Decisione (UE) 2015/1987 del Consiglio del 5 ottobre 2015 sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha approvato, mediante il regolamento (CE) n. 241/20081, la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»).
L'Unione e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno negoziato un nuovo protocollo («protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di pesca.
Il protocollo è stato firmato il 24 novembre 2014 in conformità della decisione 2014/782/UE2 e si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma.
L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è approvato a nome dell'Unione3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste all'articolo 19 del protocollo4.
Art. 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. Schmit