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Decisione del Consiglio del 27 novembre 2014 che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2014/836/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie («protocollo n. 36») allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

A norma del protocollo n. 36, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accettava le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, introdotte dal trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore di tale trattato.

Con lettera in data 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato al Consiglio di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1o dicembre 2014.

Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.

Il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di notificare che desidera partecipare ad alcuni di tali atti.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Consiglio dovrebbe determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma dell'articolo 10, paragrafo 4, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito dovrebbe farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione a tali atti.

Si dovrebbero evitare interruzioni nell'attuazione e nell'applicazione degli atti ai quali il Regno Unito ha chiesto di riassociarsi. Tali atti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi al Regno Unito per un limitato periodo transitorio, in attesa delle decisioni con cui il Consiglio e la Commissione autorizzeranno la produzione di effetti della partecipazione del Regno Unito.

Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI1 e 2008/616/GAI2 e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio3 («decisioni di Prüm»), tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1o dicembre 2014. In conseguenza della cessazione dell'applicazione di tali atti e fintantoché non si riassocerà alle decisioni di Prüm, al Regno Unito dovrebbe essere impedito di accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini, il Regno Unito dovrebbe procedere tuttavia, in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con gli Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust, a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie e i risultati di tale esame dovrebbero essere pubblicati entro il 30 settembre 2015.

In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito dovrebbe decidere, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36. Il Regno Unito ha segnalato che l'adozione di una decisione in tal senso è subordinata al voto favorevole del Parlamento nazionale.

La decisione 2014/837/UE del Consiglio5 disciplinerà le conseguenze finanziarie derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, ma è da essa vincolato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli atti elencati nell'allegato continuano ad applicarsi al Regno Unito fino al 7 dicembre 2014.

Art. 2

1.

Entro 10 giorni a decorrere dal 30 novembre 2014, il Regno Unito avvia il processo di esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici del Regno Unito di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie.

In tale processo il Regno Unito opera in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con gli altri Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust.

2. Il Regno Unito pubblica i risultati dell'esame dei risvolti economici e attuativi di cui al paragrafo 1 entro il 30 settembre 2015.

3. In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito decide, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36. La notifica è effettuata entro quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Art. 3

Fino alla produzione di effetti della decisione che conferma la partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm, il Regno Unito non può accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013.

Art. 4

Se entro quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015 il Regno Unito non notifica al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti della non partecipazione del Regno Unito a tali decisioni.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il 30 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Giacomelli