Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente4, dovrebbe essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.
Attualmente la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari, ma si prevede per il futuro di estenderne l’ambito di applicazione ai biocidi.
Le misure istituite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in particolare dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici5, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche6, dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque7, dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale8, e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari9. Inoltre, tali misure dovrebbero lasciare impregiudicate le misure facoltative nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)10.
Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi in materia di uso sostenibile dei pesticidi. Dovrebbe quindi essere incoraggiato l’uso, a livello adeguato, di tali strumenti, pur sottolineando che i singoli Stati membri possono decidere in merito al loro uso fatta salva l’applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato.
Per agevolare l’attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero controllare l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione e stabilire i tempi e gli obiettivi per la riduzione del loro uso, in particolare quando si tratta di un metodo adeguato per realizzare obiettivi di riduzione del rischio. I piani d’azione nazionali dovrebbero essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell’ambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi.
Lo scambio d’informazioni sugli obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri stabiliscono nel contesto dei rispettivi piani nazionali è un elemento molto importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. È pertanto opportuno che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri, in particolare in merito all’attuazione e ai risultati ottenuti dai rispettivi piani d’azione nazionali e alle esperienze maturate. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare le pertinenti relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate, se necessario, delle opportune proposte legislative.
Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d’azione nazionali è opportuno che venga applicata la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale11.
È essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005.
La vendita di pesticidi, anche via Internet, è un elemento importante nella catena di distribuzione ed è il momento in cui occorrerebbe fornire agli utilizzatori finali, in particolare a quelli professionali, consulenza specifica riguardo alle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l’ambiente. Per gli utilizzatori non professionali, che in genere non dispongono di un eguale livello di formazione, occorrerebbe formulare raccomandazioni, in particolare riguardo alla manipolazione e allo stoccaggio sicuri dei pesticidi così come allo smaltimento dell’imballaggio.
Visti i possibili rischi derivanti dall’impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno informare meglio la popolazione sull’impatto generale dell’uso dei pesticidi attraverso campagne di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai rivenditori e altri provvedimenti adeguati.
Dovrebbero essere promossi, a livello europeo e nazionale, programmi di ricerca volti a determinare l’impatto dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente, compresi gli studi sui gruppi ad alto rischio.
Nella misura in cui la manipolazione e l’applicazione dei pesticidi impongano la definizione di prescrizioni minime di salute e sicurezza sul lavoro per i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori a tali prodotti, nonché l’adozione di misure di prevenzione generali e particolari per ridurre tali rischi, queste sono disciplinate dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro12, e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro13.
Poiché la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine14, contemplerà, una volta modificata, disposizioni sull’immissione sul mercato di attrezzature per l’applicazione dei pesticidi che garantiranno il rispetto di requisiti ambientali, è opportuno, al fine di minimizzare l’impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente dovuto all’impiego di tali attrezzature, istituire sistemi che consentano l’ispezione tecnica periodica delle attrezzature già in uso. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei rispettivi piani nazionali le modalità di attuazione di tali requisiti.
L’irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull’ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato con eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenti un evidente vantaggio in termini d’impatto ridotto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altre forme di irrorazione o nel caso in cui non esistano alternative praticabili, purché siano impiegate le migliori tecnologie disponibili per ridurre la dispersione.
L’ambiente acquatico è una matrice particolarmente sensibile ai pesticidi. È pertanto necessario prestare particolare attenzione per evitare l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, ad esempio creando delle fasce di rispetto o aree di salvaguardia oppure piantando siepi lungo i corsi d’acqua superficiali per ridurre l’esposizione dei corpi idrici alla dispersione dei prodotti irrorati, al drenaggio e al dilavamento. Le dimensioni delle fasce di rispetto dovrebbero dipendere, in particolare, dalle caratteristiche del suolo e dalle proprietà dei pesticidi come dalle caratteristiche agricole delle aree interessate. L’impiego di pesticidi in aree destinate all’estrazione di acqua potabile, su o lungo vie di trasporto come le linee ferroviarie, o su superfici impermeabilizzate o molto permeabili, può comportare rischi più elevati di inquinamento dell’ambiente acquatico. Nelle suddette aree è pertanto opportuno ridurre il più possibile, o, se del caso, eliminare il ricorso ai pesticidi.
L’uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi e giardini pubblici, i terreni sportivi e le aree ricreative, i cortili delle scuole e i parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di strutture sanitarie, i rischi derivanti dall’esposizione ai pesticidi sono elevati. In queste aree, l’uso di pesticidi dovrebbe essere vietato o ridotto al minimo. Qualora siano utilizzati pesticidi, è opportuno definire adeguate misure di gestione del rischio e prendere in considerazione, in primo luogo, pesticidi a basso rischio così come misure di controllo biologico.
La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscela di pesticidi e di pulizia delle attrezzature di applicazione dei pesticidi dopo l’impiego, e il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei residui dei pesticidi sono operazioni particolarmente atte a provocare un’esposizione indesiderata delle persone e dell’ambiente. È pertanto opportuno prevedere misure specifiche riguardanti tali attività a integrazione dei provvedimenti previsti dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti15, e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi16. Le misure dovrebbero rivolgersi anche agli utilizzatori non professionali, visto che è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti.
L’applicazione dei principi generali e degli orientamenti specifici per coltura o settore della lotta biologica integrata da parte di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo maggiormente mirato di tutte le misure disponibili di lotta ai parassiti, compresi i pesticidi, contribuendo così a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e per l’ambiente e la dipendenza dall’uso dei pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, in particolare la difesa integrata, fissando le condizioni e stabilendo le misure necessarie per la sua applicazione.
Sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della presente direttiva quadro, l’attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria e il principio di sussidiarietà si applica alle modalità di attuazione dei medesimi principi di difesa integrata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare le modalità di attuazione di detti principi nei rispettivi piani d’azione nazionali, privilegiando, ove possibile, i metodi non chimici in materia fitosanitaria nonché la gestione delle specie nocive e delle colture.
È necessario quantificare i progressi realizzati per la riduzione dei rischi e degli impatti negativi derivanti dall’uso dei pesticidi alla salute umana e all’ambiente. Strumenti adeguati a tal fine sono gli indicatori di rischio armonizzati, che saranno definiti a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tali indicatori per la gestione dei rischi in ambito nazionale e a fini di comunicazione. La Commissione dovrebbe invece calcolare indicatori per valutare i progressi a livello comunitario. Dovrebbero essere utilizzati i dati statistici rilevati a norma della legislazione comunitaria, relativo alle statistiche sui pesticidi. Oltre agli indicatori armonizzati comuni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare i propri indicatori nazionali.
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali rischi connessi all’uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva è finalizzata a promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 37 di detta carta.
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione17.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire e aggiornare gli allegati della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»18, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall’articolo 3, punto 10, lettera a).
2. La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente.
3. Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «utilizzatore professionale»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
2) «distributore»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;
3) «consulente»: persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei pesticidi, nell’ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;
4) «attrezzatura per l’applicazione di pesticidi»: ogni attrezzatura specificamente destinata all’applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi;
5) «irrorazione aerea»: l’applicazione di pesticidi da un aeromobile (aereo o elicottero);
6) «difesa integrata»: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
7) «indicatore di rischio»: risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei pesticidi per la salute umana e/o l’ambiente;
8) «metodi non chimici»: metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell’allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti;
9) i termini «acque superficiali» e «acque sotterranee» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE;
10) «pesticida»:
a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi19.
Art. 4 Piani d’azione nazionali
1.
Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, i residui, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche.
I piani d’azione nazionali comprendono anche gli indicatori per controllare l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione, specialmente se sono disponibili alternative. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari20, che, una volta sottoposte a rinnovo dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisferanno i criteri per l’autorizzazione di cui all’allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento.
Sulla base di tali indicatori e tenendo conto, se del caso, del rischio o degli obiettivi di riduzione dell’impiego conseguiti già prima dell’applicazione della presente direttiva, sono stabiliti anche i tempi e gli obiettivi per la riduzione dell’uso, in particolare se la riduzione dell’impiego costituisce un metodo adeguato per conseguire la riduzione del rischio in materia di elementi prioritari individuati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c). Questi obiettivi possono essere intermedi o definitivi. Gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi idonei al conseguimento di tali obiettivi.
Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d’azione nazionali, gli Stati membri tengono conto dell’impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d’azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 15 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo.
I piani d’azione nazionali tengono conto di piani basati su altre disposizioni comunitarie concernenti l’impiego di pesticidi, come ad esempio le misure pianificate nel quadro della direttiva 2000/60/CE.
2.
Entro il 26 novembre 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d’azione nazionali.
Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.
3.
Entro il 26 novembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle informazioni comunicate dagli Stati membri in relazione ai piani d’azione nazionali. La relazione contiene i metodi utilizzati e le implicazioni riguardanti la definizione di diversi tipi di obiettivi per la riduzione dei rischi e l’uso di pesticidi.
Entro il 26 novembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all’attuazione di obiettivi nazionali stabiliti in conformità del paragrafo 1, al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tale relazione è corredata, se necessario, di appropriate proposte legislative.
4. La Commissione rende disponibili al pubblico su un sito Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.
5. Nell’ambito della definizione e della modifica dei piani d’azione nazionali si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico istituite dall’articolo 2 della direttiva 2003/35/CE.
Capo II. Formazione, vendita di pesticidi, informazione e sensibilizzazione
Art. 5 Addestramento
1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, come appropriato.
La formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell’allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità.
2.
Entro il 26 novembre 2013, gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell’allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi.
I sistemi di certificazione comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, rinnovare e revocare i certificati.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
Art. 6 Prescrizioni per la vendita di pesticidi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tale personale è disponibile nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente al fine di gestire i rischi relativi ai prodotti in questione. I microdistributori che vendono esclusivamente prodotti per uso non professionale possono essere esentati qualora non mettano in vendita prodotti classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a norma della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi21.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale alle persone in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi a utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro il 26 novembre 2015.
Art. 7 Informazione e sensibilizzazione
1. Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un’informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente che comporta il loro impiego, e sull’utilizzo di alternative non chimiche.
2. Gli Stati membri istituiscono sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da pesticidi, nonché, ove disponibili, agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori, i lavoratori agricoli o le persone che risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi.
3. Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro il 26 novembre 2012 un documento di orientamento strategico sul controllo e sulla sorveglianza dell’impatto dell’uso dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente.
Capo III. Attrezzature per l’applicazione di pesticidi
Art. 8 Ispezione delle attrezzature in uso
1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L’intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.
2.
Entro il 26 novembre 2016, gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.
Le attrezzature nuove sono ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall’acquisto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e a seguito di un’analisi del rischio per la salute umana e l’ambiente, compresa la valutazione dell’entità dell’impiego dell’attrezzatura, gli Stati membri possono:
a) applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi alle attrezzature per l’applicazione di pesticidi non impiegate per l’irrorazione, alle attrezzature portatili per l’applicazione o agli irroratori a spalla e a ulteriori attrezzature per l’applicazione di pesticidi rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, che sono elencate nel piano d’azione nazionale previsto dall’articolo 4. Le seguenti ulteriori attrezzature per l’applicazione di pesticidi non sono mai considerate di utilizzo molto limitato:
i) attrezzature per l’irrorazione montate su treni o aeromobili;
ii) irroratori a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina;
b) esonerare dall’ispezione le attrezzature portatili per l’applicazione o gli irroratori a spalla; in questo caso gli Stati membri garantiscono che gli operatori vengano informati della necessità di cambiare periodicamente gli accessori, dei rischi specifici legati a tali attrezzature, e garantiscono che gli operatori vengano formati a un appropriato utilizzo delle attrezzature per l’applicazione nel rispetto dell’articolo 5.
4.
Le ispezioni verificano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi soddisfino i requisiti pertinenti elencati nell’allegato II per ottenere un elevato livello di protezione per la salute umana e per l’ambiente.
Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi conformi alle norme armonizzate elaborate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, sono ritenute conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente.
5. Gli utilizzatori professionali effettuano tarature e controlli tecnici periodici delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi conformemente alla formazione adeguata ricevuta secondo quanto previsto dall’articolo 5.
6.
Gli Stati membri designano gli organismi responsabili dell’attuazione dei sistemi d’ispezione e ne informano la Commissione.
Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni e riconosce i certificati rilasciati in altri Stati membri secondo i requisiti di cui al paragrafo 4 e laddove il periodo trascorso dall’ultima ispezione effettuata in un altro Stato membro sia uguale o più breve del periodo dell’intervallo tra le ispezioni applicabile nel suo territorio.
Gli Stati membri si adoperano per riconoscere i certificati rilasciati negli altri Stati membri a condizione che siano rispettati gli intervalli tra le ispezioni di cui al paragrafo 1.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato II per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
Capo IV. Pratiche e usi specifici
Art. 9 Irrorazione aerea
1. Gli Stati membri assicurano che l’irrorazione aerea sia vietata.
2. In deroga al paragrafo 1, l’irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni:
a) non devono esistere alternative praticabili all’irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto all’applicazione di pesticidi da terra;
b) i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l’impiego nell’irrorazione aerea a seguito di un’analisi specifica dei rischi che la stessa comporta;
c) l’operatore che effettua l’irrorazione aerea deve essere in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Nel periodo di transizione in cui i sistemi di certificazione non sono ancora istituiti, gli Stati membri possono accettare altre prove di conoscenza sufficiente;
d) l’impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un’autorità competente ai fini dell’autorizzazione delle attrezzature e degli aeromobili per l’applicazione aerea di pesticidi;
e) se l’area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell’autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
f) a partire dal 2013, gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati.
3.
Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l’irrorazione aerea può essere effettuata, di esaminare le richieste conformi al paragrafo 4 e di rendere pubbliche le colture, le informazioni sulle aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l’irrorazione aerea.
Nell’autorizzazione le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire preventivamente i residenti e le persone presenti e per tutelare l’ambiente nelle vicinanze dell’area irrorata.
4.
L’utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta di approvazione del piano di applicazione all’autorità competente, corredandola delle evidenze che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. La richiesta di applicazione di irrorazione aerea conforme al piano di applicazione approvato è presentata a tempo debito all’autorità competente. Essa contiene informazioni sul momento previsto dell’irrorazione, i quantitativi e il tipo di pesticidi utilizzati.
Gli Stati membri possono prevedere che le richieste di applicazione di irrorazione aerea, conformi al piano di applicazione approvato, alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato, siano considerate approvate.
In casi particolari, come situazioni di emergenza o specifiche situazioni difficili, possono essere presentate, ai fini dell’approvazione, anche richieste singole di irrorazione aerea. Laddove giustificato, le autorità competenti possono applicare una procedura accelerata per accertare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 prima dell’applicazione dell’irrorazione aerea.
5. Gli Stati membri si accertano della sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 effettuando un monitoraggio appropriato.
6. Le autorità competenti conservano copia delle richieste e delle approvazioni ai sensi del paragrafo 4 e mettono a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali l’area da irrorare, il giorno e l’ora previsti dell’irrorazione e il tipo di pesticida, conformemente con la normativa nazionale o comunitaria applicabile.
Art. 10 Informazioni per il pubblico
Gli Stati membri possono includere nei loro piani d’azione nazionali disposizioni in materia d’informazione delle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati.
Art. 11 Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile
1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi. Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) dare preferenza ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/CE, né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
b) dare preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l’uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e in vigneti;
c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi;
d) la riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.