Decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2014 che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e di zoonosi per il 2014 e che modifica la decisione di esecuzione 2013/722/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ad alcuni programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2014) 9650] (2014/925/UE)
Testo vigente
Questo elemento non esiste alla data scelta.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l'articolo 27, paragrafi 5 e 6,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio2, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,
L'articolo 45, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (UE) n. 652/2014, stabilisce che per i programmi attuati nel 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE. La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.
La decisione 2008/341/CE della Commissione3 dispone che, per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CEE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie degli animali e zoonosi figuranti all'allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della decisione 2008/341/CE.
La decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione4 approva alcuni programmi nazionali per il 2014 e fissa la percentuale e l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
La decisione di esecuzione 2013/722/UE definisce anche le misure ammissibili al contributo finanziario dell'Unione. La Commissione ha tuttavia informato per iscritto gli Stati membri che alcune misure saranno considerate ammissibili solo se le attività svolte sono state attuate correttamente. Per esempio nel caso del programma di eradicazione della tubercolosi bovina approvato in Irlanda, il costo del test cutaneo di reazione alla tubercolina non era stato ritenuto ammissibile a causa dei risultati insoddisfacenti ottenuti negli anni precedenti.
In seguito ai progressi compiuti dalle autorità irlandesi competenti nell'attuazione del programma anzidetto, fatto riconosciuto dagli esperti della task force «tubercolosi», il test cutaneo di reazione alla tubercolina è stato approvato ai fini del contributo finanziario dell'Unione, come previsto nel programma presentato originariamente.
Il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale. L'Ungheria ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia. La Danimarca ha ritirato la richiesta di un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 relativo a un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria e a un programma di eradicazione e sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. La Polonia ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia.
La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono conformi alla pertinente normativa veterinaria dell'Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell'allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno che siano approvati.
La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per finanziare tali programmi. Da tale esame emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l'anno 2014, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
Il contributo finanziario dell'Unione per alcuni programmi nazionali va pertanto adeguato. Per ottimizzare l'impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell'ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni zoosanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
Tale esercizio di riassegnazione rende necessario apportare numerose modifiche a determinati contributi finanziari dell'Unione stabiliti nella decisione di esecuzione 2013/722/UE. Per motivi di trasparenza è opportuno indicare l'intera gamma dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi approvati per il 2014 interessati da tali modifiche.
Secondo il parere del laboratorio di riferimento dell'UE per la brucellosi e la tubercolosi, del 15 luglio 2014, il test di reazione a catena della polimerasi (PCR) dovrebbe essere considerato un ulteriore importante fase dell'esame batteriologico. Dovrebbe pertanto essere aggiunto alle misure ammissibili nell'ambito dei programmi di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine e della brucellosi ovina e caprina.
La legislazione veterinaria dell'Unione relativa alla febbre catarrale si applica soltanto agli animali domestici. Per ragioni di trasparenza, è opportuno chiarire che i programmi nazionali di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale riguardano solo gli animali domestici.
L'uso di costi unitari nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi è autorizzata con la decisione della Commissione C(2014) 1035 final5. I costi unitari per il campionamento sono calcolati in base alla retribuzione oraria, al tempo necessario ad eseguire il campionamento più il 7 % per spese generali.
In base alle informazioni fornite dall'Irlanda risulta che i costi di campionamento per alcuni test di tubercolinizzazione non sono interamente sostenuti dallo Stato membro. In tal caso il contributo dell'Unione dovrebbe basarsi sui costi reali sostenuti ai quali va applicata la percentuale decisa di cofinanziamento.
Dovrebbe anche essere chiarito che gli Stati membri non sono tenuti a prefinanziare la parte dei loro programmi attuati in paesi terzi.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/722/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione