partecipante diretto. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell’inadempimento, occorre che le CCP applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Per assicurarsi di disporre di sufficienti risorse su base continuativa, la CCP dovrebbe fissare un importo che rappresenta la consistenza minima al di sotto della quale, in via generale, il fondo di garanzia in caso di inadempimento non scende. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare la capacità della CCP di usare integralmente il fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite causate dall’inadempimento di un partecipante diretto.

Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le CCP dovrebbero tener conto del rischio potenziale e dell’impatto economico sui partecipanti diretti e sui clienti di questi. Benché lo sviluppo di una solida gestione dei rischi debba rimanere il principale obiettivo, le CCP possono adattare le loro caratteristiche alle attività e ai profili di rischio specifici dei clienti dei partecipanti diretti e, ove giudicato opportuno in base ai criteri specificati nelle norme tecniche di regolamentazione che l’AESFEM dovrà sviluppare, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia almeno il contante, i titoli di Stato, le obbligazioni garantite a norma della direttiva 2006/48/CE (con adeguati scarti di garanzia), le garanzie escutibili a prima richiesta garantite da un membro del SEBC, le garanzie di banche commerciali a condizioni rigorose, segnatamente per quanto riguarda il merito creditizio del garante e i legami di capitale di quest’ultimo con i partecipanti diretti delle CCP. Se del caso, l’AESFEM può anche considerare l’oro come garanzia accettabile. Le CCP dovrebbero poter accettare, a condizioni rigorose di gestione del rischio, garanzie di banche commerciali da controparti non finanziarie che agiscono come partecipanti diretti.

Le strategie di gestione del rischio delle CCP dovrebbero essere sufficientemente solide da evitare rischi per il contribuente.

Le richieste di margini e gli scarti di garanzia possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le CCP, le autorità competenti e l’AESFEM adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle CCP, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l’accesso a fonti appropriate per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano le fonti legate a indici utilizzati come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

I margini sono la prima linea di difesa di una CCP. Per quanto le CCP debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre che esse si impegnino in modo particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai partecipanti diretti non inadempienti o, in caso di inadempimento della CCP che li ha raccolti, ad una CCP che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

Per una CCP è essenziale l’accesso ad adeguate risorse di liquidità. La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e con merito di credito o da una loro combinazione. L’accesso alla liquidità potrebbe derivare da un’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o altre idonee modalità. Nel valutare l’adeguatezza delle fonti di liquidità, specialmente in situazioni di criticità, la CCP dovrebbe tener conto dei rischi di ottenere liquidità affidandosi solo alle linee di credito delle banche commerciali.

Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito un quadro volontario per la creazione di collegamenti tra le CCP. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l’armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra CCP, purché detti accordi non espongano le CCP a rischi non correttamente gestiti.

Data l’importanza degli accordi di interoperabilità per rafforzare l’integrazione del mercato della post-negoziazione nell’Unione, occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, poiché gli accordi di interoperabilità possono esporre le CCP a rischi aggiuntivi, è opportuno che queste ultime abbiano ottenuto, per almeno tre anni prima che le autorità competenti possano approvare tali accordi, l’autorizzazione a compensare o siano state riconosciute in conformità del presente regolamento, ovvero abbiano ricevuto l’autorizzazione sulla base di un preesistente regime nazionale di autorizzazione. Inoltre, data l’ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra CCP che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase è opportuno restringere l’ambito di applicazione di tali accordi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario. Tuttavia, entro il 30 settembre 2014 l’AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull’opportunità di estendere l’ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. È opportuno affidare all’AESFEM la responsabilità della registrazione, della sua revoca e della vigilanza sui repertori.

Dato che le autorità di regolamentazione, le CCP e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti operativi, di registrazione e di gestione dei dati improntati a rigore.

La trasparenza dei prezzi, delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle CCP, dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta consapevole.

Per esercitare le proprie funzioni con efficienza, l’AESFEM dovrebbe avere la facoltà di ottenere, su semplice richiesta o con apposita decisione, tutte le informazioni necessarie dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l’AESFEM opta per la semplice richiesta, il destinatario di quest’ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma, se sceglie volontariamente di farlo, le informazioni che fornisce non dovrebbero essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione senza indugio.

Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o fiscale, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti, che ricevono informazioni riservate possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all’esercizio, in conformità al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l’AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco.

L’AESFEM dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. L’AESFEM dovrebbe poter delegare lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l’AESFEM dovrebbe consultare l’autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate della delega, tra cui la portata dei compiti, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dall’AESFEM e all’AESFEM. L’AESFEM dovrebbe compensare le autorità competenti per l’esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni adottato dalla Commissione con atto delegato. L’AESFEM non dovrebbe avere le facoltà di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

È necessario provvedere affinché le autorità competenti possano chiedere che l’AESFEM accerti se sono soddisfatte le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni. L’AESFEM dovrebbe valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

L’AESFEM dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall’AESFEM o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

Occorre inoltre che l’AESFEM possa infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento commesse intenzionalmente o per negligenza. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l’AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all’occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L’importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione. L’importo di base dovrebbe essere quindi aumentato o ridotto tramite l’applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe fissare coefficienti modulati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all’AESFEM gli strumenti necessari per decidere una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

Prima di decidere l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

L’AESFEM dovrebbe astenersi dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Le decisioni dell’AESFEM relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.

In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l’AESFEM abbia la facoltà di adottare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall’AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

È essenziale che gli Stati membri e l’AESFEM tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati22, e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati23.

È importante assicurare la convergenza a livello internazionale degli obblighi imposti alle CCP e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le vigenti raccomandazioni formulate dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), tenendo conto del fatto che i principi CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le CCP, sono stati stabiliti il 16 aprile 2012. Il presente regolamento crea nell’Unione un quadro nel quale le CCP possono operare senza rischi. Occorre che l’AESFEM tenga conto di tali norme esistenti e delle loro future elaborazioni in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo a modifiche dell’elenco dei soggetti esenti dal presente regolamento; ulteriori norme procedurali relativamente all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese disposizioni su diritti della difesa, termini, riscossione e termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento; interventi di modifica dell’allegato II per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari; precisazione del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di assicurare un’armonizzazione coerente, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione dell’AEV in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per l’applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da 4 a 10 dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE, e al fine di specificare: i contratti derivati OTC che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; i tipi di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento; le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione e la data o le date di decorrenza di tale obbligo, compresa ogni eventuale applicazione graduale, le categorie di controparti cui l’obbligo di compensazione si applica e la durata residua minima dei contratti derivati OTC stipulati o novati prima della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; i particolari da indicare nella notifica da parte di un’autorità competente all’AESFEM dell’autorizzazione data a una CCP di compensare una categoria di contratti derivati OTC; categorie particolari di contratti derivati OTC, grado di standardizzazione delle clausole contrattuali e dei processi operativi, volume e liquidità nonché disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi; i dettagli da includere nel registro AESFEM delle categorie dei contratti derivati OTC soggette ad obbligo di compensazione; i contenuti e le tipologie di segnalazione per le varie categorie di derivati; i criteri atti a determinare quali contratti derivati OTC siano oggettivamente misurabili in termini di riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e i valori delle soglie di compensazione; le procedure e le disposizioni riguardanti le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati da una CCP; le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia delle garanzie e alla segregazione e i requisiti di capitale; il concetto di frammentazione della liquidità; i requisiti relativi al capitale, agli utili non distribuiti e alle riserve della CCP; il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario per le CCP; i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservarsi da parte delle CCP; il contenuto minimo e i requisiti delle politiche di continuità operativa e dei piani di ripristino in caso di disastro delle CCP; le opportune percentuali e scadenze per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le prassi di marginazione del portafoglio; il quadro atto a definire condizioni di mercato estreme ma plausibili sulla cui base stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse della CCP; la metodologia per il calcolo e il mantenimento del volume di risorse proprie delle CCP; il tipo di garanzie che possono essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità, le obbligazioni garantite e gli scarti di garanzia, nonché le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie; gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, i meccanismi altamente sicuri e i limiti di concentrazione; il tipo di prove di stress che devono essere effettuati dalle CCP per le varie categorie di strumenti finanziari e di portafogli, la partecipazione dei partecipanti diretti o di altre parti alle prove, i loro tempi e frequenza e le informazioni principali che la CCP deve rilasciare sul suo modello di gestione dei rischi e le ipotesi adottate per effettuare le prove; i particolari della richiesta di registrazione fatta dai repertori di dati sulle negoziazioni presso l’AESFEM; la frequenza e il grado di dettaglio delle informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono rilasciare in merito alle posizioni aggregate per categoria di contratti derivati OTC; gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori.

Ogni obbligo prescritto dal presente regolamento che debba essere precisato mediante atti delegati o di esecuzione adottati a norma dell’articolo 290 o 291 TFUE dovrebbe considerarsi applicabile solo a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti di tali atti.

Nel quadro della sua attività di elaborazione di orientamenti tecnici e di norme tecniche di regolamentazione, specie in sede di definizione delle soglie di compensazione per le controparti non finanziarie a norma del presente regolamento, l’AESFEM dovrebbe organizzare audizioni pubbliche dei partecipanti al mercato.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione24.

La Commissione dovrebbe monitorare e valutare la necessità di misure opportune per assicurare l’applicazione ed elaborazione coerente ed efficace di regolamenti, norme e prassi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei risultati dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali.

Viste le norme sull’interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie a un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest’ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza.

Al fine di promuovere l’efficienza della compensazione, della registrazione, del regolamento e del pagamento, le CCP e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e gli opportuni standard di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l’esercizio delle attività delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2. Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

  1. a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

  2. b) la Banca dei regolamenti internazionali.

  3. c) le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:

    1. i) Giappone;

    2. ii) Stati Uniti d’America.

    3. iii) Australia;

    4. iv) Canada;

    5. v) Hong Kong;

    6. vi) Messico;

    7. vii) Singapore;

    8. viii) Svizzera.

    9. ix) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

5. Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

  1. a) banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

  2. b) enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

  3. c) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

  2. 2) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

  3. 3) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;

  4. 4) «sede di negoziazione»: un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;

  5. 5) «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

  6. 6) «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

  7. 7) «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;

  8. 8) «controparte finanziaria»: a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1; b) un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2; c) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3; d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti; e) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio4; f) un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione; g) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  9. 9) «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;

  10. 10) «schemi pensionistici»: a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi; b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE; c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento; d) altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che: i) siano riconosciuti dal diritto interno; e ii) siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;

  11. 11) «rischio di credito di controparte»: rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;

  12. 12) «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;

  13. 13) «autorità competente»: l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22;

  14. 14) «partecipante diretto»: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

  15. 15) «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

  16. 16) «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;

  17. 17) «ente finanziario»: impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

  18. 18) «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario25;

  19. 19) «impresa di servizi ausiliari»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;

  20. 20) «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato26, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

  21. 21) «impresa madre»: un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

  22. 22) «impresa figlia»: un’impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

  23. 23) «controllo»: la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

  24. 24) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da: a) partecipazione, attraverso la proprietà diretta o tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; oppure b) legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese. Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

  25. 25) «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari27, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

  26. 26) «riserve»: le riserve ai sensi dell’articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società28, e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

  27. 27) «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

  28. 28) «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;

  29. 29) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

  30. 30) «obbligazione garantita»: l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  31. 31) «veicolo dell’obbligazione garantita»: l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita.

Art. 2 bis Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC

1. Ai fini dell’articolo 2, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La Commissione e l’ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L’elenco è aggiornato periodicamente.

Art. 3 Operazioni infragruppo

1. In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

  2. b) l’altra controparte è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5.

2. In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei casi seguenti:

  1. a) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    1. i) la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5;

    2. ii) l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

    3. iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e

    4. iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

  2. b) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

  3. c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  4. d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

    1. i) entrambe le controparti del contratto derivato sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

    2. ii) la controparte non finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5.

3. Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe le controparti si trovano in una delle condizioni seguenti:

  1. a) sono incluse in un consolidamento a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione11 o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’articolo 4 di tale regolamento; o

  2. b) sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 127 di detta direttiva.

4. Ai fini del presente articolo le operazioni con controparti stabilite in paesi terzi non beneficiano di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo:

  1. a) se il paese terzo è un paese ad alto rischio, come indicato all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio12;

  2. b) se il paese terzo è inserito nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nella sua versione più aggiornata.

5. Se del caso, dati i problemi identificati nelle disposizioni legislative, di vigilanza e di contrasto delle violazioni di un paese terzo e qualora tali problemi risultino in un aumento dei rischi, compresi il rischio di credito di controparte e il rischio giuridico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento individuando i paesi terzi ai cui soggetti non è concesso di beneficiare di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo pur se tali paesi terzi non sono paesi terzi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Titolo II. Compensazione, segnalazione e attenuazione dei rischi dei derivati otc

Art. 4 Obbligo di compensazione

1.

Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

  1. a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:

    1. i) tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;

    2. ii) tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

    3. iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

    4. iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;

    5. v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e

  2. b) sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché alla data in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a).

L’obbligo di compensazione di tutti i contratti derivati OTC non si applica ai contratti conclusi nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), punto iv), tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall’altro, uno schema pensionistico stabilito in un paese terzo e operante su base nazionale, purché sia autorizzato, sottoposto a vigilanza e riconosciuto a norma del diritto nazionale, abbia come finalità principale erogare prestazioni pensionistiche e sia esentato dall’obbligo di compensazione ai sensi del diritto nazionale.

2.

I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’articolo 3 non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’articolo 11.

L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:

  1. a) se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

  2. b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.

3.

I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.

3 bis.

Senza essere tenuti a stipulare un contratto, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Tali partecipanti diretti e clienti adottano tutte le misure ragionevoli volte a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse, in particolare tra l'unità di negoziazione e l'unità di compensazione, che potrebbero incidere negativamente su una fornitura equa, ragionevole, non discriminatoria e trasparente dei servizi di compensazione. Tali misure sono adottate anche se i servizi di negoziazione e di compensazione sono forniti da entità giuridiche differenti che appartengono allo stesso gruppo.

I partecipanti diretti e i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 a integrazione del presente regolamento precisando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali di cui al presente paragrafo, primo comma, devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di quanto segue:

  1. a) obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e condizioni contrattuali generali concernenti il listino prezzi, fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali con le singole controparti;

  2. b) fattori che costituiscono condizioni commerciali ragionevoli per assicurare accordi contrattuali imparziali e razionali;

  3. c) obblighi che facilitano i servizi di compensazione a condizioni eque e non discriminatorie, tenendo conto dei costi e dei rischi correlati, in modo che le eventuali differenze di prezzi siano proporzionate ai costi, ai rischi e ai benefici; e

  4. d) criteri di controllo del rischio per il partecipante diretto o il cliente legati ai servizi di compensazione forniti.

4.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio5, a condizione che:

  1. a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];

  2. b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e

  3. c) l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

Art. 4 bis Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione

1.

Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.

Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:

  1. a) ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;

  2. b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e

  3. c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).

2.

Una controparte finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b).

La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione.

3.

Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.

Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del fondo.

Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce:

  1. a) a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del gestore; né

  2. b) all'elusione dell'obbligo di compensazione.

Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.

4.

L’ESMA, previa consultazione del CERS e di altre autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il valore delle soglie di compensazione applicabili alle posizioni aggregate ove necessario per garantire la copertura prudente delle controparti finanziarie soggette all’obbligo di compensazione.

Se, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4 bis, l’ESMA riesamina le soglie di compensazione specificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b), essa riesamina anche la soglia di compensazione specificata a norma del primo comma del presente paragrafo.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 10, per «posizione non compensata» si intende la posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti in contratti derivati OTC che non sono compensati da una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 o riconosciuta a norma dell’articolo 25.

Art. 4 ter Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione

1. Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11, l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC avviati e stipulati a seguito di un esercizio ammissibile di riduzione del rischio post-negoziazione («PTRR») («operazione PTRR») effettuato ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Un’operazione PTRR è esentata dall’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, solo se:

  1. a) il soggetto che effettua l’esercizio PTRR («fornitore di servizi PTRR») soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; e

  2. b) ciascun partecipante all’esercizio PTRR soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Un esercizio PTRR ammissibile:

  1. a) è condotto da un soggetto autorizzato in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE che è indipendente dalle controparti dei contratti derivati OTC compresi nell’esercizio PTRR;

  2. b) consegue una riduzione del rischio in ciascuno dei portafogli sottoposti all’esercizio PTRR;

  3. c) è accettato nella sua interezza, di modo che i partecipanti all’esercizio PTRR non possano scegliere quali negoziazioni effettuare nell’ambito di detto esercizio;

  4. d) è aperto unicamente alla partecipazione dei soggetti che hanno sottoposto nella fase iniziale un portafoglio all’esercizio PTRR.

  5. e) è neutrale in termini di rischio di mercato;

  6. f) non contribuisce alla formazione dei prezzi;

  7. g) assume la forma di un esercizio di compressione, ribilanciamento o ottimizzazione o di una loro combinazione;

  8. h) è eseguito su base bilaterale o multilaterale;

4. Un prestatore di servizi PTRR:

  1. a) rispetta le norme prestabilite dell’esercizio PTRR, inclusi metodi e algoritmi in cicli preprogrammati, e agisce in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio;

  2. b) assicura che i soggetti che partecipano a un esercizio PTRR non influiscano sui risultati dell’esercizio;

  3. c) effettua esercizi periodici di compressione in cui gli esercizi PTRR diano luogo a nuove operazioni PTRR;

  4. d) tiene registri completi e accurati di tutte le operazioni eseguite nell’ambito di un esercizio PTRR, comprese:

    1. i) informazioni sulle operazioni concluse nell’ambito dell’esercizio PTRR;

    2. ii) le operazioni risultanti dall’esercizio PTRR come operazioni modificate o come nuove operazioni, e

    3. iii) la variazione complessiva del rischio dei diversi portafogli compresi nell’esercizio PTRR,

  5. e) su richiesta, mette a disposizione dell’autorità competente interessata e dell’ESMA, senza indebito ritardo, le registrazioni di cui alla lettera d); e

  6. f) monitora le operazioni risultanti dall’esercizio PTRR al fine di garantire, per quanto possibile, che l’esercizio PTRR non dia luogo ad alcun abuso o elusione dell’obbligo di compensazione.

5.

L’autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR a norma dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, prima che un’operazione PTRR risultante da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR possa essere esentata dall’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1, provvede senza indebito ritardo a fare quanto segue:

  1. a) notifica all’ESMA il nome del prestatore di servizi PTRR; e

  2. b) condivide con l’ESMA la propria valutazione del modo in cui il fornitore di servizi PTRR soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

L’autorità competente di cui al primo comma conferma all’ESMA, almeno una volta all’anno, che il fornitore di servizi PTRR continua a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 o che il prestatore di servizi PTRR non fornisce più servizi PTRR, a seconda dei casi.

L’ESMA trasmette le informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo alle autorità di ciascuno Stato membro con poteri di vigilanza in relazione all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

L’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo notifica senza indebito ritardo all’ESMA se un fornitore di servizi PTRR non soddisfa più i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4. In seguito a tale notifica, l’ESMA cancella il fornitore di servizi PTRR dall’elenco di cui al quinto comma del presente paragrafo. A decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi PTRR è stato cancellato da tale elenco, le operazioni PTRR risultanti da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR non sono più esentate dall’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

L’ESMA pubblica annualmente un elenco dei fornitori di servizi PTRR notificati all’ESMA a norma del primo comma, lettera a).

6.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi e i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e le seguenti altre condizioni o caratteristiche degli esercizi PTRR:

  1. a) cosa si intende per neutralità del rischio di mercato in un esercizio PTRR;

  2. b) la riduzione del rischio richiesta nei portafogli presentati;

  3. c) l’eventuale inclusione di portafogli misti contenenti operazioni compensate e non compensate nello stesso esercizio PTRR e le condizioni alle quali tale inclusione sarebbe consentita;

  4. d) i requisiti riguardanti la gestione dell’esercizio PTRR,

  5. e) i requisiti per i diversi tipi di servizi PTRR;

  6. f) il processo di monitoraggio dell’applicazione dell’esenzione concessa; e

  7. g) i criteri da applicare per valutare se l’obbligo di compensazione viene eluso.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.