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Decisione (UE) 2015/839 della Banca centrale europea del 27 aprile 2015 che individua gli enti creditizi soggetti ad una valutazione approfondita (BCE/2015/21)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d) e gli articoli da 9 a 13,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

In conformità all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE n. 1024/2013, nel 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha svolto una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi individuati dalla decisione BCE/2014/32.

La BCE dovrebbe condurre una valutazione approfondita, comparabile a quella effettuata nel 2014 in termini di ampiezza e profondità, relativamente agli enti creditizi non ricompresi nella precedente valutazione che siano divenuti significativi successivamente all'adozione della decisione BCE/2014/3.

Tale valutazione dovrebbe includere tre enti creditizi classificati come significativi dalla BCE sulla base della significatività delle attività transfrontaliere di un gruppo vigilato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dagli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)3. Dovrebbe altresì includere un ente creditizio classificato come significativo sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 in quanto è uno dei tre enti più significativi in uno Stato membro partecipante, nonché un ente creditizio significativo creato nel 2014 a seguito delle misure di risoluzione assunte da un'autorità nazionale competente nei confronti di un ente creditizio già classificato come significativo.

Dal momento che le attività di tale ultimo ente sono state sottoposte ad un esame della qualità degli attivi e ad una revisione speciale, ma l'ente non è stato sottoposto ad una prova di stress, nel 2015 esso sarà sottoposto solamente ad una prova di stress.

Al fine di assicurare parità di condizioni, inoltre, dovrebbero essere inclusi in tale valutazione altri quattro enti creditizi che possono soddisfare i criteri per la significatività stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio contabile per l'anno 2014.

La BCE può chiedere alle persone menzionate all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre una valutazione approfondita. La BCE può altresì fare uso dei poteri di cui dispone ai sensi degli articoli da 11 a 13 del medesimo regolamento.

La BCE dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti di riferimento nello svolgere tale valutazione approfondita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita

1. I soggetti elencati nell'allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE.

2. Novo Banco, SA è sottoposto solamente alla parte della valutazione approfondita relativa alla prova di stress.

3. In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013, gli enti creditizi individuati nell'allegato come sottoposti alla valutazione approfondita trasmettono tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale valutazione richieste dalla BCE.

Art. 2 Poteri di indagine

1. In conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell'allegato.

2. La BCE verifica le informazioni ricevute dagli enti creditizi, anche attraverso ispezioni in loco, ove necessario, ed è assistita dalle autorità nazionali competenti, se del caso, con il coinvolgimento di parti terze, in conformità agli articoli da 9 a 13 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE può invitare le autorità nazionali competenti, laddove sia necessario, a nominare revisori, non incaricati della revisione legale, per lo svolgimento dell'esame della qualità degli attivi come parte della valutazione approfondita.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 aprile 2015. Il presidente della BCE Mario Draghi