Decisione del Consiglio del 27 novembre 2014 che determina talune conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2014/837/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie («protocollo n. 36») allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma del protocollo n. 36, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accettava le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, introdotte dal trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore di tale trattato.
Con lettera in data 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato al Consiglio di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1o dicembre 2014.
Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.
Il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di notificare che desidera partecipare ad alcuni di tali atti.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Consiglio dovrebbe determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma dell'articolo 10, paragrafo 4, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito dovrebbe farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione a tali atti.
Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI1 e 2008/616/GAI2 e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio3 («decisioni di Prüm»), tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1o dicembre 2014. Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini, con la decisione 2014/836/UE4 il Consiglio ha tuttavia deciso che il Regno Unito deve procedere a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie, e che i risultati di tale esame devono essere pubblicati entro il 30 settembre 2015. In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito deciderà, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36.
Al Regno Unito sono stati assegnati fondi in base al programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità», istituito dalla decisione 2007/125/GAI del Consiglio5, per due progetti collegati alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, relativi, il primo, all'attuazione da parte del Regno Unito dello scambio di dati sul DNA in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 961019 EUR destinato al ministero dell'Interno, e, il secondo, alla valutazione del Regno Unito delle impronte digitali in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 547836 EUR destinato al ministero dell'Interno, per un importo complessivo di 1508855 EUR.
Qualora non rispettasse uno dei termini fissati all'articolo 2 della decisione 2014/836/UE, ovvero decidesse di non partecipare alle decisioni di Prüm, il Regno Unito dovrebbe restituire, a titolo di conseguenza finanziaria diretta derivante necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della partecipazione alle decisioni di Prüm, gli importi effettivamente erogati dalla Commissione come contributo del bilancio generale dell'Unione all'attuazione di tali decisioni.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo n. 36, il Regno Unito partecipa all'adozione della presente decisione ed è da essa vincolato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il Regno Unito, qualora non rispetti uno dei termini fissati all'articolo 2 della decisione 2014/836/UE, ovvero decida di non partecipare alle decisioni di Prüm, restituisce al bilancio generale dell'Unione gli importi fino a concorrenza di 1508855 EUR ricevuti in base al programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Giacomelli