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Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e altre autorità nazionali degli Stati membri, anche con Europol o altri organismi competenti dell’Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali.

Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità itinerante, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione.

La strategia di sicurezza interna per l’Unione europea («strategia di sicurezza interna»), adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010, intitolata «La strategia di sicurezza interna dell’Unione in azione: cinque tappe verso un’Europa più sicura», ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere; aumentare la resilienza dell’Europa di fronte alle crisi e alle calamità.

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all’attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto e alla necessaria coerenza con la sicurezza esterna.

Per promuovere l’attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall’Unione attraverso la costituzione e la gestione di un fondo per la sicurezza interna (il «Fondo»).

Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti nel presente regolamento.

L’efficienza delle misure e la qualità della spesa costituiscono principi guida nell’attuazione del Fondo. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato nel modo più efficace e semplice possibile.

In tempi di austerità per le politiche dell’Unione, è necessario superare le difficoltà economiche con rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative, miglior utilizzo delle strutture esistenti e coordinamento tra le istituzioni e le agenzie dell’Unione e le autorità nazionali e con i paesi terzi.

È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private.

Il ciclo programmatico dell’UE, istituito dal Consiglio l’8-9 novembre 2010, si propone di contrastare in modo coerente e metodico le più importanti minacce rappresentate per l’Unione dai reati gravi e dalla criminalità organizzata, attraverso la cooperazione ottimale tra i servizi interessati. Al fine di sostenere l’efficace attuazione di questo ciclo pluriennale, il finanziamento a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento (lo «strumento») dovrebbe ricorrere a tutti i possibili metodi d’esecuzione di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4, compreso, se del caso, attraverso la gestione indiretta„ al fine di assicurare la tempestiva ed efficiente realizzazione delle attività e dei progetti.

A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V TFUE non è possibile istituire il Fondo come un unico strumento finanziario. Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento e dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Tale quadro generale dovrebbe essere integrato dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani e lo sfruttamento dell’immigrazione illegale da parte di organizzazioni criminali possono essere contrastati efficacemente attraverso la cooperazione di polizia.

Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 515/2014 stabiliscono, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l’intera durata del Fondo, che deve costituire l’importo di riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria7.

La risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro ha riconosciuto che la lotta alla criminalità organizzata rappresenta una sfida per l’Europa e ha chiesto una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell’applicazione della legge in quanto il contrasto efficace della criminalità organizzata è essenziale per proteggere l’economia legale da tipiche attività criminali quale il riciclaggio dei proventi di reato.

Nell’ambito del quadro generale del Fondo, l’assistenza finanziaria fornita dallo strumento dovrebbe essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l’accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata – tra cui il terrorismo, la corruzione, il traffico di droga, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, lo sfruttamento dell’immigrazione illegale, lo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia, la criminalità informatica, il riciclaggio dei proventi di reato – la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d’azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

L’assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l’accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori prassi, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce in base alle competenze stabilite nel TFUE, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi, l’acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili e la cooperazione fra gli Stati membri e gli organismi competenti dell’Unione, tra cui Europol. L’assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe sostenere unicamente azioni coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello di Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell’Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del presente strumento dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell’offerta), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga.

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dallo strumento siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione, sostenute dagli strumenti dell’Unione per l’assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione e con i principi e i valori democratici, le libertà e i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sovranità dei paesi terzi. Le misure non dovrebbero essere intese a sostenere azioni direttamente orientate allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza dovrebbe essere mantenuta anche con la politica umanitaria dell’Unione, in particolare nell’attuare le misure di emergenza.

Lo strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli obblighi internazionali dell’Unione.

In conformità dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), lo strumento dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che lo strumento sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

Lo strumento dovrebbe integrare e rafforzare le attività intraprese per sviluppare la cooperazione tra Europol o altri organismi competenti dell’Unione e gli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi dello strumento nel settore della cooperazione di polizia, della prevenzione e della lotta alla criminalità e della gestione delle crisi. Ciò significa tra l’altro che, nell’elaborare i loro programmi nazionali, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la banca dati informativa, gli strumenti di analisi e gli orientamenti operativi e tecnici sviluppati da Europol, in particolare il sistema di informazione Europol (SIE), l’applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA - Secure Information Exchange Network Application) di Europol e la Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA - Serious and Organised Crime Threat Assessment).

Al fine di assicurare un’attuazione uniforme del Fondo, occorre che la dotazione di bilancio dell’Unione destinata allo strumento sia attuata in gestione diretta e indiretta per le azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione»), per l’assistenza emergenziale e per l’assistenza tecnica, e in gestione concorrente per i programmi nazionali e per le azioni che richiedono flessibilità amministrativa.

Per quanto riguarda le risorse impiegate nell’ambito della gestione concorrente, è necessario garantire che i programmi nazionali degli Stati membri siano coerenti con le priorità e gli obiettivi dell’Unione.

È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l’attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano stabilite nel presente regolamento e ripartite sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e misurabili. Tali criteri dovrebbero essere attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri dovrebbero proteggere e alla loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l’entità della popolazione, l’estensione del territorio nazionale e il prodotto interno lordo. Inoltre, poiché nelle SOCTA del 2013 si pone l’accento sull’importanza prevalente dei porti marittimi e degli aeroporti come punti d’ingresso utilizzati dalle organizzazioni criminali per la tratta di esseri umani e il traffico di merci illegali, è opportuno che le vulnerabilità specifiche rappresentate dalle rotte del crimine attraverso questi punti di passaggio esterni si riflettano nella distribuzione delle risorse disponibili per le azioni intraprese dagli Stati membri, mediante criteri relativi al numero di passeggeri e al peso delle merci sottoposti a controlli nei porti e aeroporti internazionali.

Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le strategie e i programmi dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare una parte delle risorse globali destinate ai programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell’Unione di cui all’allegato I del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali priorità, il contributo dell’Unione dovrebbe essere portato al 90 % del loro costo totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014.

È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell’Unione sia complementare alle risorse assegnate agli Stati membri per l’attuazione dei rispettivi programmi nazionali. Ciò assicurerà che l’Unione possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori prassi, il controllo dell’attuazione del diritto dell’Unione e delle politiche e azioni dell’Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate dovrebbero essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d’azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione.

Per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale dello strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni riguardanti tutti gli obiettivi specifici dello strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionale alle sfide e ai fabbisogni e garantisca la possibilità di realizzarli. Se un programma nazionale non affronta uno degli obiettivi specifici o se la dotazione è inferiore alle percentuali minime previste dal presente regolamento, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire una giustificazione nell’ambito del programma.

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, si dovrebbe poter fornire assistenza emergenziale, conformemente al quadro istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014.

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni transfrontalieri e fornire una piattaforma per approcci comuni, le attività ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbero contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee, la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri, il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo scambio di informazioni e delle migliori prassi.

Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione delle priorità strategiche dell’Unione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare, aggiungere o eliminare le priorità strategiche elencate nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri.

La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dello strumento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, con l’ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascun obiettivo specifico dello strumento. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi specifici per mezzo di indicatori comuni non rende obbligatoria l’attuazione delle azioni relative a tali indicatori.

È opportuno abrogare la decisione 2007/125/GAI del Consiglio8, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra autorità di contrasto, prevenire e combattere la criminalità, proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e migliorare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

È opportuno allineare la durata del periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio9. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati. Fatto a Strasburgo, 16 aprile 2014. Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente D. Kourkoulas