Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio del 5 giugno 2015 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC1.
Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/3642, la quale dispone che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC devono applicarsi fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.
È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.
È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all'articolo 1 si applicano in relazione alla voce n. 10 dell'allegato fino al 6 ottobre 2015. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Art. 2
L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs