Decisione (UE) 2015/422 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
L'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/20133 consente di mobilitare il fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500000000 EUR (a prezzi del 2011).
L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede che il Fondo può essere mobilitato per un importo fino ad un massimo di 50000000 EUR per il versamento di anticipi, e i corrispondenti stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 50000000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento di anticipi.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente B. Della Vedova