Decisione di esecuzione della Commissione del 30 ottobre 2014 che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2014/752/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.
Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite in Giappone. Un'integrazione al parere è pervenuta il 27 gennaio 2014. Il parere tecnico ha rilevato una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali in Giappone e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Giappone, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti in termini di attenuazione dei rischi.
A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
I requisiti giuridicamente vincolanti imposti dal Giappone alle clearing organisations (organizzazioni di compensazione, di seguito «CO») ivi autorizzate sono stabiliti dalla Financial Instruments and Exchange Act 2006 (legge sugli strumenti finanziari e la borsa del 2006, di seguito «la FIEA»), che stabilisce il quadro di vigilanza per le organizzazioni che effettuano la compensazione degli strumenti finanziari e dei derivati finanziari, e dalla Commodity Derivatives Act 2009 (legge sui derivati su merci del 2009, di seguito «la CDA»), che fissa il quadro di vigilanza per le organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci. La presente decisione riguarda unicamente il regime stabilito dalla FIEA.
La FIEA prevede che prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di compensazione, il Primo ministro del Giappone deve accertare che la CO disponga di regole commerciali (ossia di regole e procedure interne) conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; che la situazione finanziaria della CO sia adeguata per l'esercizio della compensazione di strumenti finanziari; che le entrate e le spese previste connesse all'attività della CO siano favorevoli; che il personale della CO possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie per effettuare la compensazione di strumenti finanziari in maniera adeguata e certa e che la struttura e il sistema della CO siano adeguatamente sviluppati da consentire la corretta esecuzione del regolamento. Ai sensi dell'articolo 194-7(1) della FIEA, il Primo ministro delega al commissario della Financial Services Agency of Japan (Agenzia dei servizi finanziari del Giappone, di seguito «la JFSA») i poteri conferitigli dalla FIEA. Pertanto spetta al commissario della JSFA la responsabilità del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della compensazione.
Nel dicembre 2013 la JFSA ha inoltre pubblicato i Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures (orientamenti generali per la vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari, di seguito «gli orientamenti»), i quali specificano il quadro di vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari, ivi comprese le CO, e in particolare le modalità secondo le quali le CO devono conformarsi alla FIEA. Gli orientamenti trovano attuazione nelle regole e procedure interne delle CO.
Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti del Giappone presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali per le CO di cui alla FIEA (di seguito «le norme primarie») fissano le norme di alto livello che le CO devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Giappone. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Giappone. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, la CO deve sottoporre le regole e procedure interne all'approvazione del commissario della JFSA. Le regole e procedure interne, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Giappone, devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali la CO richiedente soddisferà le predette norme conformemente agli orientamenti. Inoltre, le regole e le procedure interne delle CO contengono disposizioni aggiuntive che integrano le norme primarie. Una volta approvate dal commissario della JFSA, le regole e procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per la CO ed entrano pertanto a far parte integrante delle disposizioni legislative e di vigilanza che le controparti centrali stabilite in Giappone devono rispettare. In caso di inosservanza delle norme primarie o delle regole e procedure interne della CO, il commissario della JSFA ha il potere di adottare provvedimenti amministrativi nei confronti della CO, ivi compresa l'emanazione di ordini intesi a migliorare le operazioni commerciali o la revoca, in toto o in parte, dell'autorizzazione della CO.
Le norme primarie applicabili alle CO, integrate dalle regole e procedure interne, assicurano risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle CO per quanto riguarda il numero dei default che devono essere coperti dalle risorse finanziarie complessive impongono alle CO che compensano più del 95 % dei volumi compensati in Giappone di coprire almeno il default dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali esse hanno le esposizioni più grandi in condizioni di mercato estreme ma plausibili (di seguito «principio cover 2»). Questo requisito assicura un grado di attenuazione dei rischi equivalente a quello perseguito dai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto dovrebbe essere considerato equivalente.
I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle CO per quanto riguarda il rischio di liquidità impongono alle CO che compensano più del 95 % dei volumi compensati in Giappone di applicare il «principio cover 2». Questo requisito assicura un grado di attenuazione dei rischi equivalente a quello perseguito dai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto dovrebbe essere considerato equivalente. Infine, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a tutte le CO per quanto riguarda la continuità operativa, i requisiti in materia di garanzie reali, la politica degli investimenti, il rischio di regolamento, la segregazione e la portabilità, il calcolo dei margini iniziali, la governance, compresi i requisiti organizzativi, i requisiti relativi all'alta dirigenza, il comitato dei rischi, la conservazione dei dati, le partecipazioni qualificate, le informazioni trasmesse all'autorità competente, i conflitti di interesse, l'esternalizzazione e la condotta negli affari consentono risultati sostanziali equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto dovrebbero essere considerati equivalenti.
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone assicurano che le CO ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
La JSFA è responsabile della vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari. La JSFA effettua il monitoraggio continuo dell'osservanza da parte delle CO dei requisiti in materia di gestione dei rischi mediante procedure di sorveglianza e di esame basato sul rischio, compreso il test dei requisiti prudenziali. In particolare, la JSFA può chiedere alla CO di fornire informazioni, relazioni e altro materiale relativo alla loro attività e può effettuare ispezioni riguardanti l'attività, i dati e i registri delle CO. Valuta inoltre il rispetto da parte delle CO degli obblighi che loro incombono. Le risultanze dell'esame sono presentate in una relazione che illustra le eventuali carenze rilevate. La JSFA dispone di vari strumenti per assicurare che le CO affrontino adeguatamente i problemi individuati: tra l'altro essa può imporre alle CO di dimostrare, per iscritto, di aver provveduto a risolvere tempestivamente i problemi. La JSFA dispone di ulteriori mezzi per far rispettare la normativa, tra cui il potere di emanare ordini per migliorare le operazioni commerciali e di dare esecuzione agli stessi ordini. La JSFA può anche revocare, in toto o in parte, l'autorizzazione delle CO.
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme nei confronti delle controparti centrali.
In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).
Le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione come «controparte centrale estera», grazie alla quale possono prestare in Giappone gli stessi servizi che sono autorizzate a prestare nel paese terzo. I criteri applicati per la concessione dell'autorizzazione alle controparti centrali dei paesi terzi sono equivalenti ai criteri applicati per la concessione dell'autorizzazione alle CO giapponesi. In particolare, la controparte centrale di un paese terzo che presenta domanda di autorizzazione dovrebbe, sulla base delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili nel paese terzo, disporre di una base finanziaria adeguata, di una conoscenza sufficiente e di personale competente nonché di un sistema e di strutture idonee per svolgere l'attività di compensazione in modo adeguato e certo. Inoltre, le controparti centrali dei paesi terzi sono esentate da taluni requisiti, applicabili alle controparti centrali nazionali autorizzate in Giappone, se hanno ottenuto un'autorizzazione equivalente da autorità estere con cui la JSFA ha concluso un accordo di cooperazione.
Può pertanto ritenersi che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.
Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone in materia di CO, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione, informata dall'AESFEM, dovrebbe continuare a sorvegliare l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Giappone in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone, previste dalla Financial Instruments and Exchange Act 2006 (legge sugli strumenti finanziari e la borsa del 2006 — FIEA), integrata dai Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures (orientamenti generali sulla vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari), e applicabili alle clearing organisations (organizzazioni di compensazione — CO) ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso