Decisione di esecuzione della Commissione del 30 ottobre 2014 che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2014/753/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.
Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate a Singapore. Il parere tecnico ha rilevato una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali a Singapore e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali a Singapore, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi, a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti, in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
I requisiti giuridicamente vincolanti imposti da Singapore alle controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dal capo 289 della Securities and Futures Act (la legge sugli strumenti finanziari e i future, di seguito «la SFA») e dai Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013 [i regolamenti sui (sistemi di compensazione degli) strumenti finanziari e i future del 2013, di seguito «i regolamenti SFA»]. La SFA è intesa a promuovere sistemi di compensazione sicuri ed efficienti e a ridurre il rischio sistemico. I regolamenti SFA sviluppano e attuano i requisiti imposti dalla SFA. La SFA ha introdotto un regime di autorizzazione per tutti i sistemi che fungono da controparti centrali aventi importanza sistemica, che devono essere autorizzati dalla Monetary Authority of Singapore (l'autorità monetaria di Singapore, di seguito «la MAS») come Approved Clearing House (stanza di compensazione approvata, di seguito «ACH»). Altri sistemi di compensazione, incluse le controparti centrali estere, sono autorizzati dalla MAS come Recognised Clearing House (stanza di compensazione riconosciuta, di seguito «RCH»).
Nel gennaio 2013 la MAS ha pubblicato la Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures (monografia sulla vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari, di seguito «la monografia»), che definisce le norme applicabili alle controparti centrali in attuazione dei «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (Principles for Financial Market Infrastructures, di seguito «i PFMI») emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (il comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS)2 e dall'International Organization of Securities Commission (l'organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO). In particolare, la monografia spiega come, secondo la MAS, le ACH sono tenute a rispettare gli obblighi loro imposti dalla SFA, e la MAS ne tiene conto nella valutazione della conformità delle ACH agli obblighi della SFA.
Per ottenere l'autorizzazione come ACH, le stanze di compensazione devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dalla SFA e dai regolamenti SFA. La MAS può imporre condizioni o restrizioni all'autorizzazione delle ACH e può in qualsiasi momento aggiungere, modificare o revocare condizioni o restrizioni loro imposte. Le ACH devono assicurare il funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi di compensazione e devono gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Devono anche disporre di sufficienti risorse finanziarie, umane e di sistema.
Inoltre, ai sensi della SFA, le ACH devono adottare, su base individuale, regole e procedure interne che assicurino il funzionamento corretto ed efficiente del sistema di compensazione e la regolamentazione e la sorveglianza adeguate dei suoi partecipanti. Le regole e procedure interne delle ACH devono contenere elementi specifici prescritti dalla MAS, tra cui requisiti inerenti ai rischi insiti nel funzionamento dei sistemi di compensazione, la gestione dei default e i criteri e le condizioni che devono soddisfare i partecipanti. A tal fine, la monografia trova applicazione nelle regole e procedure interne delle ACH. Le regole e procedure interne delle ACH, e le relative modifiche, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. La MAS può respingere, modificare o integrare le regole e procedure interne o qualsiasi parte delle modifiche proposte. Inoltre, ai sensi dei regolamenti SFA, la previa approvazione della MAS è esplicitamente richiesta per le modifiche dei quadri di gestione dei rischi delle ACH, comprendenti il tipo di garanzie reali accettate, le metodologie di valutazione delle garanzie reali e la determinazione dei margini per la gestione del rischio di esposizione delle ACH verso i partecipanti, nonché l'entità delle risorse finanziarie disponibili per coprire il default dei partecipanti (esclusi i margini detenuti presso l'ACH). La SFA prevede sanzioni per i casi in cui le regole e le procedure interne delle ACH siano modificate in modo tale da non risultare più conformi ai requisiti stabiliti dalla MAS. Ai sensi della SFA le regole e procedure interne delle ACH sono quindi vincolanti per le ACH stesse.
Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti di Singapore presentano una struttura a due livelli. I requisiti fondamentali per le ACH previsti dalla SFA e dai regolamenti SFA (ossia «le norme primarie») fissano le norme di alto livello che le ACH devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione a Singapore. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti a Singapore. Per dimostrare la conformità alle norme primarie le ACH devono presentare le regole e procedure interne alla MAS prima della loro attuazione e la MAS può respingerle, modificarle o integrarle. Le regole e procedure interne, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti di Singapore, devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali l'ACH richiedente soddisfa le predette norme di alto livello conformemente alla monografia. Inoltre, le regole e le procedure interne delle ACH contengono disposizioni aggiuntive che integrano le norme primarie.
La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle ACH dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione nelle ACH. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
Le dimensioni dei mercati finanziari in cui le ACH svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni compensate a Singapore ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni compensate negli Stati membri dell'UE che fanno parte del G10. Pertanto, la partecipazione alle ACH espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.
Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle ACH possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle ACH, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente a Singapore e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore assicurano che le ACH ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
La MAS può emanare istruzioni, di natura generale o specifica, per assicurare il funzionamento sicuro ed efficiente delle ACH e, in particolare, per assicurare il rispetto degli obblighi o dei requisiti ai sensi della SFA o dei requisiti prescritti dalla MAS, che devono essere incorporati nelle regole e procedure interne delle ACH. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le ACH non si conformino alle istruzioni impartite dalla MAS. Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle regole e procedure interne delle ACH, la MAS può chiedere alla High Court di emanare un'ordinanza che imponga all'ACH di rispettare, osservare, applicare o dare effetto alle sue regole e procedure interne. Infine, la MAS può revocare l'autorizzazione delle ACH in caso di mancato rispetto, tra l'altro, dei requisiti da essa prescritti, delle eventuali condizioni o restrizioni imposte per l'autorizzazione, delle istruzioni emanate ai sensi della SFA o di disposizioni della SFA.
Inoltre, ai sensi dei regolamenti SFA le ACH sono tenute a presentare alla MAS una relazione annuale per illustrare le modalità messe in atto per rispettare gli obblighi imposti dalla SFA nel corso dell'esercizio finanziario. Esse sono inoltre tenute a presentare alla MAS il testo integrale della relazione dei loro revisori dei conti, che deve includere, se del caso, i risultati e le raccomandazioni dei revisori dei conti sui controlli interni dell'ACH e su eventuali inosservanze dell'ACH di disposizioni della SFA e di istruzioni emanate dalla MAS ai sensi della SFA.
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.
In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).
Le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione come RCH, grazie alla quale possono prestare a Singapore gli stessi servizi che sono autorizzate a prestare nel paese terzo.
Prima di concedere l'autorizzazione come RCH, la MAS valuta se il regime normativo del paese terzo nel quale la controparte centrale è autorizzata è equivalente alle disposizioni legislative e di vigilanza applicate alle controparti centrali stabilite a Singapore e se sono applicati i PFMI. Per la concessione dell'autorizzazione come RCH è altresì richiesta la creazione di meccanismi di cooperazione tra la MAS e le competenti autorità di vigilanza estere.
Pur divergendo dalla procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, si può tuttavia considerare che la struttura della procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo di Singapore applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.
Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore in materia di ACH, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione, informata dall'AESFEM, dovrebbe continuare a sorvegliare l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza di Singapore in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Singapore, comprendenti il capo 289 della Securities and Futures Act (la legge sugli strumenti finanziari e i future) e i Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013 [i regolamenti sui (sistemi di compensazione degli) strumenti finanziari e i future del 2013], integrati dalla Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures (monografia sulla vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari), applicabili alle Approved Clearing Houses (stanze di compensazione approvate) ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso