Decisione di esecuzione della Commissione del 10 dicembre 2014 che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [notificata con il numero C(2014) 9335] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/896/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,
L'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE dispone che entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull'attuazione della medesima direttiva.
Per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini della relazione sull'attuazione della direttiva, la Commissione ha elaborato un questionario.
Il primo periodo di riferimento dovrebbe essere compreso tra il 1o giugno 2015, data dalla quale decorreranno gli effetti della direttiva negli Stati membri, e il 31 dicembre 2018, per dare agli Stati membri il tempo necessario per valutare le informazioni raccolte e presentarle alla Commissione entro il 30 settembre 2019. I successivi periodi di riferimento quadriennali saranno compresi tra il 1o gennaio del primo anno del periodo di riferimento e il 31 dicembre del quarto anno del periodo di riferimento.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 96/82/CE del Consiglio2,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli Stati membri riferiscono sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, della medesima direttiva rispondendo al questionario che figura nell'allegato della presente decisione3.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione