Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea del 4 febbraio 2015 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,
L'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha introdotto una nuova procedura in base alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente per l'inclusione nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) degli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento. Tale autorizzazione è concessa se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso; l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.
Gli articoli 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione3 specificano il significato di «prevedibile» ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/20144 stabilisce obblighi uniformi relativamente alle segnalazioni a fini di vigilanza.
In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è l'autorità competente responsabile per il rilascio agli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta dell'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, ove le condizioni sopra riportate siano soddisfatte.
Tenendo conto del fatto che il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ha armonizzato l'approccio in materia di deduzione dei dividendi prevedibili dagli utili di periodo o di fine esercizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 dovrebbe essere concessa qualora determinate condizioni siano soddisfatte.
Nei casi in cui le condizioni per applicare la presente decisione non siano soddisfatte, la BCE valuterà su base individuale le richieste di autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le condizioni in presenza delle quali la BCE ha determinato di concedere agli enti creditizi l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
2. La presente decisione fa salvo il diritto degli enti creditizi di richiedere alla BCE l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 in casi non previsti dalla presente decisione.
3. La presente decisione si applica agli enti creditizi sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta ai sensi del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)5.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1. per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che è sottoposto alla vigilanza della BCE;
2. «base consolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
3. «base subconsolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
4. per «soggetto consolidante» si intende l'ente creditizio tenuto a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata, a seconda del caso, in conformità agli articoli 11 e 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
5. per «utili di periodo» si intendono gli utili, come individuati nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento più breve di un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;
6. per «utili di fine esercizio» si intendono gli utili, come definiti nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento pari ad un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;
7. per «tasso di distribuzione a livello consolidato» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto consolidante; e b) l'utile al netto delle imposte che può essere riconosciuto ai proprietari del soggetto consolidante. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.
8. per «tasso di distribuzione a livello individuale» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto; e b) l'utile al netto delle imposte. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.
Art. 3 Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi sono autorizzati ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, prima che sia stata adottata una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento, a condizione che siano state rispettate le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.
2. Le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere soddisfatte prima della trasmissione delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri applicabili, in conformità con le date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
3. Gli enti creditizi che intendono includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 inviano una comunicazione alla BCE che comprende la documentazione richiesta dagli articoli 4 e 5 della presente decisione. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione in questione, la BCE comunica agli enti creditizi se tale documentazione contiene le informazioni richieste dalla presente decisione.
Art. 4 Verifica degli utili
1. La BCE considera soddisfatta la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 se l'ente creditizio che effettua la comunicazione fornisce alla BCE un documento, sottoscritto dal suo revisore esterno, che presenti i requisiti indicati nei paragrafi 3 e 4.
2. Gli enti creditizi che comunicano la propria intenzione di includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, a vari livelli di consolidamento o su base individuale, possono fornire il documento di cui al paragrafo 1 al massimo livello di consolidamento.
3. Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.
4. Per gli utili di periodo, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una relazione di revisione contabile limitata (review report, come definita dall'International Standard on Review Engagements 2410, emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board, o uno standard comparabile applicabile a livello nazionale) o, a condizione che la verifica condotta dall'ente creditizio consista in una relazione di revisione, in una lettera di attestazione provvisoria di tenore analogo a quello indicato al paragrafo 3.
Art. 5 Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile
1. Al fine di dimostrare che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, l'ente creditizio è tenuto:
a) a fornire una dichiarazione che tali utili sono stati rilevati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile e che l'ambito del consolidamento prudenziale non è sostanzialmente più ampio dell'ambito della verifica contenuta nel documento del revisore esterno indicato all'articolo 4; e
b) a trasmettere alla BCE un documento sottoscritto da un soggetto qualificato che esponga in modo dettagliato le principali componenti di tali utili di periodo o di fine esercizio, incluse le deduzioni per oneri o dividendi prevedibili.
2. Nei casi in cui gli utili di periodo o di fine esercizio debbano essere inclusi su base consolidata o subconsolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti dal soggetto consolidante.
3. I dividendi da dedurre sono pari all'importo formalmente proposto o deliberato dall'organo di amministrazione. Se tale proposta o decisione formale non è stata ancora assunta, il dividendo da dedurre è pari al maggiore tra i seguenti:
a) il dividendo massimo calcolato in conformità alla politica interna dei dividendi;
b) il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni;
c) il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente.
4. Una deduzione di dividendi basata su un metodo diverso da quelli elencati al paragrafo 3 non è coperta dalla presente decisione.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per «soggetto qualificato» si intende un soggetto che è stato debitamente autorizzato dall'organo di amministrazione dell'ente a sottoscrivere per conto di esso.
6. Ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano il modello di comunicazione contenuto in allegato alla presente decisione.
Art. 6 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2015.
2. La presente decisione si applica dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2014, in conformità all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2015 Il presidente della BCE Mario Draghi