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Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose3, stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate appropriate misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto necessario garantire che l'elevato livello di protezione esistente rimanga quantomeno immutato o aumenti.

La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire un maggiore livello di protezione in tutta l'Unione. Il riesame della suddetta direttiva ha confermato che il tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Se, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono necessarie alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. Parallelamente, è opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele cui detta direttiva fa riferimento. È inoltre opportuno chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta. La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della presente direttiva. Detta cooperazione dovrebbe affrontare tra l'altro la questione dell'auto-classificazione di sostanze e miscele. Ove opportuno, occorrerebbe coinvolgere nell'attuazione della presente direttiva soggetti interessati quali i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.

La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, approvata per conto dell'Unione con la decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali4, prevede misure che consentono di prevenire, di essere pronti e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri e prevede la cooperazione internazionale in questo ambito. La direttiva 96/82/CE attua la Convenzione nel diritto dell'Unione.

Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro e all'ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro5.

Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione che siano disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. La Commissione dovrebbe continuare a esaminare se esistono lacune significative nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come pure a sostanze pericolose specifiche, e presentare, se del caso, una proposta legislativa appropriata per colmare dette lacune.

L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo ambito di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose6, e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi7. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele8, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi di dette direttive abrogate. Tuttavia, talune sostanze o miscele non sarebbero classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva.

Ai fini della classificazione dei biogas potenziati è opportuno tener conto degli sviluppi in materia di standard in seno al Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Dall'adeguamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 e ai successivi adattamenti a detto regolamento, che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze e delle miscele, possono verificarsi effetti indesiderati. Sulla base dei criteri di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, vi sono sostanze pericolose che non presentano pericoli di incidenti rilevanti e, se del caso, presentare una proposta legislativa per escludere tali sostanze pericolose dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza o miscela, al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti negli Stati membri. Le esclusioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure protettive più rigorose.

I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di ripristino. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire e, nei casi previsti dal diritto nazionale, trasmettere all'autorità competente una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (major-accident prevention policy, MAPP), nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure, compresi adeguati sistemi di gestione della sicurezza, attuate dal gestore per contenere il pericolo di incidenti rilevanti. Quando gli operatori identificano e valutano il pericolo di incidenti rilevanti, occorrerebbe esaminare altresì le sostanze pericolose che possono essere generate durante un grave incidente all'interno dello stabilimento.

La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale9, è generalmente l'atto pertinente per i danni all'ambiente provocati da un incidente rilevante.

Per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, è opportuno che i gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico, compresi gli stabilimenti adiacenti che potrebbero essere coinvolti nell'incidente.

Per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per prevenire gli incidenti rilevanti, e per preparare i piani di emergenza e le misure di risposta, il gestore, per quegli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità significative, dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sotto forma di un rapporto di sicurezza. Tale rapporto di sicurezza dovrebbe contenere informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi del rischio, alle misure di prevenzione e intervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze. Il rischio di incidente rilevante potrebbe essere maggiore a causa della probabilità di calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabilimento. Questo dovrebbe essere preso in considerazione nella preparazione degli scenari di incidenti rilevanti.

Per prepararsi a casi di emergenza è necessario approntare, per gli stabilimenti in cui sono presenti significative quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza interni ed esterni e istituire procedure che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e attuati in caso di accadimento o di possibile accadimento di un incidente rilevante. Il personale dello stabilimento dovrebbe essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico interessato dovrebbe avere l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito al piano di emergenza esterno. Il ricorso al subappalto può avere un'influenza sulla sicurezza di uno stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero richiedere agli operatori di tenerne conto in sede di formulazione di una MAPP, di un rapporto di sicurezza o di un piano di emergenza interno.

Nel valutare la scelta dei metodi operativi appropriati, compresi quelli per il monitoraggio e il controllo, gli operatori dovrebbero tener conto delle informazioni disponibili sulle buone pratiche.

Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone di consistente uso pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, garantiscano opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali pericoli e, per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se necessario, misure tecniche complementari per mantenere a un livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, le procedure e le misure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste da pertinenti disposizioni legislative dell'Unione.

Per favorire l'accesso alle informazioni ambientali previste dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia (la convenzione di Aarhus) approvata per conto dell'Unione con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale10, è opportuno migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, è opportuno fornire alle persone potenzialmente coinvolte in caso di incidente rilevante, informazioni adeguate sul comportamento corretto in tale eventualità. Gli Stati membri dovrebbero indicare dove si possono ottenere informazioni sui diritti delle persone coinvolte in un incidente rilevante. Le informazioni trasmesse al pubblico dovrebbero essere formulate in modo chiaro e comprensibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente ed essere adeguatamente aggiornate per via elettronica. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

È opportuno che le informazioni siano gestite in modo conforme al sistema per la condivisione delle informazioni in materia ambientale (SEIS), introdotto dalla comunicazione della Commissione, del 1o febbraio 2008, dal titolo «Verso un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)». È inoltre opportuno che siano rispettate la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)11, e le sue misure di esecuzione volte a permettere la condivisione di informazioni territoriali di carattere ambientale tra organismi del settore pubblico e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutto il territorio dell'Unione. Le informazioni dovrebbero essere conservate in una banca dati accessibile al pubblico a livello di Unione, anche per facilitare il monitoraggio e la comunicazione relativa all'attuazione.

In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che il pubblico interessato possa partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito a esso pareri e preoccupazioni che possono essere rilevanti, dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto. Ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali e aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e a ottenere il loro sostegno alle decisioni adottate.

Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente.

Le autorità locali hanno interesse nel prevenire gli incidenti rilevanti e nel mitigarne le conseguenze e possono svolgere un ruolo importante. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di questo fatto nell'attuazione della presente direttiva.

Per agevolare lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano sul loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli a essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i «quasi incidenti» che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sforzarsi per intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per condividere le informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete.

È opportuno che gli Stati membri individuino le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto degli obblighi da parte dei gestori. Le autorità competenti e la Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a sostegno dell'attuazione, ad esempio mettendo a punto adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone prassi. Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva. Al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa, dovrebbe essere istituito un sistema di ispezioni che preveda sia un programma di ispezioni periodiche svolte a intervalli regolari, sia ispezioni non programmate. Ove possibile, è opportuno coordinare le ispezioni con quelle previste ai sensi di altre normative dell'Unione, tra cui, se del caso, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)12. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che il personale sia sufficiente e dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire un sostegno adeguato utilizzando strumenti e meccanismi che consentano di scambiare esperienze e di consolidare le conoscenze, anche a livello di Unione.

Per tenere conto degli sviluppi tecnici è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica degli allegati da II a VI al fine di adeguarli al progresso tecnico. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13.

Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione, sui documenti esplicativi14, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

È pertanto opportuno modificare e abrogare successivamente la direttiva 96/82/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.

2.

La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

  1. a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

  2. b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;

  3. c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

  4. d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

  5. e) allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;

  6. f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

  7. g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

  8. h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1. «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

  2. 2. «stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

  3. 3. «stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

  4. 4. «stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

  5. 5. «nuovo stabilimento»:

    1. a) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data; o

    2. b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

  6. 6. «stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1o giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della presenza direttiva, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

  7. 7. «altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui al punto 5;

  8. 8. «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

  9. 9. «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

  10. 10. «sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi;

  11. 11. «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

  12. 12. «presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I;

  13. 13. «incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

  14. 14. «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

  15. 15. «rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

  16. 16. «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

  17. 17. «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

  18. 18. «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

  19. 19. «ispezione», tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.

Art. 4 Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

1.

Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Detta valutazione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:

  1. a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;

  2. b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

  3. c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi, comprese le informazione di cui al paragrafo 3.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente comprendono:

  1. a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

  2. b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);

  3. c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);

  4. d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell’ambiente e altre proprietà pertinenti);

  5. e) se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della sostanza o miscela;

  6. f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.

4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 5 Obblighi generali del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

Art. 6 Autorità competente

1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva («l'autorità competente»), nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.

2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati.

3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori, in conformità ad altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti si accertano che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

Art. 7 Notifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

  2. b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;

  3. c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

  4. d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti;

  5. e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;

  6. f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;

  7. g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

  2. b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.

4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

  1. a) aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano,

  2. b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti,

  3. c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o

  4. d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Art. 8 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione.

2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

  2. b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già predisposto una MAPP e, se richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità competente e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.

4. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna almeno ogni cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore trasmette tempestivamente il documento che definisce la MAPP aggiornata all'autorità competente.

5. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Art. 9 Effetto domino

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore, a norma degli articoli 7 e 10, o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive presentata dall'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individuino gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dall'operatore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:

  1. a) scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda dei casi;

  2. b) collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

Art. 10 Rapporto di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:

  1. a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;

  2. b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

  3. c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;

  4. d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno;

  5. e) fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti organismi partecipanti alla stesura del rapporto.

3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

  2. b) per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1o giugno 2016;

  3. c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al paragrafo 3.

5.

Fatto salvo l'articolo 11, il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni cinque anni.

Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta dell'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.

Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate all'autorità competente.

6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.

Art. 11 Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.