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Decisione (UE) 2015/1869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/20061, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

Il 24 marzo 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito agli esuberi e alla cessazione delle attività (di seguito «gli esuberi») presso la Ford Genk e presso 11 fornitori e produttori a valle in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6268564 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2015, un importo pari a 6268564 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 ottobre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente N. Schmit