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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/Carsid, presentata dal Belgio) (2014/811/UE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/20062, in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203, in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria4, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Il 2 aprile 2013 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell'impresa Carsid SA, integrandola con informazioni complementari fino al 4 luglio 2014. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 911934 EUR.

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo di 911934 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente B. Della Vedova