Decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio del 18 settembre 2015 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio in ordine all'approvazione di un trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») stabilisce, tra l'altro, le procedure per derogare agli obblighi imposti ai membri dell'OMC da tale accordo o da accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B e 1C dello stesso e ai relativi allegati.
Nel 2011 è stata presentata una richiesta di deroga che consentisse ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati («membri PMS») senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo di cui all'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services — «GATS»). La posizione dell'Unione a sostegno di tale deroga è stata adottata con la decisione del Consiglio 2012/8/UE1.
Il 17 dicembre 2011 la conferenza ministeriale dell'OMC ha adottato una decisione che autorizza i membri dell'OMC a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei membri PMS per un periodo di 15 anni. A norma di tale decisione, i membri dell'OMC che accordano un trattamento preferenziale devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi (Council for Trade in Services — «CTS») e un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS deve essere approvato dal CTS conformemente alle sue procedure.
Nella decisione del 7 dicembre 2013 la conferenza ministeriale dell'OMC ha riaffermato il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS.
L'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS è nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'Unione e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi relativi all'agenda di Doha per lo sviluppo.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTS in ordine all'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione dell'Unione in sede di CTS consiste nel sostenere l'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, in conformità della decisione della conferenza ministeriale dell'OMC del 7 dicembre 2013.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. Dieschbourg