diritto.io

Decisione 2014/901/PESC del Consiglio del 12 dicembre 2014 che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria1,

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha convenuto di imporre un divieto di esportazione in Siria di carboturbo e relativi additivi, dal momento che sono utilizzati dalla forza aerea del regime di Assad per compiere attacchi aerei indiscriminati contro la popolazione civile.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione 2013/255/PESC è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e additivi specificatamente formulati per carboturbo da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l'assicurazione, la riassicurazione o servizi d'intermediazione, nell'ambito della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione di carboturbo e relativi additivi di cui al paragrafo 1. 3. Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e relativi additivi o la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazione, riassicurazione o servizi di intermediazione, necessario per l'utilizzo da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto, a scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno della Siria. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al carboturbo e relativi additivi utilizzati esclusivamente da aerei civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati. 5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.» .

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Giannini