Decisione di esecuzione (UE) 2015/1956 del Consiglio del 26 ottobre 2015 che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo,
La decisione 2008/633/GAI stabilisce che i suoi effetti decorrono dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2, è entrato in vigore ed è applicabile.
Con lettera del 2 luglio 2013, la Commissione ha comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 è entrato in vigore ed è applicabile a decorrere dal 27 settembre 2011.
Sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio da parte del Consiglio delle proprie competenze di esecuzione ai sensi della decisione 2008/633/GAI ed è opportuno adottare una decisione di esecuzione che fissi la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI.
La presente decisione sostituisce la decisione 2013/392/UE del Consiglio3 che è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte»)4. In tale sentenza, la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/392/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti.
Al fine di assicurare la continuità dei diritti di accesso per la consultazione del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è opportuno che la data a decorrere dalla quale la decisione 2008/633/GAI è entrata in vigore sia mantenuta, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen5 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio11. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio12. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
La presente decisione dovrebbe far salva la posizione degli Stati membri per i quali il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore. In particolare, essa dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 6 della decisione 2008/633/GAI nei confronti di detti Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli effetti della decisione 2008/633/GAI decorrono dal 1o settembre 2013, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Art. 2
La decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 ottobre 2015, fatta salva la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. Dieschbourg