Decisione (UE) 2015/438 del Consiglio del 2 marzo 2015 che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 12 dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti1 («accordo») istituisce un comitato misto e prevede che esso debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.
L'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti2 («accordo di modifica») è entrato in vigore il 1o luglio 2013.
Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
Nell'ambito dela sua responsabilità, il comitato misto ha rilevato l'esigenza di orientamenti comuni per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
Il comitato misto ha adottato tali orientamenti il 25 novembre 2009 con la decisione n. 1/2009. Tali orientamenti dovrebbero essere adattati alle nuove disposizioni dell'accordo di modifica e ai cambiamenti nel diritto interno dell'Unione sulla politica dei visti. Per chiarezza è opportuno sostituire tali orientamenti.
È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015 Per il Consiglio Il presidente D. Reizniece-Ozola