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Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione del 3 novembre 2015 che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno [notificata con il numero C(2015) 7369] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

La notifica dei regimi di identificazione elettronica da parte degli Stati membri è una condizione essenziale ai fini del riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica.

La cooperazione in materia di interoperabilità e sicurezza dei regimi di identificazione elettronica richiede procedure semplificate. Poiché la collaborazione tra gli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014, e disciplinata in dettaglio nella decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione2, prevede già l'uso della lingua inglese, la stessa soluzione ai fini della notifica dei regimi di identificazione elettronica dovrebbe facilitare il conseguimento dell'interoperabilità e della sicurezza dei regimi. Tuttavia, la traduzione della documentazione esistente non dovrebbe generare oneri irragionevoli.

I regimi possono concernere più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o più livelli di garanzia. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la notifica dei regimi di cui trattasi dovrebbe tuttavia costituire un unico processo, con distinti moduli di notifica per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia.

L'organizzazione dei regimi di identificazione elettronica varia da uno Stato membro all'altro e può implicare entità del settore pubblico e privato. Benché il modulo di notifica sia finalizzato a fornire informazioni quanto più precise possibile, tra l'altro, sulle varie autorità o entità implicate nel processo di identificazione elettronico, esso non dovrebbe mirare a compilare elenchi, ad esempio, di tutti gli enti locali che fossero implicati. In tal caso, il relativo campo del modulo di notifica dovrebbe individuare il livello dell'autorità o entità implicata.

Fornire una descrizione dei regimi di identificazione elettronica prima della notifica agli altri Stati membri di cui all'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014 è una condizione essenziale ai fini del riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica. Il modulo di notifica riportato nel presente atto di esecuzione dovrebbe essere utilizzato quando si tratta di fornire una descrizione del regime ad altri Stati membri, al fine di consentire una revisione inter pares a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/296.

Il termine per la pubblicazione di una notifica da parte della Commissione, come previsto all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014, va calcolato dal giorno in cui è presentato il modulo completo. Se la Commissione ha bisogno di chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti, il modulo di notifica non deve essere considerato completo.

Al fine di garantire un uso uniforme del modulo di notifica, è opportuno che la Commissione fornisca agli Stati membri orientamenti, in particolare per determinare se le modifiche apportate al modulo di notifica debbano comportare una nuova notifica.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Lingua della notifica

1. La lingua della notifica è l'inglese. Il modulo di notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è compilato in lingua inglese.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a tradurre i documenti giustificativi di cui al punto 4.4 dell'allegato, qualora ne risultassero oneri irragionevoli.

Art. 3 Procedura e formati di notifica

1. La notifica è effettuata per via elettronica nel formato conforme al modulo che figura nell'allegato.

2. Quando un regime implica la presenza di più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o comprende più livelli di garanzia, il punto 3.2 e/o, se del caso, il punto 4.2 del modulo di notifica di cui all'allegato sono completati separatamente per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia.

3. Se le autorità, le parti, le entità o gli organismi da notificare utilizzando il modulo che figura nell'allegato, in particolare le parti che gestiscono il processo di registrazione dei dati unici di identificazione personale o le parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica, agiscono conformandosi alla stessa serie di norme e in applicazione delle medesime procedure, in particolare quando si tratti di enti regionali o locali, si applicano le seguenti regole specifiche:

  1. a) il modulo di notifica può essere compilato una sola volta per tutte le parti;

  2. b) il modulo di notifica può essere compilato con le informazioni necessarie per individuare il rispettivo livello di organizzazione territoriale o funzionale.

4. La Commissione accusa ricevuta della notifica per via elettronica.

5. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti nelle seguenti circostanze:

  1. a) il modulo di notifica non è compilato in modo corretto;

  2. b) c'è un errore manifesto nella forma o nei documenti giustificativi;

  3. c) la descrizione del regime di identificazione elettronica prima della notifica non è stata comunicata agli altri Stati membri in applicazione dell'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014.

6. Qualora siano chieste le informazioni aggiuntive o le precisazioni di cui al paragrafo 5, la notifica è considerata completa quando tali ulteriori elementi d'informazione sono comunicati alla Commissione.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2015 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione