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Decisione di esecuzione della Commissione del 17 novembre 2014 recante modifica della decisione di esecuzione 2014/366/UE, che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014)8423] (2014/805/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea1, in particolare l'articolo 4,

sentito il comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio2,

Con la decisione di esecuzione 2014/366/UE3 la Commissione ha stabilito, in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4, ma non era ancora in grado di indicare anche il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI per ciascuno Stato membro dovrebbe essere concesso a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'ENI.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/366/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione 2014/366/UE è così modificata:

  1. 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 per ciascuno Stato membro è stabilito nell'allegato V.» ;

  2. 2) è aggiunto un allegato V, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014 Per la Commissione Corina Crețu Membro della Commissione