Decisione di esecuzione del Consiglio del 7 novembre 2014 che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (2014/795/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1 (direttiva IVA), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 16 maggio 2014, la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA al fine di continuare a esonerare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 45000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione («misura»). La misura libererebbe tali soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.
Con lettera del 6 giugno 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura oggetto della proroga costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29000 EUR.
Con la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio2 la Lituania è stata autorizzata, come misura di deroga e fino al 31 dicembre 2014, a esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 45000 EUR. Poiché tale soglia ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare la Lituania a prorogare la misura per un ulteriore periodo limitato. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.
Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2011/335/UE la data del «31 dicembre 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2017».
Art. 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Art. 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan