Decisione di esecuzione (UE) 2015/579 della Commissione del 9 aprile 2015 che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dall'Italia nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2015) 2235] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione2 stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.
La decisione di esecuzione 2013/775/UE della Commissione3 dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione all'Italia in relazione alle spese sostenute da tale Stato membro per combattere l'influenza aviaria nel 2012 ai sensi della decisione 2009/470/CE del Consiglio4. Una prima quota di EUR 40000,00 per il 2012 è stata pertanto versata a tale Stato membro come parte del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/775/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura indicata nella suddetta decisione.
Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede l'erogazione di un contributo finanziario agli Stati membri in tali circostanze, nonché l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tale contributo finanziario. Tale regolamento abroga inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014.
Mediante la decisione di esecuzione 2013/775/UE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5, in particolare l'articolo 84.
Il 19 agosto 2014 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 1431549,96 EUR per il 2012. A seguito di un esame dei documenti presentati da tale Stato membro, l'importo di 68238,40 EUR è tuttavia considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Il contributo finale per il 2012 può pertanto essere fissato a EUR 1363311,56, equivalente alla differenza tra l'importo della domanda di rimborso e l'importo non ammissibile. A seguito della deduzione della prima quota di cui al considerando due, il saldo da versare all'Italia per il 2012 può essere fissato a 1323311,56 EUR.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dall'Italia nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria è fissato a 1363311,56 EUR.
2. Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare all'Italia è fissato a 1323311,56 EUR.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione