Decisione (PESC) 2015/1837 del Consiglio del 12 ottobre 2015 sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio (PTS) dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC1 sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l'altro, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).
Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.
La rapida entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT e il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell'ottobre 2006, nel maggio 2009 e nel febbraio 2013 hanno ulteriormente sottolineato l'importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
La commissione preparatoria della CTBTO è impegnata a individuare in che modo il suo sistema di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e gli sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari del CTBT nell'attuazione del regime di verifica.
Nell'ambito dell'attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e due decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire l'azione comune 2006/243/PESC2 nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica, l'azione comune 2007/468/PESC3 e l'azione comune 2008/588/PESC4, la decisione 2010/461/PESC5 e la decisione 2012/699/PESC6 per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO.
È opportuno che tale sostegno dell'Unione prosegua.
L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 280 installazioni in circa 85 paesi, e al centro internazionale dati, è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di assicurare l'attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO per conseguire i seguenti obiettivi:
a) rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;
b) rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.
2.
I progetti che saranno sostenuti dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
a) sostenere il mantenimento del sistema di monitoraggio al fine di migliorare il rilevamento di eventuali esplosioni nucleari, in particolare fornendo sostegno a: stazioni sismiche (AS) selezionate e per la caratterizzazione del fondo globale di radioxeno e la mitigazione dello xeno; miglioramenti nella gestione del centro virtuale per l'utilizzo dei dati (vDEC) e delle attività associate; l'attuazione della fase due del programma di reingegnerizzazione del centro internazionale dati (IDC) in ambito sismico, idroacustico e infrasonico (SHI); l'aumento della copertura dei test per le applicazioni dell'IDC;
b) migliorare le capacità di verifica della commissione preparatoria della CTBTO relativamente alle ispezioni in loco, in particolare sostenendo lo sviluppo delle capacità operative dell'ispezione in loco (OSI) attraverso l'ampliamento e l'integrazione delle capacità tecniche del sistema a raggi infrarossi multi-spettrale (MSIR) dell'OSI;
c) sostenere la promozione dell'universalizzazione e dell'entrata in vigore del CTBT e la sostenibilità a lungo termine del suo regime di verifica attraverso la sensibilizzazione e lo sviluppo di capacità, anche fornendo sostegno alle seguenti attività: formazione e laboratori nell'Asia sudorientale, nella regione del Pacifico e nell'Estremo Oriente, nonché nel Medio oriente e nell'Asia meridionale per promuovere la partecipazione efficace al CTBT; mantenimento del sistema di sviluppo di capacità; sensibilizzazione delle comunità scientifiche e diplomatiche/responsabili dell'elaborazione delle politiche per migliorare la conoscenza e la comprensione del CTBT; consolidamento e ampliamento dell'offerta/del pacchetto software extended National Data Centre (NDC) in-a-Box (NDC-in-a-Box).
I progetti mirano altresì ad assicurare la visibilità dell'Unione nella sua azione di sostegno alle attività summenzionate e alla gestione adeguata dei programmi nell'attuazione della presente decisione.
Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3024756 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L'accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione europea si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini