Decisione di esecuzione della Commissione del 30 ottobre 2014 che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2014/755/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.
Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Australia. Il parere tecnico conclude che tutte le disposizioni del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 trovano conferma in corrispondenti requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali autorizzate in Australia.
A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
I requisiti giuridicamente vincolanti dell'Australia per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dalla Corporations Act del 2001 (di seguito «la legge sulle società»), che insieme ai Corporations Regulations del 2001 (di seguito «i regolamenti sulle società») fissa il quadro giuridico per i sistemi di compensazione e regolamento («sistemi CR»). La parte 7.3 della legge sulle società dispone che prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di compensazione o regolamento il ministro deve accertare, tra l'altro, che la controparte centrale in questione dispone di regole e procedure adeguate conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in modo da ridurre, per quanto ragionevolmente possibile, il rischio sistemico e da assicurare che la controparte centrale sia gestita in modo corretto ed efficace. La controparte centrale deve anche disporre di meccanismi adeguati di gestione dei conflitti di interessi e di controllo del rispetto delle norme e delle procedure interne. La Australian Securities and Investments Commission (la commissione australiana per gli strumenti finanziari e gli investimenti, di seguito «l'ASIC») e la Reserve Bank of Australia (la banca centrale d'Australia, di seguito «la RBA») forniscono consulenza al ministro in merito alla concessione delle autorizzazioni ai sistemi CR e in merito alle modifiche delle regole e procedure interne, oltre a essere competenti per la valutazione (e nel caso dell'ASIC per il controllo) del rispetto da parte delle controparti centrali degli obblighi loro imposti dalla legge sulle società.
L'ASIC formula orientamenti regolamentari rivolti alle entità regolamentate intesi a illustrare aspetti specifici già disciplinati dalla legislazione. In particolare, nel dicembre 2012 l'ASIC ha riveduto i suoi orientamenti regolamentari in materia di autorizzazione e sorveglianza dei sistemi CR con l'aggiornamento della Regulatory Guide 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators» (guida regolamentare 211 «strumenti di compensazione e regolamento: operatori australiani ed esteri», di seguito «la RG 211»). La RG 211 dell'ASIC attua i Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (il comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS)2 e dall'International Organization of Securities Commission (l'organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO), che sono pertinenti per gli obblighi previsti dalla legge sulle società, e fornisce alle controparti centrali orientamenti su come rispettare gli obblighi loro imposti dalla legge sulle società. Pertanto il mancato rispetto delle disposizioni della legge sulle società, esplicata dalla RG 211, potrebbe comportare azioni intese a far rispettare le disposizioni e misure sanzionatorie.
Ai sensi della legge sulle società, la RBA ha il potere di fissare norme in materia di stabilità finanziaria al fine di assicurare che le controparti centrali operino secondo modalità che consentano o promuovano la stabilità generale del sistema finanziario australiano. In particolare, nel novembre 2012 il Payments System Board (il comitato per il sistema dei pagamenti) della RBA ha approvato le Financial Stability Standards for Central Counterparties (le nuove norme in materia di stabilità finanziaria per le controparti centrali, di seguito «le FSS»), comprensive di 21 norme sulle controparti centrali, nonché di subnorme e orientamenti. A parte talune subnorme, entrate in vigore il 31 marzo 2014, le FSS sono entrate in vigore nel marzo 2013. Le FSS devono essere rispettate da tutte le controparti centrali autorizzate.
I principi fondamentali per i sistemi CR, di cui alla parte 7.3 della legge sulle società e ai regolamenti sulle società, come spiegato nella RG 211 dell'ASIC, e le FSS stabilite dalla RBA (congiuntamente indicati di seguito come «le norme primarie») fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Australia. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Australia. Inoltre, per conformarsi alle norme primarie, le controparti centrali adottano regole e procedure interne che devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nella legge sulle società e nei regolamenti sulle società, come esplicati dalla RG 211, e nelle FSS, e che sono sottoposte al ministro prima dell'autorizzazione come sistema CR. Le modifiche delle regole e procedure interne delle controparti centrali devono essere notificate al ministro. Il ministro può non accettare le modifiche delle regole e procedure interne delle controparti centrali. Le regole e procedure interne delle controparti centrali hanno efficacia contrattuale e sono giuridicamente vincolanti per le controparti centrali e i rispettivi partecipanti.
I requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti dalle norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Australia consentono risultati sostanziali equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
Le controparti centrali autorizzate in Australia sono soggette alla vigilanza e al controllo su base continuativa dell'ASIC e della RBA. L'ASIC è responsabile del controllo del rispetto da parte delle controparti centrali degli obblighi loro imposti dalla legge sulle società; a tal fine effettua valutazioni periodiche della conformità delle controparti centrali agli obblighi derivanti dall'autorizzazione, diversi dagli obblighi relativi alle FSS e alla riduzione del rischio sistemico, in particolare all'obbligo di operare, nella misura del ragionevole, in modo corretto ed efficace; essa trasmette una relazione al ministro, che è pubblicata. La RBA sorveglia l'osservanza da parte delle controparti centrali degli obblighi loro imposti dalle rispettive autorizzazioni e attinenti alla stabilità finanziaria e alla riduzione del rischio sistemico, effettua valutazioni periodiche del rispetto delle FSS da parte di ogni controparte centrale e presenta una relazione al ministro, anch'essa pubblicata. Le controparti centrali autorizzate in Australia possono ricevere istruzioni scritte dal ministro e dall'ASIC. Se una controparte centrale non ottempera a un'istruzione scritta, l'ASIC può rivolgersi al giudice, che può ordinare alla controparte centrale di rispettare l'istruzione scritta.
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.
In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (di seguito «controparti centrali dei paesi terzi»).
Le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di «autorizzazione come sistema di compensazione e regolamento estero» (di seguito «autorizzazione come controparte centrale estera») che consente loro di prestare in Australia alcuni o tutti i servizi di compensazione che sono autorizzate a prestare nel paese d'origine.
I criteri applicati alle controparti centrali dei paesi terzi che chiedono l'autorizzazione come controparte centrale estera in Australia sono equiparabili a quelli previsti per le controparti centrali dei paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. Come condizione di riconoscimento, il regime normativo del paese terzo nel quale la controparte centrale è autorizzata deve essere considerato «sufficientemente equivalente», in relazione al grado di protezione dal rischio sistemico e al livello di efficacia e correttezza dei servizi prestati, al regime regolamentare australiano per le controparti centrali nazionali equiparabili. La valutazione della «sufficiente equivalenza» comporta considerazioni analoghe a quelle che si applicano a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Per la concessione dell'autorizzazione come controparte centrale estera è altresì richiesta la creazione di meccanismi di cooperazione tra le autorità australiane e le competenti autorità di vigilanza estere.
Può pertanto ritenersi che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.
Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia in materia di controparti centrali ivi autorizzate, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione, informata dall'AESFEM, dovrebbe continuare a sorvegliare l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza dell'Australia in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Australia applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate, costituite dalla parte 7.3 della Corporations Act 2001 (legge sulle società del 2001) e dai Corporations Regulations 2001 (regolamenti sulle società del 2001), secondo l'interpretazione della Regulatory Guide 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators» (guida regolamentare 211 «strumenti di compensazione e regolamento: operatori australiani ed esteri») e le Financial Stability Standards for Central Counterparties (norme in materia di stabilità finanziaria per le controparti centrali), sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso