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Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio del 23 giugno 2015 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE

Testo vigente

Art. 22 Formazione

L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Art. 23 Disposizioni amministrative

1. L'esperto si presenta il primo giorno del distacco al servizio competente della direzione generale Amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene o il primo o il sedici del mese.

2. L'SGC effettua i pagamenti in euro su un conto bancario aperto presso un istituto bancario situato nell'Unione.

Capo IV. Esperti distaccati per brevi periodi senza spese

Art. 24 Esperti distaccati per brevi periodi senza spese

1.

Un esperto altamente specializzato può essere distaccato presso l'SGC per un breve periodo senza spese per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di sei mesi prorogabile conformemente all'articolo 25, paragrafo 1.

Salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'esperto per un breve periodo senza spese, tale distacco non implica per l'SGC il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 29.

2. Fatti salvi gli articoli da 25 a 29, il regime previsto agli articoli da 1 a 17, da 21 a 23 e da 30 a 32 si applica anche agli esperti distaccati per brevi periodi senza spese.

3. Fatto salvo l'articolo 8, l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'SGC e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'SGC.

Art. 25 Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese

1. Il periodo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi. In casi eccezionali, l'SGC può tuttavia decidere di concedere una proroga superiore a sei mesi.

2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese può essere nuovamente distaccato presso l'SGC conformemente alle norme previste nella presente decisione a condizione che sia trascorso almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.

3. In casi eccezionali il periodo di un anno di cui al paragrafo 2 può essere abbreviato.

Art. 26 Descrizione delle funzioni

1. Nello scambio di lettere previsto all'articolo 4, paragrafo 1, è menzionato il nome del responsabile in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità, o ad altro servizio a cui l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese sarà assegnato e sono descritte nei particolari le funzioni che questi dovrà svolgere.

2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese riceve istruzioni dal responsabile indicato al paragrafo 1 in merito alle specifiche funzioni da svolgere.

Art. 27 Assicurazione

Fatto salvo l'articolo 29 e in deroga all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'SGC offre all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese una copertura contro i rischi d'infortunio qualora questi non sia coperto dall'assicurazione del datore di lavoro contro gli stessi rischi.

Art. 28 Condizioni di lavoro

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese lavora esclusivamente a tempo pieno.

2. L'articolo 12, paragrafo 4, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese.

3. L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. Tuttavia, egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Il direttore generale del servizio procede ad una preventiva consultazione con il direttore generale dell'amministrazione.

Art. 29 Missioni

1. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni dei funzionari, salve modalità diverse convenute fra l'SGC e il datore di lavoro.

2. Se per una data missione l'SGC offre ai funzionari un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa alla medesima missione.

3. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'UE è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'SGC per tali missioni.

Capo V. Reclami

Art. 30 Reclami

Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 TFUE, gli esperti possono presentare, presso l'unità della direzione generale Amministrazione competente per i reclami e le richieste ai sensi dello statuto, un reclamo contro un atto che arrechi loro pregiudizio del segretario generale del Consiglio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. Il direttore generale dell'amministrazione notifica la decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'esperto non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.

Capo VI. Disposizioni finali

Art. 31 Comunicazione di informazioni

Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di esperti presso l'SGC. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:

  1. a) la cittadinanza degli esperti distaccati provenienti da un'OIG di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma;

  2. b) le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4;

  3. c) l'assegnazione di tutti gli esperti;

  4. d) qualsiasi sospensione e fine anticipata del distacco degli esperti di cui agli articoli 9 e 10;

  5. e) l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19.

Art. 32 Delega di potere

Tutti i poteri conferiti all'SGC in virtù della presente decisione sono esercitati dal segretario generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio è autorizzato a delegare la totalità o una parte di detti poteri al direttore generale dell'amministrazione dell'SGC.

Art. 34 Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a ogni nuovo distacco o rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs