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Decisione del Consiglio del 15 dicembre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea europea e la Repubblica del Capo Verde (2014/948/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/20061, la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde («accordo»).

Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall'accordo di partenariato tra le due parti2 è scaduto il 31 agosto 2014.

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo («protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde in materia di pesca.

In esito a tali negoziati, il 28 agosto 2014 è stato siglato il protocollo.

Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, come prevede il suo articolo 15.

È necessario firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Art. 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente M. Martina