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Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio del 23 giugno 2015 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE

Testo vigente

Art. 9 Sospensione del distacco

1. Su richiesta scritta dell'esperto o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata della sospensione:

  1. a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;

  2. b) il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC.

2. L'SGC informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

Art. 10 Fine del distacco

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'SGC o del datore di lavoro con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto, con lo stesso preavviso e con riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'SGC.

2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:

  1. a) dal datore di lavoro, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;

  2. b) per accordo reciproco tra l'SGC e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'esperto alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'esperto lo richiedano;

  3. c) dall'SGC, in caso di mancato rispetto da parte dell'esperto degli obblighi stabiliti nella presente decisione. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare osservazioni;

  4. d) dall'SGC, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare le sue osservazioni.

3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'SGC ne informa immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

Capo II. Condizioni di lavoro

Art. 11 Previdenza sociale

1. Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro certifica all'SGC che l'esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica dello Stato membro oppure all'OIG da cui dipende l'esperto. A tal fine, l'amministrazione pubblica dello Stato membro fornisce all'SGC l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 («documento portatile A1»). L'OIG fornisce all'SGC un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'esperto è coperto dall'SGC contro i rischi di infortunio. L'SGC fornisce all'esperto una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui questi si presenta al servizio competente della direzione generale Amministrazione per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.

3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'esperto partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'SGC.

Art. 12 Orario di lavoro

1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di orario di lavoro e di orario flessibile, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'SGC.

2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'SGC, l'SGC può autorizzare un esperto a lavorare a tempo parziale.

3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'esperto presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.

4. Agli esperti possono essere concesse le indennità applicabili presso l'SGC nel quadro di un servizio continuo o a turni o di una permanenza.

Art. 13 Assenza per malattia o infortunio

1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'esperto avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il recapito al quale si trova. L'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'SGC.

2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di dodici giorni, l'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o infortunio.

3. Se l'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'esperto, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, sono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4. Tuttavia, se è vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'esperto continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Art. 14 Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1. Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.

2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l'esperto è assegnato.

3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'SGC può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale supplementare per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.

4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

5. All'esperto il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore generale del servizio a cui è assegnato. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore generale del servizio procede ad una consultazione preventiva con il direttore generale dell'amministrazione.

Art. 15 Congedo speciale per motivi di formazione

Il presente articolo si applica agli esperti il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, l'SGC può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione dell'esperto da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'esperto. Le indennità di cui all'articolo 19 non sono versate durante detto congedo speciale supplementare.

Art. 16 Congedo di maternità e paternità

1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedo di maternità e paternità.

2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'esperto e previo accordo del datore di lavoro, il distacco è sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.

3. In deroga al paragrafo 1, l'esperto può chiedere una sospensione del distacco di durata pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.

Art. 17 Gestione e controllo

La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'SGC, dalla direzione generale Amministrazione dell'SGC e dalla direzione generale o dal servizio a cui l'esperto è assegnato.

Capo III. Indennità e spese

Art. 18 Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio

1. Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, la sede di distacco e il luogo di ritorno dell'END sono determinati dall'SGC in termini di posizione geografica di detti luoghi e detta sede basata sulla loro latitudine e longitudine e accertata attraverso una banca dati appropriata dall'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina.

2. La distanza geografica, di cui agli articoli 19 e 20 della presente decisione, tra la sede di distacco, da un lato, e il luogo di assunzione o di ritorno, dall'altro, è determinata dalla distanza ortodromica tra i due punti in base alla loro latitudine e longitudine secondo il sistema di coordinate WGS 84 (World Geodetic System 1984 — sistema geodetico mondiale 1984).

3.

Ai fini della presente decisione:

  1. a) il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco;

  2. b) la sede di distacco è Bruxelles;

  3. c) il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco.

Il luogo di assunzione è fissato nello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il luogo di ritorno è fissato in base a una dichiarazione del datore di lavoro.

4. Ai fini del presente articolo, le circostanze legate ai compiti svolti dall'END per uno Stato membro diverso da quello della sede di distacco o per un'OIG non sono prese in considerazione.

Art. 19 Indennità

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per funzionari di cui all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR.

2. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)Importo in EUR
0 — 1500,00
> 15082,70
> 300147,03
> 500238,95
> 800385,98
> 1300606,55
> 2000726,04

3. Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di paternità o di adozione, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento, tramite anticipo, di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro informa l'SGC in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità sono detratti dalle corrispondenti indennità versate all'END dall'SGC.

6. L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 65 e dell'allegato XI dello statuto si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 20 Spese di viaggio

1. All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

2. Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato VII dello statuto.

3. L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso può essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.

4. Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Art. 21 Missioni e spese di missione

1. L'esperto può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

2. Le spese di missione sono rimborsate secondo le disposizioni in vigore presso l'SGC.

Art. 22 Formazione

L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Art. 23 Disposizioni amministrative

1. L'esperto si presenta il primo giorno del distacco al servizio competente della direzione generale Amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene o il primo o il sedici del mese.

2. L'SGC effettua i pagamenti in euro su un conto bancario aperto presso un istituto bancario situato nell'Unione.

Capo IV. Esperti distaccati per brevi periodi senza spese

Art. 24 Esperti distaccati per brevi periodi senza spese

1.

Un esperto altamente specializzato può essere distaccato presso l'SGC per un breve periodo senza spese per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di sei mesi prorogabile conformemente all'articolo 25, paragrafo 1.

Salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'esperto per un breve periodo senza spese, tale distacco non implica per l'SGC il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 29.

2. Fatti salvi gli articoli da 25 a 29, il regime previsto agli articoli da 1 a 17, da 21 a 23 e da 30 a 32 si applica anche agli esperti distaccati per brevi periodi senza spese.

3. Fatto salvo l'articolo 8, l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'SGC e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'SGC.

Art. 25 Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese

1. Il periodo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi. In casi eccezionali, l'SGC può tuttavia decidere di concedere una proroga superiore a sei mesi.

2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese può essere nuovamente distaccato presso l'SGC conformemente alle norme previste nella presente decisione a condizione che sia trascorso almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.

3. In casi eccezionali il periodo di un anno di cui al paragrafo 2 può essere abbreviato.

Art. 26 Descrizione delle funzioni

1. Nello scambio di lettere previsto all'articolo 4, paragrafo 1, è menzionato il nome del responsabile in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità, o ad altro servizio a cui l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese sarà assegnato e sono descritte nei particolari le funzioni che questi dovrà svolgere.

2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese riceve istruzioni dal responsabile indicato al paragrafo 1 in merito alle specifiche funzioni da svolgere.

Art. 27 Assicurazione

Fatto salvo l'articolo 29 e in deroga all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'SGC offre all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese una copertura contro i rischi d'infortunio qualora questi non sia coperto dall'assicurazione del datore di lavoro contro gli stessi rischi.

Art. 28 Condizioni di lavoro

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese lavora esclusivamente a tempo pieno.

2. L'articolo 12, paragrafo 4, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese.

3. L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. Tuttavia, egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Il direttore generale del servizio procede ad una preventiva consultazione con il direttore generale dell'amministrazione.

Art. 29 Missioni

1. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni dei funzionari, salve modalità diverse convenute fra l'SGC e il datore di lavoro.

2. Se per una data missione l'SGC offre ai funzionari un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa alla medesima missione.

3. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'UE è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'SGC per tali missioni.