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Decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio del 28 maggio 2015 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC1.

Il 28 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/309/PESC2, che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2015.

In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare ulteriormente le misure restrittive fino al 1o giugno 2016.

Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio3, e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio*, Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio.

Inoltre, il 12 febbraio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2199 (2015) il cui punto 17 vieta il commercio di beni culturali siriani e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 13 bis È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 15 marzo 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.» ;

  2. 2) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2016. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» .

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs