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Decisione (UE, Euratom) 2015/457 del Consiglio del 17 marzo 2015 che abroga la decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

La decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio1 istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» («programma»), che copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Un nuovo regolamento recante disposizioni circa il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna dovrebbe essere istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/124/CE, Euratom a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

1. L'abrogazione di cui all'articolo 1 non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti contemplati dal programma fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base della decisione 2007/124/CE, Euratom, o di qualsivoglia altro atto giuridico applicabile a tale assistenza finanziaria alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/124/CE, Euratom prima del 20 marzo 2015, aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3.

Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/124/CE, Euratom per il periodo dal 2011 al 2013.

Art. 3

1. La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno del regolamento (UE) n. 513/2014.

2. Se il regolamento (UE) n. 513/2014 entra in vigore prima della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs