Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio del 23 giugno 2015 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE
Testo vigente
Art. 19 Indennità
1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per funzionari di cui all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR.
2. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:
| Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km) | Importo in EUR |
| 0 — 150 | 0,00 |
| > 150 | 82,70 |
| > 300 | 147,03 |
| > 500 | 238,95 |
| > 800 | 385,98 |
| > 1300 | 606,55 |
| > 2000 | 726,04 |
3. Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di paternità o di adozione, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.
4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento, tramite anticipo, di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.
5. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro informa l'SGC in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità sono detratti dalle corrispondenti indennità versate all'END dall'SGC.
6. L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 65 e dell'allegato XI dello statuto si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 20 Spese di viaggio
1. All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.
2. Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato VII dello statuto.
3. L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso può essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.
4. Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.
Art. 21 Missioni e spese di missione
1. L'esperto può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
2. Le spese di missione sono rimborsate secondo le disposizioni in vigore presso l'SGC.
Art. 22 Formazione
L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
Art. 23 Disposizioni amministrative
1. L'esperto si presenta il primo giorno del distacco al servizio competente della direzione generale Amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene o il primo o il sedici del mese.
2. L'SGC effettua i pagamenti in euro su un conto bancario aperto presso un istituto bancario situato nell'Unione.
Capo IV. Esperti distaccati per brevi periodi senza spese
Art. 24 Esperti distaccati per brevi periodi senza spese
1.
Un esperto altamente specializzato può essere distaccato presso l'SGC per un breve periodo senza spese per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di sei mesi prorogabile conformemente all'articolo 25, paragrafo 1.
Salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'esperto per un breve periodo senza spese, tale distacco non implica per l'SGC il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 29.
2. Fatti salvi gli articoli da 25 a 29, il regime previsto agli articoli da 1 a 17, da 21 a 23 e da 30 a 32 si applica anche agli esperti distaccati per brevi periodi senza spese.
3. Fatto salvo l'articolo 8, l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'SGC e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'SGC.
Art. 25 Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese
1. Il periodo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi. In casi eccezionali, l'SGC può tuttavia decidere di concedere una proroga superiore a sei mesi.
2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese può essere nuovamente distaccato presso l'SGC conformemente alle norme previste nella presente decisione a condizione che sia trascorso almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.
3. In casi eccezionali il periodo di un anno di cui al paragrafo 2 può essere abbreviato.
Art. 26 Descrizione delle funzioni
1. Nello scambio di lettere previsto all'articolo 4, paragrafo 1, è menzionato il nome del responsabile in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità, o ad altro servizio a cui l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese sarà assegnato e sono descritte nei particolari le funzioni che questi dovrà svolgere.
2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese riceve istruzioni dal responsabile indicato al paragrafo 1 in merito alle specifiche funzioni da svolgere.
Art. 27 Assicurazione
Fatto salvo l'articolo 29 e in deroga all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'SGC offre all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese una copertura contro i rischi d'infortunio qualora questi non sia coperto dall'assicurazione del datore di lavoro contro gli stessi rischi.
Art. 28 Condizioni di lavoro
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese lavora esclusivamente a tempo pieno.
2. L'articolo 12, paragrafo 4, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese.
3. L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. Tuttavia, egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Il direttore generale del servizio procede ad una preventiva consultazione con il direttore generale dell'amministrazione.
Art. 29 Missioni
1. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni dei funzionari, salve modalità diverse convenute fra l'SGC e il datore di lavoro.
2. Se per una data missione l'SGC offre ai funzionari un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa alla medesima missione.
3. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'UE è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'SGC per tali missioni.
Capo V. Reclami
Art. 30 Reclami
Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 TFUE, gli esperti possono presentare, presso l'unità della direzione generale Amministrazione competente per i reclami e le richieste ai sensi dello statuto, un reclamo contro un atto che arrechi loro pregiudizio del segretario generale del Consiglio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.
Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. Il direttore generale dell'amministrazione notifica la decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'esperto non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 31 Comunicazione di informazioni
Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di esperti presso l'SGC. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:
a) la cittadinanza degli esperti distaccati provenienti da un'OIG di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma;
b) le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4;
c) l'assegnazione di tutti gli esperti;
d) qualsiasi sospensione e fine anticipata del distacco degli esperti di cui agli articoli 9 e 10;
e) l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19.
Art. 32 Delega di potere
Tutti i poteri conferiti all'SGC in virtù della presente decisione sono esercitati dal segretario generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio è autorizzato a delegare la totalità o una parte di detti poteri al direttore generale dell'amministrazione dell'SGC.
Art. 33 Abrogazione
La decisione 2007/829/CE è abrogata. L'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli da 15 a 19 di tale decisione restano tuttavia d'applicazione a tutti i distacchi in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione, fatto salvo l'articolo 34.
Art. 34 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a ogni nuovo distacco o rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs