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Decisione (UE) 2015/669 della Commissione del 24 aprile 2015 che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2596]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

A norma della decisione 2007/421/CE della Commissione2, entro il 1o luglio di ogni anno il direttore generale per l'Energia e i trasporti pubblica, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio3.

La direttiva 94/57/CE è stata rifusa in due diversi atti comunitari, vale a dire la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e il regolamento (CE) n. 391/2009. Tale regolamento contiene disposizioni concernenti la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli organismi riconosciuti.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi di tale articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La decisione 2007/421/CE è divenuta obsoleta ed è pertanto opportuno abrogarla. Nel contempo dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2007/421/CE è abrogata.

Art. 2

Entro il 31 agosto 2015 il direttore generale per la Mobilità e i trasporti pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di tutti gli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009, che all'occorrenza sarà aggiornato in modo da tener conto dei cambiamenti apportati ai soggetti giuridici inclusi in detto elenco.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione